CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 30378/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 13416-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edomiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2969/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.6.2018 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribuale di Verona, chiedendo di ordinare l’identificazione catastale di due cantine delle quali essa aveva ottenuto la dichiarazione di usucapione, giusta sentenza n. 1273/2017, passata in giudicato, onde poterne ottenere la trascrizione. Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 2640/2019, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 2969/2021, la Corte di Appello di Venezia accoglieva il gravame proposto dalla Spagna avverso la decisione di prime cure, riformandola, accogliendo la domanda ed individuando catastalmente le due cantine di cui è causa in forma autonoma rispetto agli appartamenti alle quali esse risultavano in origine unite, compensando le spese del doppio grado del giudizio di merito. Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza del 22.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEPrima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella