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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27032/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 febbraio 2020, con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa il 7 dicembre 2017 dal G.U.P. del Tribunale di Fermo, ritenuta la continuazione tra i fatti di causa, riguardanti il reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in S. Elpidio a mare il 31 marzo 2017, e quelli giudicati con sentenza resa dal Tribunale di Fermo il 17 ottobre 2018, aveva rideterminato la pena complessiva per tutti i reati riunti in anni 4, mesi 2 di reclusione e 13.600 euro di multa.

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Con il primo, la difesa lamenta la mancata dichiarazione di improcedibilità per ne bis in idem, essendo stato l'imputato condannato per gli stessi fatti per cui si procede in questa sede con altra sentenza divenuta nel frattempo irrevocabile, ovvero quella del 17 ottobre 2018.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte di appello indicato gli elementi indiziari da cui desumere la partecipazione attiva del ricorrente nel reato.

Con il terzo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Con il quarto motivo, è stata infine eccepita l'inosservanza degli art. 125 comma 3 e 597 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello motivato sulla richiesta difensiva di mitigazione della pena irrogata dal primo giudice.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.

3.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, in modo pertinente, ha osservato che la richiesta difensiva di riconoscimento del ne bis in idem non poteva trovare accoglimento, stante la non sovrapponibilità delle condotte, in quanto le numerosissime cessioni oggetto della sentenza di patteggiamento erano tutte antecedenti rispetto ai fatti di causa, per cui l'eccezione è stata legittimamente disattesa, fermo restando che è stato correttamente ritenuto il vincolo della continuazione esterna tra le distinte condotte che, per quanto distinte, erano però comunque riconducibili a un medesimo disegno criminoso.

3.2. Con riferimento all'affermazione della responsabilità del ricorrente, la Corte di appello ha fondatamente rimarcato l'inammissibilità delle doglianze difensive sul punto, in quanto la richiesta assolutoria era stata formulata nell'atto di appello in termini del tutto generici, a fronte peraltro di una disamina esauriente delle convergenti fonti probatorie da parte del primo giudice, non potendosi sottacere che la genericità connota anche l'odierna censura.

3.3. Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, parimenti non si ravvisano aporie argomentative, avendo la sentenza impugnata richiamato, in senso ostativo, l'elevato numero (1.480) di dosi medie singole ricavabili dal non trascurabile quantitativo di stupefacente rinvenuto (pari a 54 grammi di cocaina), oltre che la reiterazione delle pregresse cessioni di droga, ciò in sintonia con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]),

3.4. In ordine al trattamento sanzionatorio, parimenti non si ravvisano criticità, avendo la Corte territoriale ridotto la pena da 4 anni e 11.600 euro di multa a 3 anni di reclusione e 11.600 di multa, operando un aumento contenuto (anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa) per il riconoscimento della continuazione esterna con i fatti oggetto di altra sentenza, dovendosi senz'altro escludere sul punto la dedotta violazione degli art. 125 e 597 cod. proc. pen..

4. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, sia in punto di responsabilità, sia rispetto alla qualificazione giuridica della condotta, sia in ordine al trattamento sanzionatorio, non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici

5. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 febbraio 2020, con cui la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa il 7 dicembre 2017 dal G.U.P. del Tribunale di Fermo, ritenuta la continuazione tra i fatti di causa, riguardanti il reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in S. Elpidio a mare il 31 marzo 2017, e quelli giudicati con sentenza resa dal Tribunale di Fermo il 17 ottobre 2018, aveva rideterminato la pena complessiva per tutti i reati riunti in anni 4, mesi 2 di reclusione e 13.600 euro di multa. 2. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Con il primo, la difesa lamenta la mancata dichiarazione di improcedibilità per ne bis in idem, essendo stato l'imputato condannato per gli stessi fatti per cui si procede in questa sede con altra sentenza divenuta nel frattempo irrevocabile, ovvero quella del 17 ottobre 2018. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte di appello indicato gli elementi indiziari da cui desumere la partecipazione attiva del ricorrente nel reato. Con il terzo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con il quarto motivo, è stata infine eccepita l'inosservanza degli art. 125 comma 3 e 597 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello motivato sulla richiesta difensiva di mitigazione della pena irrogata dal primo giudice. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. 3.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, in modo pertinente, ha osservato che la richiesta difensiva di riconoscimento del ne bis in idem non poteva trovare accoglimento, stante la non sovrapponibilità delle condotte, in quanto le numerosissime cessioni oggetto della sentenza di patteggiamento erano tutte antecedenti rispetto ai fatti di causa, per cui l'eccezione è stata legittimamente disattesa, fermo restando che è stato correttamente ritenuto il vincolo della continuazione esterna tra le distinte condotte che, per quanto distinte, erano però comunque riconducibili a un medesimo disegno criminoso. 3.2. Con riferimento all'affermazione della responsabilità del ricorrente, la Corte di appello ha fondatamente rimarcato l'inammissibilità delle doglianze difensive sul punto, in quanto la richiesta assolutoria era stata formulata nell'atto di appello in termini del tutto generici, a fronte peraltro di una disamina esauriente delle convergenti fonti probatorie da parte del primo giudice, non potendosi sottacere che la genericità connota anche l'odierna censura. 3.3. Quanto al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, parimenti non si ravvisano aporie argomentative, avendo la sentenza impugnata richiamato, in senso ostativo, l'elevato numero (1.480) di dosi medie singole ricavabili dal non trascurabile quantitativo di stupefacente rinvenuto (pari a 54 grammi di cocaina), oltre che la reiterazione delle pregresse cessioni di droga, ciò in sintonia con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (sentenza delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), 3.4. In ordine al trattamento sanzionatorio, parimenti non si ravvisano criticità, avendo la Corte territoriale ridotto la pena da 4 anni e 11.600 euro di multa a 3 anni di reclusione e 11.600 di multa, operando un aumento contenuto (anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa) per il riconoscimento della continuazione esterna con i fatti oggetto di altra sentenza, dovendosi senz'altro escludere sul punto la dedotta violazione degli art. 125 e 597 cod. proc. pen.. 4. Orbene, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, sia in punto di responsabilità, sia rispetto alla qualificazione giuridica della condotta, sia in ordine al trattamento sanzionatorio, non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici 5. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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