CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
armine, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]POLITO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MORABITO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti dal difensore deiricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che si èriportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri,che ha concluso chiedendo per tutti l’accoglimento dei motivi di ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino,che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 3 luglio 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 5 aprile 2019 dalTribunale di Locri, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GiancarloPolifroni per estinzione dei reati per morte dell’imputato; ritenuta lacontinuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di ReggioCalabria in data 5 ottobre 2015, ha rideterminato la pena inflitta a GiuseppeMorabito per i fatti in contestazione; ha confermato nel resto la sentenzaimpugnata.2. Con la sentenza pronunciata il 5 aprile 2019 il Tribunale di Locri avevadichiarato gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (poideceduto), colpevoli per diversi episodi di importazione dall’Olanda diquantitativi, anche rilevanti, di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, megliodescritti nei capi di imputazione, e li aveva condannati alle pene di legge,escludendo per i reati di cui ai capi G) e I) l’aggravante di cui all’art. 80, comma2, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, articolando quattro motivi di ricorso.3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. – in relazione al capo G) della imputazione.Si duole il ricorrente di una totale mancanza di motivazione in relazione allecensure mosse con i motivi di appello in relazione al reato di detenzione etrasporto di droga consumato il 30 giugno 2003.Si duole, inoltre, della mancanza di motivazione sui motivi di appello inrelazione al reato di detenzione e trasporto di droga consumato in data 7 luglio2003.Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale aveva ritenuto che il giorno7 luglio 2003 ad attendere presso il centro commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” di Siderno icorrieri della droga [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], provenienti daTorino, fosse proprio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due elementi indiziari: a) lapresenza dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del genitore [OSCURATO:PERSONA] nelpiazzale del centro commerciale; b) il contenuto della conversazione telefonicadel 7 luglio 2003 alle ore 16:12 intercorsa tra il ricorrente e il di lui fratelloBruno.Sostiene il ricorrente che, invece, dalle conversazioni di cui ai progressivin. 88 e n. 89 alle ore 13:05 e 13:16 risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesseincaricato di raggiungere il centro commerciale il cognato [OSCURATO:PERSONA] e chedalla relazione di servizio e dalla deposizione del teste Floresta emergeva lapresenza all’appuntamento di un giovane della apparente età di trent’anni,mentre egli all’epoca ne aveva venti. Sostiene che la Corte territoriale avevaequivocato, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse [OSCURATO:PERSONA], padre di AntonioPolito e proprietario dell’autovettura.Lamenta, quindi, erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova ein particolare dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché illogicità del ragionamentogiuridico.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – in relazione al capo I) della imputazione.Si duole che la Corte di appello aveva affermato che dal contenuto delleconversazioni (pagg. 439 e ss.) emergeva che la mattina del 3 dicembre 2003Bruno [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] affinché lotrasportasse dal Piemonte in [OSCURATO:PERSONA] e che, mentre [OSCURATO:PERSONA] era in viaggio, BrunoPolito aveva contattato il fratello [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento a qualcosa chedoveva arrivare e che doveva essere portato a casa.Lamenta che, pertanto, la Corte di appello aveva ritenuto il ricorrenteresponsabile del delitto in contestazione solo perché a conoscenza di quantoaveva programmato il fratello [OSCURATO:PERSONA], con erronea applicazione dei criteri divalutazione della prova e in particolare dell’art. 192 cod. proc. pen.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 62 bis cod. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. econtestualmente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – inrelazione all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, peraltrocon una motivazione non individuale.3.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmentemancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione allaconferma della pena accessoria del ritiro della patente di guida.Si duole il difensore che la Corte di appello, con una laconica motivazione,non ha considerato che al ricorrente non era stato contestato il ruolo di corrieredella sostanza stupefacente o dei soldi e che i fatti erano molto risalenti neltempo.4. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, articolando quattro motivi di ricorso.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione ai criteri dicui all’art. 192 cod. proc. pen., e contestualmente mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. – in relazione al capo B) della imputazione.Si duole che la Corte territoriale era incorsa in un evidente travisamento deifatti laddove aveva ritenuto che la condanna già riportata da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale (stupor [OSCURATO:PERSONA] 1,definito con sentenza passata in giudicato il 22 settembre 2017) per il fatto reatodi cui all’odierno capo b) della imputazione costituisse riscontro rispetto allacondotta di [OSCURATO:PERSONA].In sostanza, sostiene il ricorrente, l’accusa di aver trasportato il giorno 12aprile in Olanda, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA](soggetto poi deceduto), il denaro utilizzato per l’acquisto di 20 kg. di cocaina,non si confronta con il fatto che il ricorrente il giorno prima era in Italia e con ilfatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimentoprincipale sono stati ritenuti responsabili solo del fatto di reato relativoall’acquisto e alla introduzione nel territorio nazionale di 9 kg. di cocaina.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione ai criteri dicui all’art. 192 cod. proc. pen., e contestualmente mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. – in relazione al capo D) della imputazione.Premesso che al ricorrente si contesta di aver importato dall’Olanda,detenuto e trasportato a Novara 20 kg. di sostanza stupefacente del tipococaina, e che in particolare avrebbe trasportato il denaro necessario all’acquistodella sostanza stupefacente consegnandolo a [OSCURATO:PERSONA] con l’autovetturadi controllo negativo al confine con la Francia, di rientro dall’Olanda il giorno 3febbraio 2004), il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale avevaritenuto che il fatto che il ricorrente fosse alla guida di un’autovettura con ildoppio fondo era di per sé sufficiente a dimostrare il coinvolgimento nonoccasionale di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti.Lamenta, altresì, il ricorrente che la Corte di appello aveva ancorato ilgiudizio di penale responsabilità del ricorrente su prove di per sé non utilizzabili,in quanto il contenuto della conversazione telefonica progressivo n. 60 del 27marzo alle ore 15:13 era stato ritenuto illeggibile dal Tribunale di Locri ed erastato recuperato solo mediante la deposizione del teste verbalizzante Floresta.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 81, secondo comma, e 133 cod. pen. e contestualmentemancanza di motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. – in relazione alla determinazione della pena per la continuazione inmisura superiore al minimo.4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmentemancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione allaconferma della pena accessoria del ritiro della patente di guida5. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, articolando tre motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione ai criteri dicui agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen., e contestualmente mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione al capo D) dellaimputazione.Premesso che al ricorrente si contesta di aver importato dall’Olanda,detenuto e trasportato a Novara 20 kg. di sostanza stupefacente del tipococaina, e che in particolare avrebbe trasportato il denaro necessario all’acquistodella sostanza stupefacente consegnandolo a [OSCURATO:PERSONA], mettendo adisposizione del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la propria autovetturala Francia, di rientro dall’Olanda il giorno 3 febbraio 2004), il ricorrente si duoledi una totale mancanza di motivazione in relazione alle censure mosse con imotivi di appello, con i quali aveva dedotto: scarsa decifrabilità delleconversazioni telefoniche, mancanza di riscontri, elementi che suggerivano unadiversa chiave di lettura.Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale aveva ritenuto che il fatto diessere proprietario di un’autovettura con il doppio vano era di per sé sufficientea dimostrare il comportamento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico distupefacenti.Evidenzia, inoltre, che in occasione del controllo effettuato il giorno 3febbraio 2004 a carico del fratello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non era statoaccertato che fosse stato trasportato denaro all’estero.Lamenta, altresì, il ricorrente che la Corte di appello aveva ancorato ilgiudizio di penale responsabilità del ricorrente su prove di per sé non utilizzabili,in quanto il contenuto della conversazione telefonica progressivo n. 86 del 29marzo 2024 era stato ritenuto illeggibile dal Tribunale di Locri ed era statorecuperato solo mediante la deposizione del teste verbalizzante Floresta.5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e contestualmente mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione all’omessa concessionedelle circostanze attenuanti generiche, peraltro con una motivazione nonindividuale.5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmentemancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione allaconferma della pena accessoria del ritiro della patente di guida.6. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, articolando tre motivi di ricorso.6.