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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27016/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2693/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- bon, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaC.

Monteverdi, n. 20 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale B. Buozzi, n.77; –controricorrente – avverso lasentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1730/18 , depositata il 20 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già intestataria di due conti correnti presso l'U- nicredit S.p.a., la convenne in giudizio, per sentir dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l'applicazione d'interessi ultralegali e/o usurari, la capitalizzazione degl'interessi, i giorni valuta e l'addebito di spese e commissioni non dovute, con la rideterminazione del saldo finale dei conti e la condanna della convenuta alla restituzione degl'importi illegittimamente addebitati ai predetti titoli.

Si costituì l'[OSCURATO:PERSONA], ed eccepì la prescrizione del credito azionato e l'in- fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza dell'8 gennaio 2014, il Tribunale di Verona accolsepar- zialmente la domanda, dichiarando illegittima la capitalizzazione degl'inte- ressi fino alla data di approvazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, legittima la pattuizione degl'interessi ultralegali e della commissione di mas- simo scopertoe generiche le contestazioni riguardanti i giorni valuta, rideter- minando il saldo dei conti e condannando l'[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di Euro 45.411,00, oltre interessi legali.

2. L'impugnazione proposta dall'Athenaè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Venezia con sentenza del 20 giugno 2018.

A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato innanzitutto inam- missibili, per difetto d'interesse, le censure riguardanti la prescrizione dell'a- zione di ripetizione,relativamente alle poste contabilizzate in data anteriore al 31 dicembre 1998, rilevando che il Giudice di primo grado aveva escluso qualsiasi limitazione della pretesa, in virtù dell'avvenuta proposizione della domanda con atto di citazione notificato il 31 dicembre 2008 e dell'osserva- zione che in presenza di un contoaffidatola prescrizione comincia a decorrere dalla chiusura del conto.

Ha ritenuto altresì infondate le censure riguardanti la capitalizzazione tri- mestrale degl'interessi, ribadendo la validità della relativa clausola, per il pe- riodo successivo al mese di luglio 2000, in considerazione dell'avvenuto adempimento delle formalità prescritte dalla legge e del rispetto della mede- sima periodicità per gl'interessi a debito ed a credito.Ha confermato inoltre la legittimità dell'applicazione degl'interessi ultra- legali, in quanto pattuiti per iscritto, e della commissione di massimo sco- perto, evidenziandone la diversità ontologica rispetto agl'interessi, in quanto volta a remunerare la concessione di una disponibilità di fondi, e ritenendola pertanto esclusa dal computo del TEG, conformemente alle istruzioni impar- tite dalla Banca d'Italia e dal d.m. 22 marzo 1997: precisato infatti che solo con l'art. 2-bisdella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, era stata introdotta una nuova disciplina della com- missione, imperniata su un diverso meccanismo di calcolo che ne aveva con- sentito l'inclusione nel computo del TEGM, ai fini della determinazione dei tassi soglia trimestralmente vigenti, ha escluso che tale disposizione costi- tuisse norma d'interpretazione autentica dell'art. 644 cod. pen., ravvisandovi invece una norma innovativa, volta a modificare la disciplina relativa alla de- terminazione del limite oltre il quale gl'interessi sono presuntivamente usu- rari, e ritenendola pertanto inapplicabile ai rapporti bancari esauritisi in data anteriore al 1° gennaio 2010, in riferimento ai quali le banche erano obbligate ad attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia.

Ha ribadito infine che gl'interessi sulle somme dovute in restituzione erano dovuti con decorrenza dalla domanda, osservando che in tema d'inde- bito oggettivo non trova applicazione l'art. 1147 cod. civ., con la conseguenza che grava sul solvensl'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens, rima- sto nella specie inadempiuto.

3. Avverso la predetta sentenza l'Athena ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 644 cod. pen., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la commissione di massimo sco- perto non dovesse essere inclusa tra i fattori di calcolo del TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, senza considerare che la stessa esprime un costo del credito, da annoverarsi tra le voci rilevanti ai fini dell'ac- certamento del carattere usurario degl'interessi.

Aggiunge che, nel richiamare le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, la Corte d'appello non ha conside- rato che le stesse, non previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, non inci- dono sugli atti di autonomia privata, non avendo efficacia vincolante per gl'i- stituti di credito, neppure a fini interpretativi.

