Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 37659/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 9 marzo 2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ad eccezione del terzo, da rigettare perché infondato; udito in difesa del ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Roma che gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i contestati delitti di cui ai capi 1 (artt. 74 d.P.R. 309/90, 416 bis.1 cod. pen.) e 3 (artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, 416 bis.1 cod. pen.).

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.

2.1. Violazione degli artt. 273 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e motivazione omessa, comunque apparente e manifestamente illogica in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati contestati, essendo mancata idonea valutazione della credibilità soggettiva dei coindagati dichiaranti, dell'attendibilità del loro narrato e l'evidenza di idonei riscontri obiettivi individualizzanti.

In particolare, incongruo sarebbe il riferimento alla sentenza pronunciata dal G.i.p. di Roma in altro procedimento e dalla quale l'ordinanza in esame trae incongrua conferma della credibilità dei propalanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che agli stessi sono state riconosciute in quella sede le attenuanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e 74, comma 7, d.PR. 309/90, allorché in quel procedimento il ricorrente non è mai stato indagato o solamente nominato.

Erroneo e non pertinente al [OSCURATO:PERSONA] è anche il riferimento alle dichiarazioni rese dalle vittime delle estorsioni, posto che il ricorrente non è imputato di tali condotte.

Non specifica sarebbe poi la valutazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni dei due collaboranti si riscontrerebbero a vicenda in ordine ai fatti materiali oggetto della loro narrazione, essendo su di essi necessari ulteriori riscontri esterni individualizzanti, in questo caso mancanti, e posto che il Riccardo riferisce circostanze apprese de relato e in contrasto con quelle riferite da Pugliese.

Inoltre, l'ordinanza impugnata non risponde alla censura proposta in sede di riesame secondo la quale tra i fratelli Travali e il ricorrente non è stato registrato alcun contatto telefonico, non sussistendo indizi del preteso rapporto stabile di fornitura tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio di cui al capo 1).

2.2. Violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, atteso che il ricorrente non ha mai partecipato agli episodi estorsivi e di intimidazione contestati esclusivamente agli altri indagati e non è mai stato indagato né ha mai partecipato all'associazione per delinquere facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativa all'aggravante dell'ingente quantità contestata al capo 3, trattandosi di droga parlata e non avendo trovato la necessaria conferma esterna le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Violazione degli artt. 292, comma 1, lett. c), 274 e 275 cod. proc. pen. e motivazione mancante, apparente e manifestamente illogica in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, dato anche il tempo trascorso dalla presunta commissione del delitto di cui al capo 3 senza che siano emersi a carico del ricorrente, il quale del tutto legittimamente ha negato qualsiasi sua responsabilità per i reati a lui ascritti, altri indizi di condotte delittuose successive.

2.5. Violazione degli artt. 282, 283, 284 e 292 c) bis cod. proc. pen. e motivazione mancante, apparente e manifestamente illogica in punto di ritenuta esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non emergendo agli atti gli asseriti legami intessuti dal ricorrente sul territorio con altri ambienti criminali e tenuto conto della disponibilità di uno stabile domicilio familiare.

3. A seguito di tempestiva richiesta della difesa, il ricorso è stato trattato in presenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1.1. Aspecifiche e manifestamente infondate sono le censure rivolte al giudizio di credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia Pugliese e Riccardo e di attendibilità del loro narrato.

Tale giudizio è stato svolto dal Tribunale in piena coerenza coi principi di diritto affermati da Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, secondo cui: 1) deve essere positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità (Rv. 255143); nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Rv. 255145).

La motivazione del provvedimento impugnato giustifica ampiamente e con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici la ritenuta credibilità soggettiva dei suddetti dichiaranti, evidenziando, tra l'altro, la loro diretta partecipazione alle attività delittuose da essi riferite e la conseguente conoscenza di prima mano circa fatti e dinamiche criminali oggetto del presente procedimento, con specifica sottolineatura della circostanza che entrambi si sono autoaccusati di gravissimi reati, nonché della verificata assenza di ragioni di astio o di intenti calunniosi (p. 5).

Inoltre, l'ordinanza in esame offre motivazione del tutto congrua circa l'intrinseca attendibilità delle propalazioni dei dichiaranti, estremamente dettagliate in ordine alla ricostruzione della struttura e delle attività dell'associazione di cui al capo 1 e del delitto di cui al capo 3, oggetto della contestazione cautelare rivolta in questa sede al ricorrente (p. 5).

