CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05930/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., rispettivamente, di due anni di reclusione e di 4.000,00 euro di multa e di un anno e quattro mesi di reclusione e di 2.700,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando entrambi un unico motivo di ricorso, deducono violazione di legge in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., anche avendo riguardo alla finalità della detenzione della droga sequestrata; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (la sentenza impugnata, peraltro, rappresenta che i due imputati, agendo in concorso tra loro, alla vista delle forze dell'ordine hanno cercato di darsi alla fuga e di disfarsi della droga, sono stati poi colti in possesso di oltre 26 grammi di cocaina ed hanno ammesso l'addebito in sede di spontanee dichiarazioni), e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.