Sostiene pertanto l'erroneità dei calcoli effettuati dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale si era attenuto ai criteri indicati nelle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

1.1. Il motivo è infondato.

Nell'escludere la possibilità di tenere conto della commissione di massimo scoperto, ai fini dell'accertamento del carattere usurario degl'interessi appli- cati al rapporto di conto corrente, la sentenza impugnata ha infatti richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cuila commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2-bisdel d.l. n. 185 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2 del 2009, è legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, dal mo- mento che i decreti ministeriali che hanno provveduto alla rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) dal 1997 al dicembre del 2009, sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dal 1° gennaio 2010) .

T ale conclusione trova fondamento ne ll'esclusione della natura interpretativa dell'art. 2-biscit., qualificato come disposizione innova- tiva, intervenuta non già a fornire l 'interpretazione autentica dell'art. 644, terzo comma, cod. pen., ma a modificare per il futuro la complessa disciplina, anche regolamentare,richiamata dal quarto comma, volta a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Per effetto di tale qualificazione, è stata esclusa la retroattività della norma in esame, ma non l'operatività dell'intera disciplina dettata dalla legge n. 108 del 1996, essendo stato affermato che,per i rapporti bancari esauritisi in data anteriore al 1° gennaio 2010, la valutazione del carattere usurario del rapporto non deve aver luogo accomunando in un unico contesto tutti gli elementi deter- minativi della remunerazione bancaria, ma tenendo conto dell'autonomia della commissione di massimo scoperto, e quindi verificando se nel periodo considerato la percentuale applicata abbia superato quella massima, ed ag- giungendo tale costo improprio all'interesse propriamente detto, in modo tale da stabilire se sia stato superato indirettamente il tasso soglia , attraverso l'applicazione di un costo che, nella singola vicenda, ha operato come remu- nerazione sostanzialmente coincidente con l'interesse(cfr. Cass., Sez.

I, 22/ 06/2016, n. 12965; v. anche Cass., Sez.

I, 3/11/2016, n. 22270).

Tale principio, come riconosce la stessa ricorrente, ha trovato conferma ed ulteriore precisazione in una nota pronuncia delle Sezioni Unite, pubblicata nel medesimo giorno della sentenza impugnata, la qualeha ribadito la portata non retroattiva dell'art. 2-bisdel d.l. n. 185 del 2008, desumendola sia dal comma secondo, che prevede espressamente una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determina- zione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di en- trata in vigore della ridetta disposizione), sia dal comma terzo (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertitocon modificazioni dalla legge24 marzo 2012, n. 27), secondo cui « i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ade- guati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».Nel contempo, si è osservato che, anche per i rapporti svol- tisi in tutto o in parte nel periodo anteriore all'entrata in vigoredella norma in esame, la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo pag ato dal cliente per compensare l'intermediario della disponibilità concessagli, non può non rientrare tra le « commissioni » o « remunerazioni » menzionate sia dall'art. 644, quarto comma,cod. p en . che dall'art. 2, comma primo, della legge n. 108 del 1996, attesa la sua natura corrispettiva rispetto alla presta- zione creditizia della banca.Si è inoltre rilevato che tale voce risulta inclusa anche nei decreti ministeriali emanati nel medesimo periodo, i quali, se- guendo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italiafin dal 30 settembre 1996 ed aggiornate fino a febbraio 2006, ne hanno previsto la separata rilevazione, in tal modo consentendo una piena comparazione tra i corrispettivi concreta- mente praticati dalla Banca ed il tasso soglia: è stata quindi esclusa l'illegit- timità dei predetti decreti, affermandosi che, per i rapporti in questione, la verifica del superamento del tasso soglia dev'essere effettuata mediante la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degl'interessi prati- cati in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente ap- plicata, rispettivamente con il tasso soglia ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge n. 108 del 1996 e con la commissione soglia cal- colata aumentando della metà la percentuale della commissione media regi- strata nei medesimi decreti ministeriali, compensando poi la differenza tra le due commissioni con l'eventuale differenza tra il tasso soglia degl'interessie quello concretamente applicato (cfr. Cass., Sez.

Un., 20/06/2018, n. 16303; v. anche, successivamente, Cass., Sez.

