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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023

Cassazione n. 08198/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/08/2023 del TRIBUNALE di BARI Célato avviso alle parti5 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

NOVIELLO;

1. Con sentenza del 18.8.2023 il tribunale di Bari ai sensi dell'art. 444 cod. pen. e ss. ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo vizi di motivazione in ordine alla richiesta di applic:azione dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata applicazione delle circostanze generiche.

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ccrne introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato nei termini sopra indicati.

Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e pertanto è inammissibile.

Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il onsig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/08/2023 del TRIBUNALE di BARI Célato avviso alle parti5 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. NOVIELLO; 1. Con sentenza del 18.8.2023 il tribunale di Bari ai sensi dell'art. 444 cod. pen. e ss. ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo vizi di motivazione in ordine alla richiesta di applic:azione dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata applicazione delle circostanze generiche. 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ccrne introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato nei termini sopra indicati. Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. e pertanto è inammissibile. Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il onsig
Sentenza Cassazione n. 08198/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris