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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39400/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdet-e-~4s9--eille-pe-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, con l'ausilio di difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione, ricorsi contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando il primo ed il terzo il mancato proscioglimento, in secondo il diniego delle circostanze attenuanti generiche; - che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA],( ente Sergio B Lucia periali D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdet-e-~4s9--eille-pe-Fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, con l'ausilio di difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione, ricorsi contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando il primo ed il terzo il mancato proscioglimento, in secondo il diniego delle circostanze attenuanti generiche; - che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti, avendo questa Corte (Sez. 5, ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194 - 01) già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA],( ente Sergio B Lucia periali D