I, 18/01/2019, n. 1464).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che i rapporti di conto corrente cui si riferiva la domanda proposta dalla ricorrente si erano interamente svolti in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2-bisdel d.l. n. 185 del 2008, ha escluso l'applicabilità di tale disposizione, ritenendo condivisibile il ricalcolo del saldo effettuato dalla sen- tenza di primo grado sulla base della c.t.u. disposta nel corso del giudizio.

Non risulta d'altronde dedotto né dimostrato che, nel procedere alla verifica dell'avvenuto superamento del tasso soglia, il consulente avesse adottato cri- teri difformi da quelli individuati dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi la ricorrente limitata, nel lamentare l'esclusione dal computo della commis- sione di massimo scoperto, ad affermare che la sentenza di primo grado si era attenuta ai criteri di calcolo indicati nelle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, la cui legittimità, come si è detto, è stata espressamente riconosciuta anche dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ., osservando che, nelpronunciare sull'ec- cezione di prescrizionesollevata dalla Banca, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della genericità della stessa, non accompagnata dall'indicazione e dalla prova delle rimesse aventi funzione solutoria, con la conseguenza che il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere fatto decorrere dalla chiusura del rapporto.

Sostiene comunque che al conto corrente non è applicabile il termine di cui all'art. 2935 cod. civ., trattandosi di un rapporto unico, ancor- ché articolato in una pluralità di atti esecutivi, e quindi soggetto a prescrizione decennale.2.1.

Il motivo è inammissibile.