Il fatto che il Tribunale menzioni che i dichiaranti hanno altresì consentito la ricostruzione di ulteriori episodi di estorsione, non contestati al [OSCURATO:PERSONA], commessi dall'associazione e non emersi nel corso delle precedenti indagini, appare pienamente coerente con l'ambito proprio al giudizio di attendibilità del loro complessivo narrato, al pari del richiamo alle conferme giudiziarie che tale attendibilità ha ricevuto in altra sede processuale, alla quale il ricorrente è pure rimasto estraneo (p. 5 e s.).

Con tale complessivo, e pregevole, sforzo argornentativo, il ricorrente non si confronta compiutamente, selezionando alcuni dei passaggi argomentativi dell'ordinanza e distorcendone il significato e la portata.

Sicché sul punto il ricorso appare, come anticipato, aspecifico e manifestamente infondato.

1.2. Infondati, ai limiti dell'inammissibilità, sono i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla valutazione dei riscontri individualizzanti offerta dal Tribunale con riferimento alle chiamate in reità/correità effettuate dagli stessi collaboratori di giustizia, Pugliese e Riccardo.

Va in primo luogo evidenziato, a tale riguardo, che l'ordinanza descrive correttamente la chiamata in correità del Pugliese come chiamata diretta, poiché originata dalla sua personale e autonoma conoscenza circa le attività e la struttura dell'associazione e il ruolo di stabile fornitore di marijuana svolta al suo interno, insieme al suo stretto collaboratore Zof, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era in grado di far arrivare "furgoni pieni di droga, in particolare erba", come al Pugliese risultava per avere assistito a plurime conversazioni tra il capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA], e l'attuale ricorrente, nonché per la diretta partecipazione alla ingente fornitura di cui al capo 3 (pp. 6-10).

Orbene, corretta deve altresì ritenersi la valutazione che il Tribunale ha offerto, a (reciproco) riscontro del narrato del Pugliese a carico del ricorrente, delle dichiarazioni accusatorie del Riccardo, dirette quanto alla ricostruzione della struttura e delle attività dell'associazione di cui al capo 1 e al ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA] (p. 9, con riferimento al verbale di interrogatorio del 29/11/2018) e de relato quanto al concorso di quest'ultimo nel delitto di cui al capo

3. Tale ultima chiamata - in ordine alla quale non vengono in alcun modo contestati né l'esistenza di rapporti personali tra il dichiarante e le fonti dirette, né l'indipendenza e l'autonomia genetica rispetto a quella del Pugliese - viene infatti posta a riscontro individualizzante di quest'ultimo apporto dichiarativo, evidenziando la convergenza delle chiamate, che si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum" (Sez.

U, Aquilina, cit., Rv. 255143), quali composizione e operatività dell'associazione e ruolo del [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, anche con riferimento ala specifica fornitura di stupefacente contestata a [OSCURATO:PERSONA].

Risultando così correttamente applicato il principio di diritto, al proposito espressamente citato dal Tribunale, secondo il quale, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393, riguardante fattispecie in cui, pur essendosi limitati a riferire genericamente di condotte di cessione di rilevanti quantità di cocaina poste in essere dal ricorrente, i dichiaranti avevano comunque confermato il coinvolgimento di costui nei traffici di stupefacenti, svolti per conto dei coimputati).

L'ordinanza impugnata ha pertanto dato esatta applicazione del principio di diritto, affermato dal più autorevole consesso di questa Corte (Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598), secondo il quale, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì, a tal proposito, che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. fa riferimento, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare, alla regola di esclusione di cui all'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., a mente del quale non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame; ipotesi non applicabile alla chiamata in correità del collaborante Riccardo, che, per quanto riguarda le parti de relato, ha espressamente indicato le fonti della sua conoscenza.

Né si verte, nel caso in esame, nell'ipotesi di reciproco riscontro tra chiamate de relato, poiché, come si è sopra evidenziato, le dichiarazioni accusatorie rese dal Pugliese sono basate su conoscenza diretta dei fatti-reato contestati al ricorrente in questa sede.

Sicché la valutazione di gravità indiziaria effettuata dal Tribunale deve ritenersi immune dai vizi denunciati, tanto per quanto attiene al delitto associativo di cui al capo 1 che al reato di cui al capo

3. Per converso, il ricorso non espone in alcun modo le ragioni per le quali la predicata omessa valutazione da parte del Tribunale del rilievo relativo alla mancanza di contatti telefonici diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Travali e l'eventuale venir meno degli ulteriori riscontri indiziari evidenziati dall'ordinanza impugnata - rivenienti da intercettazioni telefoniche e ambientali realizzate in diverso procedimento (pp. 9-10) - per assenza del loro carattere individualizzante, avrebbe un impatto disarticolante della valutazione del compendio indiziario offerta dal Tribunale, che in vero, per quanto si è detto, si rivela tutt'altro che manifestamente illogica e, al contrario, del tutto congrua.

2. Il secondo motivo di ricorso, col quale si contesta l'esistenza, la correttezza giuridica e la logicità delle argomentazioni poste dal Tribunale a base della ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. in ordine al delitto associativo di cui al capo 1, è, sotto diversi ed autonomi profili, inammissibile.

In primo luogo, manca in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'interesse attuale e concreto a ricorrere per cassazione su quel punto, atteso che dall'eventuale esclusione in questa sede dei gravi indizi dell'aggravante speciale del cosiddetto metodo mafioso non deriverebbe per il ricorrente né l'applicazione di termini di durata massima di custodia cautelare ridotti rispetto a quelli previsti per questa fase per il contestato delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né il venir meno della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale prevista per quel delitto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né il radicamento dell'attribuzione distrettuale di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Il ricorso è inoltre aspecifico, poiché oblitera totalmente che l'imputazione provvisoria di cui al capo 1, per come riportata nello stesso ricorso, contesta a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico facente capo ai fratelli Travali, avvalendosi della forza di intimidazione promanante da tale associazione e della condizione di assoggettamento ed omertà derivanti dalla riserva di violenza costituente patrimonio di quel sodalizio (non solo di quello facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) anche al fine ampliare le piazze di spaccio sottoposte al controllo dei Travali.

Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che richiama e si salda coerentemente con quella genetica (si vedano, in particolare, le pp. 10-11 dell'ordinanza in esame e le pp. 65-76 e 267 e ss. di quella del Giudice per le indagini preliminari), rileva correttamente che le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti Pugliese e Riccardo, il primo dei quali ha riferito che il capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], valendosi delle sopra descritte condizioni di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., imponeva a [OSCURATO:PERSONA] di spacciare per conto del sodalizio e ai concorrenti di mettersi con lui o di corrispondere una "tassa", siano dimostrative, nei termini di gravità indiziaria rilevanti in questa sede, della sussistenza in capo agli associati dell'aggravante de qua, avendo i dichiaranti altresì descritto, confermati da idonei riscontri individualizzanti, la commissione dei delitti di cui ai capi 6, 7, 8 e 9 da parte dei fratelli Travali, coadiuvati da altri sodali, al fine di estromettere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con metodi violenti, consistenti in minacce di morte e nell'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo del Parlapiano e dell'abitazione, del bar e dell'autovettura riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA] e a suoi familiari - dal mercato degli stupefacenti pontino controllato dall'associazione descritta al capo 1 (pp. 10-14 dell'ordinanza impugnata).

A tale riguardo, nulla rileva ai fini della configurabilità dell'aggravante speciale in capo a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al delitto associativo per il quale è stata ritenuta esistente nei suoi confronti la necessaria soglia di gravità indiziaria, che quei delitti non siano stati a lui contestati.

Infatti, quelle vicende assumono, come correttamente rilevato dal Tribunale, rilievo determinante anche ai fini di dimostrare le modalità operative utilizzate dal sodalizio per imporre nel settore del narcotraffico il proprio predominio nella città di Latina e provincia e, conseguentemente, ad ascrivere a tutti i partecipi - quindi anche al [OSCURATO:PERSONA], stabilmente inserito nel sodalizio - l'aggravante in questione.

Il ricorso non si confronta con tali condivisibili argomentazioni ed è pertanto aspecifico e irrimediabilmente inammissibile.

3. Il terzo motivo di ricorso, proposto in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 contestata al capo 3, è infondato.