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inrelazione ai criteri di cui agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen., e contestualmentemancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione al capo D)della imputazione.Premesso che al ricorrente si contesta di aver importato dall’Olanda,detenuto e trasportato a Novara 20 kg. di sostanza stupefacente del tipococaina, e che il suo ruolo sarebbe stato quello di aver mediato tra GiancarloPolifroni e [OSCURATO:PERSONA] per far sì che quest’ultimo partecipasse all’affaredella droga, il ricorrente si duole di un travisamento della prova in quantosostiene che la Corte di appello aveva erroneamente attribuito la conversazionedel 30 marzo 2024 alle ore 14:25 al ricorrente (che avrebbe comunicato lanotizia dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), mentre invece da unaGiancarlo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e contestualmente mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione all’omessa concessionedelle circostanze attenuanti generiche, peraltro con una motivazione nonindividuale.6.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmentemancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione allaconferma della pena accessoria del ritiro della patente di guida.7. Avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, articolando tre motivi di ricorso.7.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 110 cod. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione ai criteri di cui agli artt. 191 e 192cod. proc. pen., e contestualmente mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. – in relazione al capo D) della imputazione.Premesso che al ricorrente si contesta di aver importato dall’Olanda,detenuto e trasportato a Novara 20 kg. di sostanza stupefacente del tipococaina, e che in particolare avrebbe raccolto il denaro necessario all’acquistodella sostanza stupefacente consegnandolo a [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente siduole della mancanza di adeguata ed esaustiva motivazione in ordine allaidentificazione del soggetto indicato con il termine “[OSCURATO:PERSONA]” e in ordine allaLamenta, altresì, la contraddittorietà della motivazione laddove, da unaparte, dà atto che già nei primi giorni del mese di febbraio 2004 era statotrasportato il denaro necessario per finanziare quanto sequestrato il giorno 27marzo a Novara (fatto attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altra,riconosce in capo al ricorrente il ruolo di aver consegnato il 28 febbraio 2004 inOlanda a [OSCURATO:PERSONA] i c.d. “certificati” ossia i soldi per finanziare l’illecitaoperazione, accompagnando il termine con la frase “ della mia ragazza grande”.7.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 110 cod. pen. in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione ai criteri di cui agli artt. 191 e 192cod. proc. pen., e contestualmente mancanza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. – in relazione al capo G) della imputazione.Premesso che al ricorrente si contesta di aver ceduto, detenuto e trasportatoda Torino nella Locride quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipococaina importato dall’Olanda, e che il ricorrente avrebbe avuto il ruolo di stabilecollettore dei soldi per finanziare l’acquisto della sostanza stupefacente e sarebbestato il soggetto che si sarebbe dovuto recare in Olanda da [OSCURATO:PERSONA] portare i “documenti” ossia i soldi, il ricorrente si duole della scarsadecifrabilità dei contenuti delle conversazioni intercettate, dell’assenza disequestri di sostanze stupefacenti, della mancanza di riscontri sulla correttaindividuazione dei dialoganti e del fatto che dalla conversazione captata neigiorni 19 e 20 maggio 2004 non si hanno notizia di tale [OSCURATO:PERSONA] che non si erafatto trovare all’appuntamento concordato, con conseguenti dubbi sul ruoloritagliato al ricorrente.7.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione ed erroneaapplicazione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmentemancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione – ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – in relazione allaconferma della pena accessoria del ritiro della patente di guida.8. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportata alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.9. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Locri, hadepositato motivi aggiunti per [OSCURATO:PERSONA], con i quali ha, in sostanza,precisato il primo motivo di ricorso e ha concluso chiedendo per tuttil’accoglimento dei motivi di ricorso.10. Il codifensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diTorino, ha depositato motivi nuovi, con i quali ha, in sostanza, precisato i primidue motivi di ricorso e ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.2. Con tutti i motivi di ricorso il ricorrente lamenta vizio di motivazione.Occorre, pertanto, premettere che la sentenza impugnata deve essereconsiderata come una "doppia conforme" della decisione di primo gradocosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le duesentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivocorpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame- i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggilogico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazionedegli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate edampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 4, n. 35858 del14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855 – 01; Sez. 4, n. 14926 del 28/03/2019 nonmass.; Sez. 4, n. 56311 del 28/11/2018, Carzaghi non mass. Cfr. Sez. 3,n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).E occorre ricordare, altresì, che la funzione tipica dell'impugnazione è quelladi una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione dimotivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi difatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'attod'impugnazione è indefettibilmente il confronto puntuale, con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta(cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U.,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello,ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).Va, inoltre, ricordato il consolidato principio di diritto – che questo Collegiocondivide – secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed insecondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova,desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo,purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sededi legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere allecritiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori nonesaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito sianoincorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in formadi tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili,il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze dimerito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti(Sez. 2, n. 5336, del 9/11/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927, del 20/12/2017;Rv. 272324; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765, del22/10/2013, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Rv.258438).1.3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché affetti dagenericità per aspecificità “estrinseca”, in quanto non si confrontano con leargomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano, in manierapuntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali,le identiche doglianze difensive svolte nei motivi di appello (che, vengono, percosì dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabileelemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv.253849).I suddetti motivi, peraltro, sono inammissibili anche in quanto proposti permotivi non consentiti dalla legge.Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di giudiziodi cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dalricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacitàesplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015,Musso, Rv. 265482 - 01). È preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di unanuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuatadal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, deidati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudiziodi rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono pertanto deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo.Da ciò consegue l'inammissibilità, in quanto censure di merito, di tutte ledoglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore odi puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibileinterferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv.262965).1.3.1. In particolare, il primo motivo di ricorso è relativo al reato di cui alcapo G) della imputazione, in cui sono contestate ad [OSCURATO:PERSONA] dueimportazioni di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipococaina, proveniente dall'Olanda e trasportato da Torino alla zona della Locride.Secondo la sentenza di primo grado, che ha ricostruito le due importazioniMorabito aveva contribuito all'attività illecita, ricevendo parte dello stupefacente,trasportando il denaro necessario per il pagamento dello stupefacente emantenendo i contatti con gli acquirenti. [OSCURATO:PERSONA], rimasto in [OSCURATO:PERSONA],aveva atteso il corriere, tenendo informato il fratello [OSCURATO:PERSONA] degli sviluppi dellavicenda.Con il primo motivo il difensore ripropone in sede di legittimità il motivodell’atto di appello con il quale aveva sostenuto: che l’assunto secondo cuiAntonio [OSCURATO:PERSONA] in data 30 giugno 2003 attendeva [OSCURATO:PERSONA], il quale dovevaconsegnargli lo stupefacente, si scontra con il dato per cui a [OSCURATO:PERSONA] nonè mai stato contestato il trasporto; che la relazione di servizio del 7 luglio 2003non dimostrerebbe la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso il centro commerciale "LeGru" di Siderno per attendere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia inquanto a bordo della vettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per quanto riferitodagli operanti, si trovava un uomo di circa trent'anni, mentre egli ne avevaall'epoca venti, sia in quanto da altre conversazioni (progr.vi nn. 88 e 89)emergeva che il soggetto incaricato di recarsi nel predetto centro commercialeera [OSCURATO:PERSONA].Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corteterritoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sededi legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.La Corte di appello ha, infatti, ricostruito la vicenda relativa al trasporto distupefacente avvenuto il 7 luglio 2003, osservando che «Alle 15,23 del 6 luglio,circa tre ore dopo la sopra citata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], èstata intercettata una telefonata tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], odiernoimputato. [OSCURATO:PERSONA] invitava [OSCURATO:PERSONA] a dire a qualcuno di mandare "cinque operai"("mi diceva la ragazza ... che quei cinque operai là che le servivano per finire lacasa qua ... di mandarglieli"). [OSCURATO:PERSONA] gli ha risposto in maniera evidentementecriptica, facendo riferimento a un incontro previsto per l'indomani in cuiavrebbero dovuto portare "una gru" ("e magari vi vedete per domani per là poi tichiama lui ... portate la gru là"). Dalle telefonate intercettate emerge che FeritoGiuseppe è giunto a Siderno intorno alle 13,30 del 7 luglio. Alle 13,05 NicolaMurdaca ha invitato [OSCURATO:PERSONA] a rintracciare qualcuno e a recarsi "alla gru".Gli ha quindi detto, in alternativa, di mandare qualcun altro ("e sennò vedi sepuoi andare tuo s e può andare qualcun altro là che... c'è la mia macchina").Alle 13,17, contattato da [OSCURATO:PERSONA] ("il caffè lo devo portare a casa quella puttana?... io sto arrivando, venti minuti, un quarto d'ora"), [OSCURATO:PERSONA] lo harassicurato, dicendogli che avrebbe mandato qualcuno ad aiutarlo "alla Gru"("allo cerco di contattare e di venire ad aiutarti alla Gru").Opportunamenteappostati presso il predetto centro commerciale, gli operanti hanno notatosopraggiungere l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] con abordo un soggetto indicato come di età di circa trent’anni. Costui si è incontratocon [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed è poi risalito in auto per imboccare la SS 106» (vds.pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).Con specifico riferimento alla identificazione del soggetto alla guidadell’autovettura, che si è poi incontrato con i corrieri, la Corte di appello haosservato che «Se è vero che [OSCURATO:PERSONA] aveva all'epoca del fatto circavent'anni, la riconducibilità alla sua persona del soggetto di circa trent'anniosservato dagli operanti presenta gli stessi elementi di perplessità che potrebbepresentare l'identificazione con il padre [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, in ogni caso, diindicazione approssimativa, non idonea a confermare o escluderel'identificazione. Che il soggetto recatosi a incontrare i corrieri fosse proprioAntonio si desume, invece, oltre che dalla richiamata conversazione del giornoprecedente, dalla telefonata intercettata alle 16,12 dello stesso 7 luglio allorchéegli, su specifica richiesta del fratello [OSCURATO:PERSONA] ("e i ragazzi li hai visti?"), lo hainformato di avere visto "due donne" ("sì li ho visti che sono arrivate duedonne")» (vds. pag. 13 della sentenza impugnata).Ha, infine, osservato che «la telefona del 6 luglio, peraltro, costituisce provadiretta del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisizione di stupefacenti dievidente interesse del fratello [OSCURATO:PERSONA]» (vds. pag. 13 della sentenza impugnata).Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èinammissibile perché affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella concordemente effettuata dai giudici di meritolegge. Ed invero, le doglianze del ricorrente – relative alla mancata contestazionea [OSCURATO:PERSONA] del trasporto di sostanza stupefacente e alla erroneaidentificazione del soggetto alla guida dell’autovettura di proprietà di FrancescoPolito, incaricato di recarsi nel centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Siderno perquantitativo di cocaina, da identificarsi in [OSCURATO:PERSONA] – costituiscono tuttecensure di merito inammissibili nel giudizio di legittimità.1.3.2. Il secondo motivo di ricorso è relativo al reato di cui al capo I) dellaimputazione, in cui è contestato ad [OSCURATO:PERSONA] l’importazione di unquantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina, provenientedall'Olanda, e il trasporto da Torino alla [OSCURATO:PERSONA].Secondo la sentenza di primo grado, che ha ricostruito il trasporto dellacocaina da Torino alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso le conversazioni intercettate, AntonioPolito, in stretto contatto con il fratello [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in Piemonte, avevaricevuto dal corriere [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente oggetto della contestazione.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva contestato il giudizio di condanna per il reato di cui al capo I),evidenziando che il ricorrente non era coinvolto nelle fasi precedenti allapresunta consegna dello stupefacente e che la conversazione valorizzata a suocarico non è sufficiente a dimostrare che una consegna sia effettivamenteavvenuta e che il narcotico sia stato da lui effettivamente ricevuto.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corteterritoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sededi legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.La Corte di appello ha, infatti, ricostruito la vicenda relativa al trasporto distupefacente avvenuto tra il 3 dicembre 2003, osservando che dal contenutodelle intercettazioni integralmente riportate nella sentenza di primo grado«emerge che nella mattinata del 3 dicembre 2003 [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnatolo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] affinché lo trasportasse dal Piemonte in [OSCURATO:PERSONA]. Mentredella sentenza di primo grado) facendo criptico riferimento a qualcosa chedoveva arrivare e che doveva essere portato "a casa" (“lo prendi e te lo porti acasa”). [OSCURATO:PERSONA] ha poi fatto riferimento al fatto che aveva la disponibilità di "vitellibrutti" da vendere a un prezzo elevato ("tu digli che ci sono vitelli brutti ... digliche se li vuole glieli mando brutti ... ci sono vitelli brutti e costano cari gli devidire"). Ha, quindi, aggiunto che sarebbe giunto in [OSCURATO:PERSONA] lo stesso soggetto cheera già venuto ("deve venire quel... che è venuto l'altra volta"), il quale avrebbeportato "una televisione" a "Broccia" ("niente lui ora va da Broccia") presso ilquale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ritirarla ("portare una televisione, vai e te laprendi").[OSCURATO:PERSONA] stesse aspettando la consegna si desume dalla telefonata cheegli ha effettuato al fratello alle 21,30 dello stesso 3 dicembre allorché gli hacomunicato che non era ancora giunto nessuno ("ma qua non si è fatto vederenessuno"), ricevendo la rassicurazione che il corriere sarebbe arrivato più tardi("e ancora può darsi che è presto ... verso mezzanotte dico le undici -mezzanotte"). Segue un discorso non del tutto comprensibile relativo a ciò cheAntonio avrebbe dovuto fare ("ma tu hai sentito da qualcuno che io devo andarea portarlo da qualche parte? ... che devo andare a portarlo io?"). In conclusioneBruno ribadisce che "Broccia" e "il cuoco" avrebbero risolto il problema ("vedonocon Broccia ... il cuoco ... Broccia va e trova il cuoco e poi va e lo porta").Che lo stupefacente sia giunto a destinazione si desume da una telefonatadelle 15,57 del successivo 4 dicembre nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] chiede aNicola [OSCURATO:PERSONA] se abbia visto "la ragazza" ("l'hai vista la bella ragazza?") el'interlocutore conferma di averla vista, ma di avere rilevato qualche difetto ("ècarina, ma però ha qualche difetto").Il fatto che, come sostiene l'appellante, non vi sia diretto riscontrodell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e il corriere è irrilevante ai fini in esame. Leintercettazioni, in primo luogo, non evidenziano alcunché che faccia apparireprobabile una modifica del programma originario desumibile dalle due richiamateconversazioni telefoniche. L'imputato, in ogni caso, era certamente disponibile aricevere lo stupefacente e, proprio a tal fine, si è relazionato con il fratello cheaveva organizzato la spedizione. Tanto basta per ritenerlo concorrente nel reato,indipendentemente dal fatto che abbia avuto o meno un diretto contatto con lostupefacente» (vds. pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata).Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èinammissibile perché affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella concordemente effettuata dai giudici di meritolegge. Ed invero, le doglianze del ricorrente – relative alla indicazione di unacondotta dimostrativa di un contributo materiale e morale alla detenzione e altrasporto della sostanza stupefacente – costituiscono tutte censure di meritoinammissibili nel giudizio di legittimità.1.4. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Sul punto il giudice di primo grado aveva negato la concessione dellecircostanze dei fatti.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la costante giurisprudenzadi legittimità e con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti(ruolo defilato emarginale del ricorrente nella vicenda, mancanza di elementisintomatici della particolare gravità del fatto, necessità di adeguare la penaall’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio) già presi in esame e rigettatidalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindiinsindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è invero costantenell’affermare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche (art. 62-bis cod. pen.), il giudice può limitarsi a prendere in esame, tragli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed attoa determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed allemodalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).Trattasi di giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti aifini della concessione o dell'esclusione del beneficio (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).Ed invero, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, ilgiudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nondeve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere inesame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello da ritenereprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchéanche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità delreato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso(Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 15436 del24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha rimarcato l’intrinsecagravità dei fatti e ha osservato che «i fatti in contestazione si inquadrano in untraffico internazionale di stupefacenti caratterizzato dal rifornimento continuativodi significativi quantitativi di cocaina trasportata in [OSCURATO:PERSONA] e immessa sulmercato a vantaggio dei prevenuti. I fatti sono avvenuti in un contesto dicriminalità organizzata accertato in separati giudizi ormai conclusi con sentenzadefinitiva ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaPolito sono stati tutti condannati per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90). Gliimputati non hanno offerto alcun contributo al processo, né segnalato elementiconcreti che possano giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio»(vds. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).1.5. Il quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva lamentato l’applicazione della pena accessoria del ritiro della patentedi guida, censurando la mancanza di una specifica motivazione.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata e ripete argomenti (mancata contestazione al ricorrente delruolo di corriere della sostanza stupefacente o dei soldi, risalenza nel tempo deifatti) già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazionecongrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché ladoglianza incorre in aspecificità.Sul punto, la Corte di appello ha osservato che «non si ravvisa alcunaragione per revocare le pene accessorie e, in particolare, il ritiro della patente diguida per anni tre. La possibilità di movimento sul territorio nazionale e ancheall'estero, in alcuni casi anche con mezzi di trasporto opportunamentepredisposti con doppio fondo nel bagagliaio, è stata essenziale per consentire aiprevenuti di porre in essere i reati in contestazione. La richiamata penaaccessoria, pertanto, costituisce misura più che opportuna per ridurre il rischio direiterazione delle medesime condotte, quantomeno nelle stesse forme quiriscontrate» (vds. pag. 16 della sentenza impugnata).Peraltro, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura delritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agliartt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicoloper porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta adisincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01).2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.2.1. Il primo motivo di ricorso è relativo al reato di cui al capo B) dellaimputazione, in cui è contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere, in concorso con altrisoggetti nei cui confronti si è proceduto separatamente, di avere importatodall’Olanda e di avere detenuto e trasportato da Torino a Roma 6 kg di sostanzastupefacente del tipo cocaina e segnatamente di avere trasportato in Olanda,unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], il denaro utilizzato perl’acquisto di 20 kg di cocaina dei quali faceva parte il quantitativo sequestrato aRoma il 18 aprile 2003.La sentenza di primo grado ha ritenuto, sulla base delle intercettazioni, cheNicola [OSCURATO:PERSONA] abbia trasportato in Olanda il denaro necessario per l'acquisto dellostupefacente indicato in rubrica. In particolare, secondo la ricostruzione delTribunale, [OSCURATO:PERSONA], all'epoca latitante, alla fine di marzo 2003 si eraspostato in Olanda. Nei giorni successivi aveva avviato contatti funzionaliall'acquisto di stupefacente da inviare in [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto avevapromosso l'acquisto di nove chilogrammi di cocaina, che poi erano statisequestrati a Moncalieri a due cittadini lituani il 12 aprile 2003, e di seichilogrammi di cocaina, poi sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] a Roma il 18 aprile 2003.Dalle intercettazioni la sentenza di primo grado (vds. pagg. 52 e ss.) desume cheil 10 aprile 2003 [OSCURATO:PERSONA], dopo un contatto con [OSCURATO:PERSONA], parlando con NicolaMurdaca, programmava di inviare il fratello [OSCURATO:PERSONA] in Olanda ("perché lamacchina la guida mio fratello, hai capito?"). Dato questo in linea con ciò chePolifroni, qualche ora dopo, aveva detto a [OSCURATO:PERSONA] ("venite qua tu esuo fratello"). Da ulteriori conversazioni richiamate (vds. pagg. 62 e ss.) sidesume, poi, che "[OSCURATO:PERSONA]", vale a dire [OSCURATO:PERSONA], e "[OSCURATO:PERSONA]",cioè [OSCURATO:PERSONA], si sarebbero dovuti recare in Olanda per incontrarsi conPolifroni. Dalle medesime conversazioni la sentenza desume che i predetti eranopartiti nel pomeriggio del 12 aprile diretti in Olanda. Premesso che i variPolifroni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono già stati condannati per i fatti inesame, il Tribunale ha ritenuto provato che il viaggio effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il 12 aprile 2003 servisse a portare a [OSCURATO:PERSONA] ildenaro (i “documenti”) necessario alla definizione degli affari illeciti di cui allacontestazione.Con il primo motivo il difensore ripropone in sede di legittimità il motivodell’atto di appello con il quale aveva sostenuto: che l'accusa di averetrasportato il denaro necessario per l'acquisto dello stupefacente di cui al capo B)si fondi essenzialmente sull'analogo ruolo, attribuitogli nel procedimento “StuporMundi 1”, di corriere del denaro utilizzato per l’acquisto dei 9 kg di cocainasequestrati in data 12 aprile 2003 in Torino; che, con riferimento allo specificoepisodio, tale ruolo non sarebbe dimostrato anche perché da una delleconversazioni intercettate (progr. n. 5) emerge che l'11 aprile 2003 [OSCURATO:PERSONA](alias “[OSCURATO:PERSONA]”) si trovava in Italia e non all'estero; che non sarebbe, poi,stato dimostrato che lo stupefacente sequestrato a Roma il 18 aprile 2003facesse parte di una partita di stupefacente che nelle conversazioni venivadefinita “l'appalto più grande”; che mancava la prova della consegna dellostupefacente in data 12 aprile 2003; che mancavano elementi per dimostrareche i soldi per l’acquisto dello stupefacente fosse stato consegnato al [OSCURATO:PERSONA] daNicola [OSCURATO:PERSONA] il giorno 12 aprile 2003.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corteterritoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sededi legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.La Corte di appello ha, infatti, ricostruito la vicenda relativa al trasporto inOlanda del denaro utilizzato per l’acquisto di 20 kg di cocaina, osservando che «èpacifico che egli si trovava in Italia l'11 aprile 2003 perché è partito per l'Olandail giorno successivo secondo quanto esplicitamente affermato da RosarioMarando nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2003. È certo che ilviaggio era stato organizzato d'intesa con [OSCURATO:PERSONA] e che aveva lo scopo diportare a questo dei "documenti" dei quali il predetto sollecitava la consegnadalla [OSCURATO:PERSONA] per affari che coinvolgevano tutti i conversanti. I sequestrieffettuati dimostrano con certezza che gli affari cui si dedicava Polifroniafferivano al commercio di stupefacenti» (vds. pag. 6 della sentenza impugnata).Con questa motivazione il ricorrente non si confronta, di talché il motivo èinammissibile perché affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”.Per altro verso, il ricorrente chiede una nuova valutazione delle risultanzeacquisite da contrapporre a quella concordemente effettuata dai giudici di meritolegge. Ed invero, le doglianze del ricorrente – relative: al travisamento dei fattiin cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per aver ritenuto che la condannadi [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale (“[OSCURATO:PERSONA] 1” definito consentenza passata in giudicato il 22 settembre 2017), per il reato contestato alcapo B) dell’odierno procedimento, costituirebbe riscontro alla condotta di NicolaPolito contestata al capo B), mentre invece [OSCURATO:PERSONA], unitamente aBruno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile del solo fattoreato di acquisto e introduzione nel territorio nazionale di 9 kg di cocaina,accertato il giorno 12 aprile 2003 in Moncalieri con l’arresto dei corrieri dinazionalità lituana; alla mancanza di prova certa che il carico di 6 kg di cocainasequestrato a [OSCURATO:PERSONA] il giorno 18 aprile 2003 (per il quale venivano ritenutiresponsabili [OSCURATO:PERSONA] che aveva ceduto lo stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] corriere e [OSCURATO:PERSONA]) facesse parte dei 20 kg introdotti qualchegiorno prima a Torino – costituiscono tutte censure di merito inammissibili nelgiudizio di legittimità.2.2. Il secondo motivo di ricorso è relativo al reato di cui al capo D) dellaimputazione, in cui è contestata a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con GiuseppeMorabito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PolifroniGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA], già giudicati, e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti dei quali si è proceduto separatamente), l’importazione dall'Olandadi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 20kg, e il trasporto della sostanza a Novara dove veniva sequestrata in data 27marzo 2004.Secondo la sentenza di primo grado «l'attività tecnica registra, a partire dalmese di gennaio 2004, richieste di [OSCURATO:PERSONA], rivolte a [OSCURATO:PERSONA] e BrunoPolito, di "certificati" o "documenti". Il 3 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA] e NicolaPolito sono stati fermati alla frontiera francese a bordo di un'autovettura diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione condotta da [OSCURATO:PERSONA]. L'autovetturapresentava un doppio fondo del bagagliaio, risultato vuoto in esito allaperquisizione. Da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettatanella tarda serata dello stesso 3 febbraio, si desume che i due si erano recati inOlanda a incontrare il primo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del resto, avevano riferito già allapolizia di frontiera di essere di rientro dall'Olanda. Ancora di "certificati" si parlain una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che precede un nuovo viaggio in Olanda di [OSCURATO:PERSONA]. Dalleconversazioni intercettate a partire dal mese di marzo 2003 (v. pagg. 204 ss.sentenza di primo grado) si desume che [OSCURATO:PERSONA], i due [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento a "quello del numero", poi identificato in PietroOliva. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato a Novara il 27 marzo 2004 perché trovato inpossesso di 20 kg di cocaina». Dalle conversazioni intercettate nei giorniprecedenti, nel corso del trasporto e subito dopo il sequestro (vds. pagg. 223 ess.) la sentenza di primo grado trae conferma del coinvolgimento di tutti equattro gli imputati.Secondo la sentenza della Corte di appello, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] della partita di cocaina di cui al capo D) della imputazione sidesume con chiarezza dalle intercettazioni effettuate nell'imminenza delsequestro. La Corte di appello ha poi ritenuto che «il controllo del 3 febbraio2003, alla guida di un'autovettura predisposta con un doppio fondo, è di per sésufficiente per dimostrare il coinvolgimento non occasionale di [OSCURATO:PERSONA] nel trafficodi stupefacenti che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti avevano avviato tra l'Olanda e laCalabria. Acclarata con sentenza definitiva la dedizione di buona parte deiprotagonisti delle vicende al traffico internazionale di stupefacenti, non pareseriamente discutibile che la vettura predisposta con doppio fondo, nell'occasionecondotta proprio da [OSCURATO:PERSONA], servisse a occultare qualcosa di funzionale aimedesimi traffici illeciti» e ha evidenziato che «alle 15,13 del 27 marzo 2004Nicola [OSCURATO:PERSONA] ha condiviso con il fratello [OSCURATO:PERSONA], già condannato per lo stesso fattoin altro troncone del processo, la preoccupazione per il fatto che il corriere, delcui arresto non erano informati, non era ancora giunto a destinazione». Ha,quindi, concluso che tale condivisione, legata alla sicura comunanza di interessicriminali, dimostra in maniera certa che anche l'odierna imputato era interessatoallo stupefacente che [OSCURATO:PERSONA] stava trasportando.Ciò posto, il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto diappello con il quale aveva sostenuto che non vi fosse la prova che, in occasionedel controllo alla frontiera francese del 3 febbraio 2003, egli stesse rientrandodopo avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA] il denaro necessario all'acquisto dellostupefacente che sarebbe stato, poi, sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] oltre un mese emezzo dopo.Il difensore si duole, in particolare, del fatto che la Corte territoriale abbiaritenuto che il fatto che, in occasione del controllo alla frontiera francese del 3febbraio 2003, [OSCURATO:PERSONA] era alla guida di un’autovettura con un doppio fondofosse di per sé sufficiente a dimostrare il coinvolgimento non occasionale diNicola [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti avevanoavviato tra l'Olanda e la [OSCURATO:PERSONA]. Eccepisce, inoltre, inutilizzabilità del contenutodella conversazione telefonica progressivo n. 60 del 27 marzo 2004 alle ore15:13 in quanto ritenuto illeggibile dal Tribunale di Locri e recuperato solomediante la deposizione del teste verbalizzante Floresta (vds. pag. 231 dellasentenza del Tribunale di Locri).Orbene, sotto il primo profilo, il motivo di ricorso è formulato in terminimeramente avversativi in quanto chiede una diversa valutazione di datiprocessuali che non è consentita al giudice di legittimità.Sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile in quanto proposto fuoridei casi consentiti perché la doglianza relativa alla inutilizzabilità dellaconversazione telefonica progressivo n. 60 del 27 marzo 2004 non è statapreviamente dedotta come motivo di appello; pertanto, la doglianza non è statasottoposta al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluta conl'impugnazione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nellasentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.,dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettatenei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ognistato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurrein grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitareche possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllodella Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez. 5,n. 40863 del 18/11/2025, Rv. 288905-02; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020,Martorana, Rv. 279903-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745-01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631-01). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art. 609,comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi diricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state,pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia saràinevitabilmente carente con riguardo ad esse (vds, ex plurimis, Sez. 5, n. 1342del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191-02; Sez. 2, n. 32780 del13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco,Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903).Va, peraltro, rilevato che il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dellaeventuale eliminazione della conversazione telefonica ritenuta inutilizzabile sulcomplessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza".Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di ricorsoper cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di attiprocessuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo,gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sulcomplessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire ladecisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). E ancora, in tema di ricorso percassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, apena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri dispecificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi conla complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando leprove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire lafattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli attiche ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione,illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dalcomplessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare lamotivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro,Rv. 289838 – 01).2.3. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il ricorrente si duole della determinazione della pena per la continuazione inmisura superiore al minimo.Il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nellasentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di“doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lette come untutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territorialecon motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede dilegittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Il motivo è, anche, manifestamente infondato, avendo la Corte di appellomotivato l’aumento per la continuazione, peraltro contenuto in un anno direclusione ed euro 15.000 di multa, richiamandomi parametri di cui all’art. 133cod. pen. e la gravità dei fatti.2.4. Il quarto motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva lamentato l’applicazione della pena accessoria del ritiro della patentedi guida, censurando la mancanza di una specifica motivazione.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata e ripete argomenti (mancata contestazione al ricorrente delruolo di corriere della sostanza stupefacente o dei soldi, risalenza nel tempo deifatti) già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazionecongrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché ladoglianza incorre in aspecificità.Sul punto, la Corte di appello ha osservato che «non si ravvisa alcunaragione per revocare le pene accessorie e, in particolare, il ritiro della patente diguida per anni tre. La possibilità di movimento sul territorio nazionale e ancheall'estero, in alcuni casi anche con mezzi di trasporto opportunamentepredisposti con doppio fondo nel bagagliaio, è stata essenziale per consentire aiprevenuti di porre in essere i reati in contestazione. La richiamata penaaccessoria, pertanto, costituisce misura più che opportuna per ridurre il rischio direiterazione delle medesime condotte, quantomeno nelle stesse forme quiriscontrate» (vds. pag. 16 della sentenza impugnata).Peraltro, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura delritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agliartt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicoloper porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta adisincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01).3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1. Il primo motivo di ricorso è relativo al reato di cui al capo D) dellaimputazione, in cui è contestato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con GiuseppeMorabito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PolifroniGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA], già giudicati, e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti dei quali si è proceduto separatamente), l’importazione dall'Olandadi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 20kg, e il trasporto della sostanza a Novara dove veniva sequestrata in data 27marzo 2004.Secondo la sentenza di primo grado «l'attività tecnica registra, a partire dalmese di gennaio 2004, richieste di [OSCURATO:PERSONA], rivolte a [OSCURATO:PERSONA] e BrunoPolito, di "certificati" o "documenti". Il 3 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA] e NicolaPolito sono stati fermati alla frontiera francese a bordo di un'autovettura diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione condotta da [OSCURATO:PERSONA]. L'autovetturapresentava un doppio fondo del bagagliaio, risultato vuoto in esito allaperquisizione. Da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettatanella tarda serata dello stesso 3 febbraio, si desume che i due si erano recati inOlanda a incontrare il primo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del resto, avevano riferito già allapolizia di frontiera di essere di rientro dall'Olanda. Ancora di "certificati" si parlain una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] da una parte, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che precede un nuovo viaggio in Olanda di [OSCURATO:PERSONA]. Dalleconversazioni intercettate a partire dal mese di marzo 2003 (v. pagg. 204 ss.sentenza di primo grado) si desume che [OSCURATO:PERSONA], i due [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento a "quello del numero", poi identificato in PietroOliva. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato a Novara il 27 marzo 2004 perché trovato inpossesso di 20 kg di cocaina». Dalle conversazioni intercettate nei giorniprecedenti, nel corso del trasporto e subito dopo il sequestro (vds. pagg. 223 ess.) la sentenza impugnata trae conferma del coinvolgimento di tutti e quattro gliimputati.La sentenza della Corte di appello, con riguardo alla identificazione diDomenico [OSCURATO:PERSONA] con il soggetto inteso “Fifio” variamente evocato nelleconversazioni intercettate, ha osservato che «il giudice di primo grado (v. pagg.36/37) ha richiamato quanto riportato nella sentenza del procedimento c.d.[OSCURATO:PERSONA] 1: «In una conversazione intercettata in tale procedimento BrunoPolito, che era in compagnia dell'odierno imputato, lo ha passato a [OSCURATO:PERSONA] chechiedeva di parlare con "Fifio". Anche sulla base di tale conversazione, DomenicoMurdaca è stato condannato nel predetto procedimento quale partecipedell'associazione ex art. 74 D.P.R. 309/90 nell'ambito della quale sono maturati ifatti in esame. L'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del soprannome "Fifio" consente didelle conversazioni poste a fondamento del giudizio di condanna. Alle 20,49 del29 marzo 2004, infatti, mentre i prevenuti erano ancora in attesa del corriere inviaggio verso la [OSCURATO:PERSONA], dall'utenza testé indicata è stata effettuata unatelefonata nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e il chiamante hanno discusso delfatto che qualcuno non aveva dato sue notizie. Circa un'ora e mezzo dopo,ricevendo una telefonata di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli ha detto di essere stato chiamatoda "Fifio", riportandogli in maniera criptica il problema che gli era statoprospettato poco prima ("e ragazze non ci sono, se le vogliono tenere qua"). Ilche consente di legare le due conversazione e di confermare che "Fifio" era coluiche aveva effettuato la prima telefonata». La Corte territoriale ha, poi,evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era il proprietario dell'autovetturapredisposta con un doppio fondo nel bagagliaio, a bordo della quale NicolaMurdaca e [OSCURATO:PERSONA] erano stati controllati al confine con la Francia, di rientrodall'Olanda, il 3 febbraio 2004. Ha, quindi, ritenuto che anche per DomenicoMurdaca le intercettazioni richiamate nella sentenza di primo gradodimostrassero ampiamente il coinvolgimento nell'acquisto e nel trasporto distupefacente di cui al capo D) della imputazione.Ciò posto, il difensore si duole del fatto che la Corte territoriale abbiaritenuto che l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’autovettura con il doppiofondo fosse di per sé sufficiente a dimostrare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] traffico di stupefacenti. Eccepisce, inoltre, inutilizzabilità del contenuto dellaconversazione telefonica progressivo n. 86 del 29 marzo 2004 in quanto ritenutoilleggibile dal Tribunale di Locri e recuperato solo mediante la deposizione delteste verbalizzante Floresta (vds. pag. 238 della sentenza del Tribunale di Locri).Orbene, sotto il primo profilo, il motivo di ricorso è formulato in terminimeramente avversativi in quanto chiede una diversa valutazione di datiprocessuali che non è consentita al giudice di legittimità.Sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile in quanto proposto fuoridei casi consentiti perché la doglianza relativa alla inutilizzabilità dellaconversazione telefonica progressivo n. 86 del 29 marzo 2004 non è statapreviamente dedotta come motivo di appello; pertanto, la doglianza non è statasottoposta al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluta conl'impugnazione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nellasentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.Secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dalcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.,dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettatenei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ognistato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurrein grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitareche possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza disecondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllodella Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez. 5,n. 40863 del 18/11/2025, Rv. 288905-02; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020,Martorana, Rv. 279903-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese,Rv. 269745-01; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631-01). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art. 609,comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi diricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state,pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia saràinevitabilmente carente con riguardo ad esse (vds, ex plurimis, Sez. 5, n. 1342del 30/10/2025, dep. 2026, Murano, Rv. 289191-02; Sez. 2, n. 32780 del13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco,Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903).Va, peraltro, rilevato che il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dellaeventuale eliminazione della conversazione telefonica ritenuta inutilizzabile sulcomplessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza".Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di ricorsoper cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di attiprocessuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo,gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sulcomplessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire ladecisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). E ancora, in tema di ricorso percassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, apena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri dispecificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi conla complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando leprove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire lafattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli attiche ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione,illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dalcomplessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare lamotivazione della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro,Rv. 289838 – 01).3.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Sul punto il giudice di primo grado aveva negato la concessione dellecircostanze dei fatti.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la costante giurisprudenzadi legittimità e con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti(ruolo defilato emarginale del ricorrente nella vicenda, mancanza di elementisintomatici della particolare gravità del fatto, necessità di adeguare la penaall’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio) già presi in esame e rigettatidalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindiinsindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è invero costantenell’affermare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche (art. 62-bis cod. pen.), il giudice può limitarsi a prendere in esame, tragli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed attoa determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed allemodalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).Trattasi di giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti aifini della concessione o dell'esclusione del beneficio (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).Ed invero, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, ilgiudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nondeve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere inesame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello da ritenereprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchéanche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità delreato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso(Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 15436 del24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha rimarcato l’intrinsecagravità dei fatti e ha osservato che «i fatti in contestazione si inquadrano in untraffico internazionale di stupefacenti caratterizzato dal rifornimento continuativodi significativi quantitativi di cocaina trasportata in [OSCURATO:PERSONA] e immessa sulmercato a vantaggio dei prevenuti. I fatti sono avvenuti in un contesto dicriminalità organizzata accertato in separati giudizi ormai conclusi con sentenzadefinitiva ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaPolito sono stati tutti condannati per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90). Gliimputati non hanno offerto alcun contributo al processo, né segnalato elementiconcreti che possano giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio»(vds. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).3.3. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva lamentato l’applicazione della pena accessoria del ritiro della patentedi guida, censurando la mancanza di una specifica motivazione.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata e ripete argomenti (mancata contestazione al ricorrente delruolo di corriere della sostanza stupefacente o dei soldi, risalenza nel tempo deifatti) già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazionecongrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché ladoglianza incorre in aspecificità.Sul punto, la Corte di appello ha osservato che «non si ravvisa alcunaragione per revocare le pene accessorie e, in particolare, il ritiro della patente diguida per anni tre. La possibilità di movimento sul territorio nazionale e ancheall'estero, in alcuni casi anche con mezzi di trasporto opportunamentepredisposti con doppio fondo nel bagagliaio, è stata essenziale per consentire aiprevenuti di porre in essere i reati in contestazione. La richiamata penaaccessoria, pertanto, costituisce misura più che opportuna per ridurre il rischio direiterazione delle medesime condotte, quantomeno nelle stesse forme quiriscontrate» (vds. pag. 16 della sentenza impugnata).Peraltro, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura delritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agliartt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicoloper porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta adisincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01).4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1. Il primo motivo di ricorso è relativo al reato di cui al capo D) dellaimputazione, in cui è contestato a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con DomenicoMurdaca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PolifroniGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA], già giudicati, e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti dei quali si è proceduto separatamente), l’importazione dall'Olandadi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 20kg, e il trasporto della sostanza a Novara dove veniva sequestrata in data 27marzo 2004.La Corte di appello, nel contrastare le generiche deduzioni contenutenell’atto di appello – secondo cui la conversazione attribuitagli (progr. n. 11 del27 gennaio 2004) non sarebbe riconducibile allo stupefacente poi sequestrato il27 marzo 2004, in quanto dalla conversazione emergerebbe solo un invito aincontrare una tale "Donatella" e a interloquire con una tale "Betta" – haosservato che da quanto riportato nella sentenza di primo grado risulta che «Lamattina del 19 marzo 2004 [OSCURATO:PERSONA] ha telefonato a [OSCURATO:PERSONA] e ha fattoriferimento a un messaggio che questi avrebbe dovuto portare a "Broccia"("allora non ti avevo detto di portargli il messaggio a Broccia io?"). Il messaggioriguardava "un amico" che si sarebbe dovuto recare in Olanda da [OSCURATO:PERSONA] ("maquell'amico là quando ha detto che viene?"). Questi rappresentava una certaurgenza ("E gli devi dire perché questo qua ... non viene, non viene, non puòvenire più. Hai capito? Per quattro giorni! Perché poi viene la domenica e va inferie. Hai capito?"). [OSCURATO:PERSONA] lo ha rassicurato che avrebbe trasmesso ilmessaggio ("Non ti preoccupare che glielo dico io"). [OSCURATO:PERSONA] ha richiamatoCarmine [OSCURATO:PERSONA] nella serata dello stesso giorno. Questi gli ha riferito di avereparlato con "Betta" e di avere avuto rassicurazioni che “la ragazza se non èdomani, se non è domenica ... dopodomani ... si fa sentire lui”. Il nesso tra taliconversazioni e la vicenda in esame trova conferma nella telefonata tral'imputato e [OSCURATO:PERSONA] delle 14,25 del 30 marzo 2024 allorché [OSCURATO:PERSONA] hainformato il suo interlocutore dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ("E ti hanno detto per il fatto làdel medico che ha avuto l'incidente ... Che poi sicuramente te lo dice ... Broccia... tu fai finta che non sai niente ... io non ti ho detto niente ... quello là ... ilmedico ha avuto un incidente con la macchina ... sicuramente l'hanno portato inospedale ... Si è fatto male con il limone").» (pagg. 10 e 11 della sentenzaimpugnata). E da ciò ne ha dedotto il pieno coinvolgimento nel fatto anche diCarmine [OSCURATO:PERSONA].Ciò posto, il difensore si duole del travisamento della prova, sostenendo chela Corte territoriale aveva erroneamente attribuito la conversazione del 30 marzo2024 alle ore 14:25 al ricorrente (che avrebbe comunicato la notizia dell’arrestodi [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]), mentre invece da una attenta analisi sievinceva che la predetta conversazione era intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] eNicola [OSCURATO:PERSONA].Il motivo di ricorso è formulato in termini meramente avversativi in quantochiede una diversa valutazione di dati processuali che non è consentita al giudicedi legittimità.Peraltro, il motivo è inammissibile in quanto proposto fuori dei casiconsentiti perché la doglianza relativa alla erronea attribuzione al ricorrente dellaconversazione del 30 marzo 2024 alle ore 14:25, invece che a [OSCURATO:PERSONA],non è stata previamente dedotta come motivo di appello; pertanto, la doglianzanon è stata sottoposta al controllo della Corte di appello, in quanto non devolutacon l'impugnazione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportatonella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.In ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema dimotivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibiledal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processospecificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'erroreaccertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendoillogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elementofrainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta"doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultatoprobatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 – 01; Sez. 4, n. 15124del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603 – 01; Sez. 1, n. 24667 del15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207. Nel senso che «il mezzo di prova che siassume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività.Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazionecomplessiva delle prove che […] sconfinerebbe nel merito» vds. Sez. 4, n. 25552del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176 – 01).E, nel caso che occupa, l’erronea attribuzione al ricorrente anziché a NicolaMurdaca della conversazione del 30 marzo 2024 alle ore 14:25 non appareidonea a disarticolare la coerenza del l'intero ragionamento probatorio in quantola conversazione rilevante, che riscontra l’interesse all’imminente arrivo delcorriere della droga, è quella del 19 marzo, correttamente attribuita dalla Cortedi appello al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].4.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Sul punto il giudice di primo grado aveva negato la concessione dellecircostanze dei fatti.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la costante giurisprudenzadi legittimità e con la motivazione della sentenza impugnata e ripete argomenti(ruolo defilato emarginale del ricorrente nella vicenda, mancanza di elementisintomatici della particolare gravità del fatto, necessità di adeguare la penaall’effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio) già presi in esame e rigettatidalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindiinsindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è invero costantenell’affermare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuantigeneriche (art. 62-bis cod. pen.), il giudice può limitarsi a prendere in esame, tragli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed attoa determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed allemodalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).Trattasi di giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede dilegittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti aifini della concessione o dell'esclusione del beneficio (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).Ed invero, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, ilgiudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nondeve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli osfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere inesame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello da ritenereprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchéanche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità delreato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso(Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 – 01; Sez. 3, n. 15436 del24/11/2017, dep. 2018, Rv. 272777; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha rimarcato l’intrinsecagravità dei fatti e ha osservato che «i fatti in contestazione si inquadrano in untraffico internazionale di stupefacenti caratterizzato dal rifornimento continuativodi significativi quantitativi di cocaina trasportata in [OSCURATO:PERSONA] e immessa sulmercato a vantaggio dei prevenuti. I fatti sono avvenuti in un contesto dicriminalità organizzata accertato in separati giudizi ormai conclusi con sentenzadefinitiva ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NicolaPolito sono stati tutti condannati per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90). Gliimputati non hanno offerto alcun contributo al processo, né segnalato elementiconcreti che possano giustificare l'attenuazione del trattamento sanzionatorio»(vds. pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).4.3. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva lamentato l’applicazione della pena accessoria del ritiro della patentedi guida, censurando la mancanza di una specifica motivazione.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata e ripete argomenti (mancata contestazione al ricorrente delruolo di corriere della sostanza stupefacente o dei soldi, risalenza nel tempo deifatti) già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazionecongrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché ladoglianza incorre in aspecificità.Sul punto, la Corte di appello ha osservato che «non si ravvisa alcunaragione per revocare le pene accessorie e, in particolare, il ritiro della patente diguida per anni tre. La possibilità di movimento sul territorio nazionale e ancheall'estero, in alcuni casi anche con mezzi di trasporto opportunamentepredisposti con doppio fondo nel bagagliaio, è stata essenziale per consentire aiprevenuti di porre in essere i reati in contestazione. La richiamata penaaccessoria, pertanto, costituisce misura più che opportuna per ridurre il rischio direiterazione delle medesime condotte, quantomeno nelle stesse forme quiriscontrate» (vds. pag. 16 della sentenza impugnata).Peraltro, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura delritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agliartt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicoloper porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta adisincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01).5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.5.1. Il primo motivo di ricorso è relativo al reato di cui al capo D) dellaimputazione, in cui è contestato a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con DomenicoMurdaca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], PolifroniGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA], già giudicati, e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti dei quali si è proceduto separatamente), l’importazione dall'Olandadi un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a 20kg, e il trasporto della sostanza a Novara dove veniva sequestrata in data 27marzo 2004.Ciò posto, il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto diappello con il quale aveva lamentato: che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] stata affermata sulla base di intercettazioni effettuate su utenze cellulariintestate ad altri e a lui attribuite solo in forza dell'accertamento definitivo nelprocesso c.d. [OSCURATO:PERSONA] 1; che la sua voce non era stata oggetto diindividuazione da parte della P.G. e che le conversazioni a lui ricondotte tra il 28febbraio e il 29 marzo 2004 fossero state effettuate attraverso