In quanto volte a riproporre la tesi già sostenuta nell'atto di appello, se- condo cui la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione avrebbe dovuto essere ancorata alla data di chiusura dei rapporti di conto corrente, anziché a quella di effettuazione delle singole rimesse affluite sui conti, le censure proposte dalla ricorrente non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, lungi dal disattendere il predetto assunto, si è correttamente astenuta dall'esaminarlo nel merito, dando atto del difetto di soccombenza della ricorrente, la quale aveva visto accolta la propria tesi già nella sentenza di primo grado, e dichiarando pertanto inammissibile il motivo di gravame, per difetto di soccombenza.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2693/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- bon, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaC. Monteverdi, n. 20 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale B. Buozzi, n.77; –controricorrente – avverso lasentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1730/18 , depositata il 20 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già intestataria di due conti correnti presso l'U- nicredit S.p.a., la convenne in giudizio, per sentir dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano l'applicazione d'interessi ultralegali e/o usurari, la capitalizzazione degl'interessi, i giorni valuta e l'addebito di spese e commissioni non dovute, con la rideterminazione del saldo finale dei conti e la condanna della convenuta alla restituzione degl'importi illegittimamente addebitati ai predetti titoli. Si costituì l'[OSCURATO:PERSONA], ed eccepì la prescrizione del credito azionato e l'in- fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza dell'8 gennaio 2014, il Tribunale di Verona accolsepar- zialmente la domanda, dichiarando illegittima la capitalizzazione degl'inte- ressi fino alla data di approvazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, legittima la pattuizione degl'interessi ultralegali e della commissione di mas- simo scopertoe generiche le contestazioni riguardanti i giorni valuta, rideter- minando il saldo dei conti e condannando l'[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di Euro 45.411,00, oltre interessi legali. 2. L'impugnazione proposta dall'Athenaè stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Venezia con sentenza del 20 giugno 2018. A fondamento della decisione, la Corte ha dichiarato innanzitutto inam- missibili, per difetto d'interesse, le censure riguardanti la prescrizione dell'a- zione di ripetizione,relativamente alle poste contabilizzate in data anteriore al 31 dicembre 1998, rilevando che il Giudice di primo grado aveva escluso qualsiasi limitazione della pretesa, in virtù dell'avvenuta proposizione della domanda con atto di citazione notificato il 31 dicembre 2008 e dell'osserva- zione che in presenza di un contoaffidatola prescrizione comincia a decorrere dalla chiusura del conto. Ha ritenuto altresì infondate le censure riguardanti la capitalizzazione tri- mestrale degl'interessi, ribadendo la validità della relativa clausola, per il pe- riodo successivo al mese di luglio 2000, in considerazione dell'avvenuto adempimento delle formalità prescritte dalla legge e del rispetto della mede- sima periodicità per gl'interessi a debito ed a credito.Ha confermato inoltre la legittimità dell'applicazione degl'interessi ultra- legali, in quanto pattuiti per iscritto, e della commissione di massimo sco- perto, evidenziandone la diversità ontologica rispetto agl'interessi, in quanto volta a remunerare la concessione di una disponibilità di fondi, e ritenendola pertanto esclusa dal computo del TEG, conformemente alle istruzioni impar- tite dalla Banca d'Italia e dal d.m. 22 marzo 1997: precisato infatti che solo con l'art. 2-bisdella legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, era stata introdotta una nuova disciplina della com- missione, imperniata su un diverso meccanismo di calcolo che ne aveva con- sentito l'inclusione nel computo del TEGM, ai fini della determinazione dei tassi soglia trimestralmente vigenti, ha escluso che tale disposizione costi- tuisse norma d'interpretazione autentica dell'art. 644 cod. pen., ravvisandovi invece una norma innovativa, volta a modificare la disciplina relativa alla de- terminazione del limite oltre il quale gl'interessi sono presuntivamente usu- rari, e ritenendola pertanto inapplicabile ai rapporti bancari esauritisi in data anteriore al 1° gennaio 2010, in riferimento ai quali le banche erano obbligate ad attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia. Ha ribadito infine che gl'interessi sulle somme dovute in restituzione erano dovuti con decorrenza dalla domanda, osservando che in tema d'inde- bito oggettivo non trova applicazione l'art. 1147 cod. civ., con la conseguenza che grava sul solvensl'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens, rima- sto nella specie inadempiuto. 3. Avverso la predetta sentenza l'Athena ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 644 cod. pen., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la commissione di massimo sco- perto non dovesse essere inclusa tra i fattori di calcolo del TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, senza considerare che la stessa esprime un costo del credito, da annoverarsi tra le voci rilevanti ai fini dell'ac- certamento del carattere usurario degl'interessi. Aggiunge che, nel richiamare le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, la Corte d'appello non ha conside- rato che le stesse, non previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, non inci- dono sugli atti di autonomia privata, non avendo efficacia vincolante per gl'i- stituti di credito, neppure a fini interpretativi. Sostiene pertanto l'erroneità dei calcoli effettuati dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale si era attenuto ai criteri indicati nelle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. 