Si è già argomentato sub

1.2. del Considerato in diritto circa la correttezza e congruità della valutazione data dal Tribunale delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento alla specifica fornitura di stupefacente descritta al capo

3. Quelle argomentazioni devono pertanto essere qui integralmente richiamate e ribadite, sicché risulta immune dai vizi denunciati dal ricorrente la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di aggravante dell'ingente quantità (pp. 8-10, ove puntuale valutazione della chiamata diretta del dichiarante Pugliese e di quella, sul punto de relato, del Riccardo, concordi nell'indicare in 40 chili il valore ponderale della marijuana "scaricata", a fronte di complessivi 100 chili della medesima sostanza detenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e destinati nella parte residua al mercato di Aprilia).

Va pertanto affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata in sede cautelare anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova che consentano di pervenire per via indiretta, con alto grado di probabilità, alla individuazione del dato ponderale (vedi, con riferimento al giudizio di responsabilità, Sez. 3, n. 35042 del 01/03/2016, Gjetja, Rv. 267873; Sez. 3, n. 7385 de/ 19/11/2014, dep. 2015, Benedetti, Rv. 262409).

4. Il quarto motivo di ricorso, proposto in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, è aspecifico, poiché si confronta solo parzialmente con l'ordinanza impugnata, che dopo aver sottolineato che il ricorrente risponde anche del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso, con conseguente applicazione delle presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto, con giudizio privo di rilievi di manifesta illogicità, la distanza temporale dai fatti contestati in assenza dell'accertamento di altri reati recessiva rispetto alla gravità, ripetitività e professionalità delle condotte contestate, nulla risultando in positivo circa mutamenti sostanziali nella condotta di vita del ricorrente, in presenza di soggetto pregiudicato che durante la sua permanenza in Italia ha declinato diverse generalità (p. 14).

5. Il quinto motivo di ricorso, proposto in punto di ritenuta esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, è anch'esso inammissibile, perché aspecifico.

Infatti, esso non si confronta compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha richiamato l'esistenza nel caso di specie della presunzione relativa di esclusiva adeguatezza della misura applicata (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), solo apoditticamente smentita dal ricorrente ed anzi confermata dagli accertati legami intessuti dallo stesso ricorrente sul territorio di riferimento con ambienti criminali assai pericolosi, strutturati e persistenti (pp. 14-15).

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 9 marzo 2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, ad eccezione del terzo, da rigettare perché infondato; udito in difesa del ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Roma che gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i contestati delitti di cui ai capi 1 (artt. 74 d.P.R. 309/90, 416 bis.1 cod. pen.) e 3 (artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, 416 bis.1 cod. pen.). 2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 273 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e motivazione omessa, comunque apparente e manifestamente illogica in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati contestati, essendo mancata idonea valutazione della credibilità soggettiva dei coindagati dichiaranti, dell'attendibilità del loro narrato e l'evidenza di idonei riscontri obiettivi individualizzanti. In particolare, incongruo sarebbe il riferimento alla sentenza pronunciata dal G.i.p. di Roma in altro procedimento e dalla quale l'ordinanza in esame trae incongrua conferma della credibilità dei propalanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che agli stessi sono state riconosciute in quella sede le attenuanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e 74, comma 7, d.PR. 309/90, allorché in quel procedimento il ricorrente non è mai stato indagato o solamente nominato. Erroneo e non pertinente al [OSCURATO:PERSONA] è anche il riferimento alle dichiarazioni rese dalle vittime delle estorsioni, posto che il ricorrente non è imputato di tali condotte. Non specifica sarebbe poi la valutazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni dei due collaboranti si riscontrerebbero a vicenda in ordine ai fatti materiali oggetto della loro narrazione, essendo su di essi necessari ulteriori riscontri esterni individualizzanti, in questo caso mancanti, e posto che il Riccardo riferisce circostanze apprese de relato e in contrasto con quelle riferite da Pugliese. Inoltre, l'ordinanza impugnata non risponde alla censura proposta in sede di riesame secondo la quale tra i fratelli Travali e il ricorrente non è stato registrato alcun contatto telefonico, non sussistendo indizi del preteso rapporto stabile di fornitura tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio di cui al capo 1). 2.2. Violazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, atteso che il ricorrente non ha mai partecipato agli episodi estorsivi e di intimidazione contestati esclusivamente agli altri indagati e non è mai stato indagato né ha mai partecipato all'associazione per delinquere facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria relativa all'aggravante dell'ingente quantità contestata al capo 3, trattandosi di droga parlata e non avendo trovato la necessaria conferma esterna le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Violazione degli artt. 292, comma 1, lett. c), 274 e 275 cod. proc. pen. e motivazione mancante, apparente e manifestamente illogica in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, dato anche il tempo trascorso dalla presunta commissione del delitto di cui al capo 3 senza che siano emersi a carico del ricorrente, il quale del tutto legittimamente ha negato qualsiasi sua responsabilità per i reati a lui ascritti, altri indizi di condotte delittuose successive. 2.5. Violazione degli artt. 282, 283, 284 e 292 c) bis cod. proc. pen. e motivazione mancante, apparente e manifestamente illogica in punto di ritenuta esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non emergendo agli atti gli asseriti legami intessuti dal ricorrente sul territorio con altri ambienti criminali e tenuto conto della disponibilità di uno stabile domicilio familiare. 3. A seguito di tempestiva richiesta della difesa, il ricorso è stato trattato in presenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1.1. Aspecifiche e manifestamente infondate sono le censure rivolte al giudizio di credibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia Pugliese e Riccardo e di attendibilità del loro narrato. Tale giudizio è stato svolto dal Tribunale in piena coerenza coi principi di diritto affermati da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, secondo cui: 1) deve essere positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità (Rv. 255143); nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Rv. 255145). La motivazione del provvedimento impugnato giustifica ampiamente e con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici la ritenuta credibilità soggettiva dei suddetti dichiaranti, evidenziando, tra l'altro, la loro diretta partecipazione alle attività delittuose da essi riferite e la conseguente conoscenza di prima mano circa fatti e dinamiche criminali oggetto del presente procedimento, con specifica sottolineatura della circostanza che entrambi si sono autoaccusati di gravissimi reati, nonché della verificata assenza di ragioni di astio o di intenti calunniosi (p. 5). Inoltre, l'ordinanza in esame offre motivazione del tutto congrua circa l'intrinseca attendibilità delle propalazioni dei dichiaranti, estremamente dettagliate in ordine alla ricostruzione della struttura e delle attività dell'associazione di cui al capo 1 e del delitto di cui al capo 3, oggetto della contestazione cautelare rivolta in questa sede al ricorrente (p. 5). Il fatto che il Tribunale menzioni che i dichiaranti hanno altresì consentito la ricostruzione di ulteriori episodi di estorsione, non contestati al [OSCURATO:PERSONA], commessi dall'associazione e non emersi nel corso delle precedenti indagini, appare pienamente coerente con l'ambito proprio al giudizio di attendibilità del loro complessivo narrato, al pari del richiamo alle conferme giudiziarie che tale attendibilità ha ricevuto in altra sede processuale, alla quale il ricorrente è pure rimasto estraneo (p. 5 e s.). Con tale complessivo, e pregevole, sforzo argornentativo, il ricorrente non si confronta compiutamente, selezionando alcuni dei passaggi argomentativi dell'ordinanza e distorcendone il significato e la portata. Sicché sul punto il ricorso appare, come anticipato, aspecifico e manifestamente infondato. 1.2. Infondati, ai limiti dell'inammissibilità, sono i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla valutazione dei riscontri individualizzanti offerta dal Tribunale con riferimento alle chiamate in reità/correità effettuate dagli stessi collaboratori di giustizia, Pugliese e Riccardo. Va in primo luogo evidenziato, a tale riguardo, che l'ordinanza descrive correttamente la chiamata in correità del Pugliese come chiamata diretta, poiché originata dalla sua personale e autonoma conoscenza circa le attività e la struttura dell'associazione e il ruolo di stabile fornitore di marijuana svolta al suo interno, insieme al suo stretto collaboratore Zof, dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era in grado di far arrivare "furgoni pieni di droga, in particolare erba", come al Pugliese risultava per avere assistito a plurime conversazioni tra il capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA], e l'attuale ricorrente, nonché per la diretta partecipazione alla ingente fornitura di cui al capo 3 (pp. 6-10). Orbene, corretta deve altresì ritenersi la valutazione che il Tribunale ha offerto, a (reciproco) riscontro del narrato del Pugliese a carico del ricorrente, delle dichiarazioni accusatorie del Riccardo, dirette quanto alla ricostruzione della struttura e delle attività dell'associazione di cui al capo 1 e al ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA] (p. 9, con riferimento al verbale di interrogatorio del 29/11/2018) e de relato quanto al concorso di quest'ultimo nel delitto di cui al capo 3. Tale ultima chiamata - in ordine alla quale non vengono in alcun modo contestati né l'esistenza di rapporti personali tra il dichiarante e le fonti dirette, né l'indipendenza e l'autonomia genetica rispetto a quella del Pugliese - viene infatti posta a riscontro individualizzante di quest'ultimo apporto dichiarativo, evidenziando la convergenza delle chiamate, che si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum" (Sez. U, Aquilina, cit., Rv. 255143), quali composizione e operatività dell'associazione e ruolo del [OSCURATO:PERSONA] al suo interno, anche con riferimento ala specifica fornitura di stupefacente contestata a [OSCURATO:PERSONA]. Risultando così correttamente applicato il principio di diritto, al proposito espressamente citato dal Tribunale, secondo il quale, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393, riguardante fattispecie in cui, pur essendosi limitati a riferire genericamente di condotte di cessione di rilevanti quantità di cocaina poste in essere dal ricorrente, i dichiaranti avevano comunque confermato il coinvolgimento di costui nei traffici di stupefacenti, svolti per conto dei coimputati). L'ordinanza impugnata ha pertanto dato esatta applicazione del principio di diritto, affermato dal più autorevole consesso di questa Corte (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598), secondo il quale, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] osserva altresì, a tal proposito, che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. fa riferimento, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare, alla regola di esclusione di cui all'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., a mente del quale non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame; ipotesi non applicabile alla chiamata in correità del collaborante Riccardo, che, per quanto riguarda le parti de relato, ha espressamente indicato le fonti della sua conoscenza. Né si verte, nel caso in esame, nell'ipotesi di reciproco riscontro tra chiamate de relato, poiché, come si è sopra evidenziato, le dichiarazioni accusatorie rese dal Pugliese sono basate su conoscenza diretta dei fatti-reato contestati al ricorrente in questa sede. Sicché la valutazione di gravità indiziaria effettuata dal Tribunale deve ritenersi immune dai vizi denunciati, tanto per quanto attiene al delitto associativo di cui al capo 1 che al reato di cui al capo 3. Per converso, il ricorso non espone in alcun modo le ragioni per le quali la predicata omessa valutazione da parte del Tribunale del rilievo relativo alla mancanza di contatti telefonici diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Travali e l'eventuale venir meno degli ulteriori riscontri indiziari evidenziati dall'ordinanza impugnata - rivenienti da intercettazioni telefoniche e ambientali realizzate in diverso procedimento (pp. 9-10) - per assenza del loro carattere individualizzante, avrebbe un impatto disarticolante della valutazione del compendio indiziario offerta dal Tribunale, che in vero, per quanto si è detto, si rivela tutt'altro che manifestamente illogica e, al contrario, del tutto congrua. 2. Il secondo motivo di ricorso, col quale si contesta l'esistenza, la correttezza giuridica e la logicità delle argomentazioni poste dal Tribunale a base della ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. in ordine al delitto associativo di cui al capo 1, è, sotto diversi ed autonomi profili, inammissibile. In primo luogo, manca in capo a [OSCURATO:PERSONA] l'interesse attuale e concreto a ricorrere per cassazione su quel punto, atteso che dall'eventuale esclusione in questa sede dei gravi indizi dell'aggravante speciale del cosiddetto metodo mafioso non deriverebbe per il ricorrente né l'applicazione di termini di durata massima di custodia cautelare ridotti rispetto a quelli previsti per questa fase per il contestato delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, né il venir meno della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale prevista per quel delitto dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né il radicamento dell'attribuzione distrettuale di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il ricorso è inoltre aspecifico, poiché oblitera totalmente che l'imputazione provvisoria di cui al capo 1, per come riportata nello stesso ricorso, contesta a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico facente capo ai fratelli Travali, avvalendosi della forza di intimidazione promanante da tale associazione e della condizione di assoggettamento ed omertà derivanti dalla riserva di violenza costituente patrimonio di quel sodalizio (non solo di quello facente capo a [OSCURATO:PERSONA]) anche al fine ampliare le piazze di spaccio sottoposte al controllo dei Travali. Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che richiama e si salda coerentemente con quella genetica (si vedano, in particolare, le pp. 10-11 dell'ordinanza in esame e le pp. 65-76 e 267 e ss. di quella del Giudice per le indagini preliminari), rileva correttamente che le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti Pugliese e Riccardo, il primo dei quali ha riferito che il capo dell'associazione, [OSCURATO:PERSONA], valendosi delle sopra descritte condizioni di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., imponeva a [OSCURATO:PERSONA] di spacciare per conto del sodalizio e ai concorrenti di mettersi con lui o di corrispondere una "tassa", siano dimostrative, nei termini di gravità indiziaria rilevanti in questa sede, della sussistenza in capo agli associati dell'aggravante de qua, avendo i dichiaranti altresì descritto, confermati da idonei riscontri individualizzanti, la commissione dei delitti di cui ai capi 6, 7, 8 e 9 da parte dei fratelli Travali, coadiuvati da altri sodali, al fine di estromettere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con metodi violenti, consistenti in minacce di morte e nell'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo del Parlapiano e dell'abitazione, del bar e dell'autovettura riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA] e a suoi familiari - dal mercato degli stupefacenti pontino controllato dall'associazione descritta al capo 1 (pp. 10-14 dell'ordinanza impugnata). A tale riguardo, nulla rileva ai fini della configurabilità dell'aggravante speciale in capo a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al delitto associativo per il quale è stata ritenuta esistente nei suoi confronti la necessaria soglia di gravità indiziaria, che quei delitti non siano stati a lui contestati. Infatti, quelle vicende assumono, come correttamente rilevato dal Tribunale, rilievo determinante anche ai fini di dimostrare le modalità operative utilizzate dal sodalizio per imporre nel settore del narcotraffico il proprio predominio nella città di Latina e provincia e, conseguentemente, ad ascrivere a tutti i partecipi - quindi anche al [OSCURATO:PERSONA], stabilmente inserito nel sodalizio - l'aggravante in questione. Il ricorso non si confronta con tali condivisibili argomentazioni ed è pertanto aspecifico e irrimediabilmente inammissibile. 3. Il terzo motivo di ricorso, proposto in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 contestata al capo 3, è infondato. Si è già argomentato sub 1.2. del Considerato in diritto circa la correttezza e congruità della valutazione data dal Tribunale delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento alla specifica fornitura di stupefacente descritta al capo 3. Quelle argomentazioni devono pertanto essere qui integralmente richiamate e ribadite, sicché risulta immune dai vizi denunciati dal ricorrente la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di aggravante dell'ingente quantità (pp. 8-10, ove puntuale valutazione della chiamata diretta del dichiarante Pugliese e di quella, sul punto de relato, del Riccardo, concordi nell'indicare in 40 chili il valore ponderale della marijuana "scaricata", a fronte di complessivi 100 chili della medesima sostanza detenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e destinati nella parte residua al mercato di Aprilia). Va pertanto affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata in sede cautelare anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova che consentano di pervenire per via indiretta, con alto grado di probabilità, alla individuazione del dato ponderale (vedi, con riferimento al giudizio di responsabilità, Sez. 3, n. 35042 del 01/03/2016, Gjetja, Rv. 267873; Sez. 3, n. 7385 de/ 19/11/2014, dep. 2015, Benedetti, Rv. 262409). 4. Il quarto motivo di ricorso, proposto in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, è aspecifico, poiché si confronta solo parzialmente con l'ordinanza impugnata, che dopo aver sottolineato che il ricorrente risponde anche del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso, con conseguente applicazione delle presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto, con giudizio privo di rilievi di manifesta illogicità, la distanza temporale dai fatti contestati in assenza dell'accertamento di altri reati recessiva rispetto alla gravità, ripetitività e professionalità delle condotte contestate, nulla risultando in positivo circa mutamenti sostanziali nella condotta di vita del ricorrente, in presenza di soggetto pregiudicato che durante la sua permanenza in Italia ha declinato diverse generalità (p. 14). 5. Il quinto motivo di ricorso, proposto in punto di ritenuta esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, è anch'esso inammissibile, perché aspecifico. Infatti, esso non si confronta compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha richiamato l'esistenza nel caso di specie della presunzione relativa di esclusiva adeguatezza della misura applicata (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), solo apoditticamente smentita dal ricorrente ed anzi confermata dagli accertati legami intessuti dallo stesso ricorrente sul territorio di riferimento con ambienti criminali assai pericolosi, strutturati e persistenti (pp. 14-15). 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria pe