utenze pubbliche;che dalle conversazioni valorizzate nella sentenza di primo grado non emergevail suo contributo all'acquisto dei 20 kg di cocaina sequestrati a Novara il 27marzo 2004; che la sentenza affermava in maniera contraddittoria che il denaronecessario per l'acquisto era già stato inviato in Olanda all'inizio di febbraio2004, salvo poi sostenere che lo stesso, cripticamente chiamato "certificati" nelleconversazioni intercettate, era stato trasportato da [OSCURATO:PERSONA] il 28 febbraio; che ilprogr. n. 19 del 29 febbraio 2004, peraltro, smentiva la ricostruzioneaccusatoria, posto che il chiamante dall'estero si dimostrava sorpreso e nonfaceva alcun riferimento alle vicende ulteriori; che [OSCURATO:PERSONA] non avevapotuto partecipare alle vicende precedenti in quanto detenuto in Francia dal 10settembre 2003 al 14 febbraio 2004.Orbene, il motivo di ricorso è formulato in termini meramente avversativi inquanto chiede una diversa valutazione di dati processuali che non è consentita algiudice di legittimità.Peraltro, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corteterritoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sededi legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.La Corte di appello ha, infatti, ricostruito la vicenda relativa allaimportazione dall’Olanda e al trasporto a Novara di 20 kg di sostanzastupefacente del tipo cocaina di cui al capo D) della imputazione, poi sequestratain data 27 marzo 2004, osservando che: [OSCURATO:PERSONA] «non contesta la suaidentificazione nel soggetto chiamato “[OSCURATO:PERSONA]” variamente evocato nelleconversazioni intercettate. L'attribuzione di tale nomignolo, del resto, comericonosce lo stesso atto di appello, è certificata dalla sentenza definitiva con laquale l'imputato è stato condannato per associazione per delinquere finalizzata alnarcotraffico nell'ambito della quale i fatti in esame sono stati commessi»; che«anche se si volesse dubitare dell'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] di talune delleconversazioni intercettate, il coinvolgimento di "[OSCURATO:PERSONA]" nel fatto di cui al capoD) emerge comunque ai limiti dell'evidenza» in quanto «in seguito alla pressanterichiesta di "certificati", in primo luogo, è "[OSCURATO:PERSONA]" a essersi recato in Olandaper incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] il 29 febbraio 2024 in una fase in cui le trattative perl'acquisto dello stupefacente che si sarebbe concretizzato nelle settimanesuccessive erano già state avviate»; che «in tale data [OSCURATO:PERSONA] era in libertà,posto che, come indica lo stesso atto di appello, era stato scarcerato dopo unperiodo di detenzione in Francia il 14 febbraio 2004»; che «il coinvolgimento di"[OSCURATO:PERSONA]" in epoca prossima al trasporto dello stupefacente si desume, in primoluogo, da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle 10,41 del 25 marzo2004 (v. pagg. 225 ss. sentenza di primo grado) nel corso della quale il primo,dopo avere detto di avere parlato con il corriere, invita [OSCURATO:PERSONA] a dire a "[OSCURATO:PERSONA]"che "che io qua lo vado a vedere adesso questo figlio di puttana.. gli ho già detto... ah non gli parlo male che ..orci gli dico che deve vedere quello che deve fare... gli dico che per voi ha avuto i documenti ... e glieli devo tornare quelli che".[OSCURATO:PERSONA] invita, poi, [OSCURATO:PERSONA] a informare "[OSCURATO:PERSONA]" che non si sarebbe fatto nulla("Chiama tu a [OSCURATO:PERSONA] che non si va da nessuna parte")»; che «alle 14,44 del28 marzo 2024, ancora [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno discusso della sorte delcorriere che stavano aspettando. In questo contesto [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di averepreso un impegno con ("[OSCURATO:PERSONA]" per andare in un certo posto ("perché sennò ache ora andavo ... devo andare perché ho preso pure Vimpegno con [OSCURATO:PERSONA]").[OSCURATO:PERSONA], di rimando, lo ha invitato a lasciare il telefono a "[OSCURATO:PERSONA]" in modotale che questi potesse rispondere all'eventuale chiamata del corriere ("Lascici aMusolino che non è che chiama ... tu gli lasci il telefono a [OSCURATO:PERSONA]"). Soluzionequesta pienamente condivisa da [OSCURATO:PERSONA] ("Gli lascio va beh ... il telefono di quellodel numero"). Il successivo 29 marzo, sempre nell'incertezza su dove si trovasseil corriere, [OSCURATO:PERSONA] ha informato [OSCURATO:PERSONA] che "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe atteso solo unaltro giorno ("[OSCURATO:PERSONA] ieri sera l 'ho sentito, oggi non l'ho sentito ... dice cheaspetta un altro giorno o due, poi se ne scende")» (vds. pagg. 8 e 9 dellasentenza impugnata).5.2. Il secondo motivo di ricorso è relativo al reato di cui al capo G) dellaimputazione, in cui sono contestate a [OSCURATO:PERSONA], in concorso conAntonio [OSCURATO:PERSONA], due importazioni di un quantitativo imprecisato di sostanzastupefacente del tipo cocaina, proveniente dall'Olanda e trasportato da Torinoalla zona della Locride. Secondo la sentenza di primo grado, che ha ricostruito ledue importazioni attraverso le conversazioni intercettate (riportate alle pagg.339 ss.), [OSCURATO:PERSONA] aveva contribuito all'attività illecita, ricevendo partedello stupefacente, trasportando il denaro necessario per il pagamento dellostupefacente e mantenendo i contatti con gli acquirenti. [OSCURATO:PERSONA], rimastoin [OSCURATO:PERSONA], aveva atteso il corriere, tenendo informato il fratello [OSCURATO:PERSONA] deglisviluppi della vicenda.Il ricorrente si duole della scarsa decifrabilità dei contenuti delleconversazioni intercettate, dell’assenza di sequestri di sostanze stupefacenti,della mancanza di riscontri sulla corretta individuazione dei dialoganti e dellamancanza di motivazione sul fatto che dalla conversazione captata nei giorni 19e 20 maggio 2004 non si hanno notizia di tale [OSCURATO:PERSONA] che non si era fattotrovare all’appuntamento concordato, con conseguenti dubbi sul ruolo ritagliatoal ricorrente.Il motivo di ricorso è formulato in termini meramente avversativi in quantochiede una diversa valutazione di dati processuali che non è consentita al giudicedi legittimità.Peraltro, il motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svoltenella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, chetrattandosi di “doppia conforme" di affermazione di responsabilità vanno lettecome un tutt'uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corteterritoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sededi legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.La Corte di appello ha, infatti, ricostruito la vicenda relativa al trasporto distupefacente avvenuto il 7 luglio 2003, osservando che «le telefonate fatte daPolifroni verso la [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti alle operazioni in contestazioneriguardavano la pressante richiesta di ricevere "documenti". In questo contesto,come già avvenuto nell'episodio di cui al capo B), [OSCURATO:PERSONA] è stato menzionatocome il soggetto che si sarebbe dovuto recare in Olanda da [OSCURATO:PERSONA]. Così, in unaconversazione del 15 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] di avere parlatocon [OSCURATO:PERSONA] ("Ho chiamato [OSCURATO:PERSONA]"). Il dialogo riguarda documenti che Politosperava di recuperare prima possibile ("i documenti... che prima di domani, seva bene si prendono domani, hai capito?") e che "[OSCURATO:PERSONA]", cioè l'odiernoimputato, avrebbe potuto prelevare ("faccio venirsene [OSCURATO:PERSONA], dai"). Ulterioriconversazioni (v. pagg. 388 ss. sentenza di primo grado) confermano che"[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe dovuto prendere i "documenti" per portarli a [OSCURATO:PERSONA]. Il 6luglio 2003 [OSCURATO:PERSONA] si trovava a Milano. In una telefonata dal contenutochiaramente criptico [OSCURATO:PERSONA] lo ha informato che qualcuno aveva bisogno di"quattro o cinque operai" ("Che vi volevo dire ma ... voi avete ... mi hannomandato ambasciata ... quattro o cinque operai di quelli Mitsubishi, voi ne aveteancora o li avete finiti?"). [OSCURATO:PERSONA] gli ha risposto che aveva gli operai, mapensava di farli lavorare nel posto dove si trovava ("io veramente domani dovreicominciare a farli lavorare qua"), pur lasciando aperta la possibilità di soddisfarele esigenze di [OSCURATO:PERSONA] ("eh ... e al limite li arrangiamo ... qual è il problema"). Ilgiorno successivo, fra l'altro, sarebbe stato portato in [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo dicocaina consegnato nel centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Siderno. Ulteriori contattidi [OSCURATO:PERSONA] con uno dei fornitori ([OSCURATO:PERSONA]) sono stati registrati nei giornisuccessivi (v. pagg. 407 ss. sentenza impugnata)» (vds. pag. 12 della sentenzaimpugnata).5.3. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con ilquale aveva lamentato l’applicazione della pena accessoria del ritiro della patentedi guida, censurando la mancanza di una specifica motivazione.Orbene, il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata e ripete argomenti (mancata contestazione al ricorrente delruolo di corriere della sostanza stupefacente o dei soldi, risalenza nel tempo deifatti) già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazionecongrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché ladoglianza incorre in aspecificità.Sul punto, la Corte di appello ha osservato che «non si ravvisa alcunaragione per revocare le pene accessorie e, in particolare, il ritiro della patente diguida per anni tre. La possibilità di movimento sul territorio nazionale e ancheall'estero, in alcuni casi anche con mezzi di trasporto opportunamentepredisposti con doppio fondo nel bagagliaio, è stata essenziale per consentire aiprevenuti di porre in essere i reati in contestazione. La richiamata penaaccessoria, pertanto, costituisce misura più che opportuna per ridurre il rischio direiterazione delle medesime condotte, quantomeno nelle stesse forme quiriscontrate» (vds. pag. 16 della sentenza impugnata).Peraltro, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la misura delritiro della patente di guida, previsto dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agliartt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicoloper porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta adisincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del17/05/2022, Busacca, Rv. 283444 - 01).6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delleammende.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]