1.1. Il motivo è infondato. Nell'escludere la possibilità di tenere conto della commissione di massimo scoperto, ai fini dell'accertamento del carattere usurario degl'interessi appli- cati al rapporto di conto corrente, la sentenza impugnata ha infatti richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cuila commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2-bisdel d.l. n. 185 del 2008, introdotto dalla legge di conversione n. 2 del 2009, è legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, dal mo- mento che i decreti ministeriali che hanno provveduto alla rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) dal 1997 al dicembre del 2009, sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dal 1° gennaio 2010) . T ale conclusione trova fondamento ne ll'esclusione della natura interpretativa dell'art. 2-biscit., qualificato come disposizione innova- tiva, intervenuta non già a fornire l 'interpretazione autentica dell'art. 644, terzo comma, cod. pen., ma a modificare per il futuro la complessa disciplina, anche regolamentare,richiamata dal quarto comma, volta a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Per effetto di tale qualificazione, è stata esclusa la retroattività della norma in esame, ma non l'operatività dell'intera disciplina dettata dalla legge n. 108 del 1996, essendo stato affermato che,per i rapporti bancari esauritisi in data anteriore al 1° gennaio 2010, la valutazione del carattere usurario del rapporto non deve aver luogo accomunando in un unico contesto tutti gli elementi deter- minativi della remunerazione bancaria, ma tenendo conto dell'autonomia della commissione di massimo scoperto, e quindi verificando se nel periodo considerato la percentuale applicata abbia superato quella massima, ed ag- giungendo tale costo improprio all'interesse propriamente detto, in modo tale da stabilire se sia stato superato indirettamente il tasso soglia , attraverso l'applicazione di un costo che, nella singola vicenda, ha operato come remu- nerazione sostanzialmente coincidente con l'interesse(cfr. Cass., Sez. I, 22/ 06/2016, n. 12965; v. anche Cass., Sez. I, 3/11/2016, n. 22270). Tale principio, come riconosce la stessa ricorrente, ha trovato conferma ed ulteriore precisazione in una nota pronuncia delle Sezioni Unite, pubblicata nel medesimo giorno della sentenza impugnata, la qualeha ribadito la portata non retroattiva dell'art. 2-bisdel d.l. n. 185 del 2008, desumendola sia dal comma secondo, che prevede espressamente una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determina- zione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di en- trata in vigore della ridetta disposizione), sia dal comma terzo (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertitocon modificazioni dalla legge24 marzo 2012, n. 27), secondo cui « i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono ade- guati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data».Nel contempo, si è osservato che, anche per i rapporti svol- tisi in tutto o in parte nel periodo anteriore all'entrata in vigoredella norma in esame, la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo pag ato dal cliente per compensare l'intermediario della disponibilità concessagli, non può non rientrare tra le « commissioni » o « remunerazioni » menzionate sia dall'art. 644, quarto comma,cod. p en . che dall'art. 2, comma primo, della legge n. 108 del 1996, attesa la sua natura corrispettiva rispetto alla presta- zione creditizia della banca.Si è inoltre rilevato che tale voce risulta inclusa anche nei decreti ministeriali emanati nel medesimo periodo, i quali, se- guendo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italiafin dal 30 settembre 1996 ed aggiornate fino a febbraio 2006, ne hanno previsto la separata rilevazione, in tal modo consentendo una piena comparazione tra i corrispettivi concreta- mente praticati dalla Banca ed il tasso soglia: è stata quindi esclusa l'illegit- timità dei predetti decreti, affermandosi che, per i rapporti in questione, la verifica del superamento del tasso soglia dev'essere effettuata mediante la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degl'interessi prati- cati in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente ap- plicata, rispettivamente con il tasso soglia ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge n. 108 del 1996 e con la commissione soglia cal- colata aumentando della metà la percentuale della commissione media regi- strata nei medesimi decreti ministeriali, compensando poi la differenza tra le due commissioni con l'eventuale differenza tra il tasso soglia degl'interessie quello concretamente applicato (cfr. Cass., Sez. Un., 20/06/2018, n. 16303; v. anche, successivamente, Cass., Sez. I, 18/01/2019, n. 1464). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, rilevato che i rapporti di conto corrente cui si riferiva la domanda proposta dalla ricorrente si erano interamente svolti in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2-bisdel d.l. n. 185 del 2008, ha escluso l'applicabilità di tale disposizione, ritenendo condivisibile il ricalcolo del saldo effettuato dalla sen- tenza di primo grado sulla base della c.t.u. disposta nel corso del giudizio. Non risulta d'altronde dedotto né dimostrato che, nel procedere alla verifica dell'avvenuto superamento del tasso soglia, il consulente avesse adottato cri- teri difformi da quelli individuati dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi la ricorrente limitata, nel lamentare l'esclusione dal computo della commis- sione di massimo scoperto, ad affermare che la sentenza di primo grado si era attenuta ai criteri di calcolo indicati nelle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, la cui legittimità, come si è detto, è stata espressamente riconosciuta anche dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ., osservando che, nelpronunciare sull'ec- cezione di prescrizionesollevata dalla Banca, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della genericità della stessa, non accompagnata dall'indicazione e dalla prova delle rimesse aventi funzione solutoria, con la conseguenza che il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere fatto decorrere dalla chiusura del rapporto. Sostiene comunque che al conto corrente non è applicabile il termine di cui all'art. 2935 cod. civ., trattandosi di un rapporto unico, ancor- ché articolato in una pluralità di atti esecutivi, e quindi soggetto a prescrizione decennale.2.1. Il motivo è inammissibile. In quanto volte a riproporre la tesi già sostenuta nell'atto di appello, se- condo cui la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione avrebbe dovuto essere ancorata alla data di chiusura dei rapporti di conto corrente, anziché a quella di effettuazione delle singole rimesse affluite sui conti, le censure proposte dalla ricorrente non attingono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, lungi dal disattendere il predetto assunto, si è correttamente astenuta dall'esaminarlo nel merito, dando atto del difetto di soccombenza della ricorrente, la quale aveva visto accolta la propria tesi già nella sentenza di primo grado, e dichiarando pertanto inammissibile il motivo di gravame, per difetto di soccombenza. 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussiste
Sentenza Cassazione n. 27016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris