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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34234/2026

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a VERONA il 31/10/1965 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6864/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso, perché ha ad oggetto la pronuncia di responsabilità dell'imputato, che, tuttavia, non era stata dedotta alla cognizione della Corte territoriale, essendo motivo di appello solo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva; inoltre, il motivo di ricorso risulta declinato in modo del tutto generico, che si limita ad una mera affermazione della illogicità della motivazione e di sue carenze per mancato approfondimento dei temi oggetto di giudizio: risulta assente qualsivoglia doglianza specifica e o richiamo alla valutazione degli elementi di fatto suscettibili di censura; si tratta di ricorso inammissibile, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, viceversa, risulta congrua e non manifestamente illogica (v. sentenza impugnata, pag.1-2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a VERONA il 31/10/1965 avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6864/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso, perché ha ad oggetto la pronuncia di responsabilità dell'imputato, che, tuttavia, non era stata dedotta alla cognizione della Corte territoriale, essendo motivo di appello solo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva; inoltre, il motivo di ricorso risulta declinato in modo del tutto generico, che si limita ad una mera affermazione della illogicità della motivazione e di sue carenze per mancato approfondimento dei temi oggetto di giudizio: risulta assente qualsivoglia doglianza specifica e o richiamo alla valutazione degli elementi di fatto suscettibili di censura; si tratta di ricorso inammissibile, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che, viceversa, risulta congrua e non manifestamente illogica (v. sentenza impugnata, pag.1-2 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P P.Q.MT)¦ :rt F' AMM1N!STP jI