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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 04366/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13417/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C. -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.220/2019 depositata i l 22/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su ricorso della curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e del socio accomandatario il Tribunale di Locri, con sentenza del 27 dicembre 2012 dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante della società fallita, sul presupposto della sua immistione nella gestione sociale.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell’8 luglio 2013 accolse il reclamo, revocando la dichiarazione di fallimento nei confronti del socio accomandante.

Con la sentenza del 29 settembre 2017, n. 22928, questa Corte ha accolto il ricorso della curatela con riguardo al terzo motivo, concernente il dies a quo per la decorrenza dell’anno dalla cessazione del rapporto sociale per la dichiarazione di fallimento del socio accomandante ingeritosi nella gestione, cassando la sentenza impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale in data 22 marzo 2019 ha, infine, respinto il reclamo.

Ha ritenuto la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) la questione, dedotta innanzi alla corte in sede di ri nvio, della pretesa tardività del ricorso per cassazione, pur accolto dalla S.C. con la sentenza rescindente, non fosse dalla medesima conoscibile, attesa la formazione del giudicato implicito della sentenza di cassazione, che implicitamente ha ritenuto infondata la questione, non avendola rilevata ex officio, ed il vizio di nullità di tali sentenze può essere fatto valere, ove ne ricorrano i presupposti, solo con la revocazione, restando inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio ex art. 161 c.p.c. della conversione della nullità in mezzo di impugnazione; inoltre, tale pretesa tardività non sussiste, come emerge dagli atti del processo, posto che l’elezione di domicilio in appello era avvenuta presso gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Arleo, avendo inoltre il primo indicato nell’atto di reclamo il proprio indirizzo PEC, ed in cassazione la curatela ha notificato all’indirizzo eletto il ricorso a mezzo posta, con deposito all’ufficio postale, mentre comunque vi fu l’avviso della cancelleria della Corte di appello il 10.2.2014, onde il mancato ritiro del plico presso l’ufficio postale è imputabile solo al difensore medesimo; b) la dichiarazione di fallimento del socio, avvenuta il 27 dicembre 2012, rispetta il termine annuale previsto per legge con riguardo al socio illimitatamente responsabile, dal momento che, pur essendo decorso il termine di un anno dal fallimento della società, dichiarato in data 22 luglio 2011, non vi è nessuna prova che fossero stati resi noti ai terzi lo scioglimento del rapporto sociale o comunque fatti della previa cessazione della responsabilità illimitata, come già ritenuto dal tribunale; c)la documentazione in atti palesa il compimento di atti gestori dell’accomandante nella gestione sociale.

Il ricorso per cassazione viene proposto dal soccombente, affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria.

Non svolge difese l’intimata procedura. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 325 c.p.c. e 18 l.f., perché il ricorso per cassazione, nel giudizio rescindente concluso da Cass.n. 22928 del2017, era tardivo, in quanto il termine di trenta giorni decorreva dal momento in cui la pronuncia di appello era stata notificata dalla cancelleria.

Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 327 c.p.c., 1 e 3 l. n. 742 del 1967, 92 r.d. n. 12 del 1941, per non avere la sentenza impugnata rilevato che la pronuncia precedente resa su reclamo era ormai passata in giudicato, anche per essere decorso il termine lungo per impugnare.

Con il terzo motivo, deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la corte territoriale rilevato il passaggio in giudicato della sua precedente pronuncia.

Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi perché vertenti sulla medesima questione, e sono inammissibili per violazione dell’art. 360-bisc.p.c.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, ogni questione non rilevata dalla Corte di cassazione nel precedente giudizio rescindente non è in seguito riproponibile, dovendo ritenersi definita con la sentenza stessa.

Ciò in forza del consolidato principio, secondo cui le verifiche relative alla ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione sono demandate, in via esclusiva, alla Corte di cassazione medesima, mentre il cui eventuale errore potrebbe essere sindacato dalla stessa corte, attraverso lo strumento del giudizio di revocazione e non certo,a parti invertite, dal giudice del rinvio che in questo modo si arrogherebbe di esercitare un controllo sull'attività processuale svolta dal giudice rimettente.

A fronte di una pronuncia che abbia esaminato nel merito il ricorso –nel caso di specie, accogliendolo – deve invero presumersi che questa Corte abbia preliminarmente verificato la positiva sussistenza di tutte le condizioni pregiudiziali per addivenire a tale definizione innanzi a sé mediante l’esame dei motivi proposti, per poi procedere all'esame nel merito dei motivi di ricorso.

Infine, resta inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio, apprestato dall'art. 161 c.p.c., della conversione della nullità in mezzo d'impugnazione (per tali concetti, e multis : Cass. 4 novembre 2019, n. 28288; Cass. 16 maggio 2016, n. 10028; Cass.28 novembre 2011, n. 25174; Cass. 16 settembre 2002, n. 13512; Cass. 1° ottobre 1991, n. 10187).

2. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c., 10 e 147 l.f., perché la società personale è stata cancellata dal registro delle imprese il 4 novembre 2011, mentre il 29 giugno successivo è stato richiesto dalla curatela il fallimento in estensione e la sentenza relativa è intervenuta solo il 27 dicembre 2012, come individuato nella prima sentenza della corte d’appello resa su reclamo del socio: quindi, intervenuta oltre l’anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il motivo è inammissibile.

Ed invero, sul piano fattuale, la corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi istruttori in atti, concludendo per l’insussistenza della prova richiesta al riguardo delle “acquisizioni donde inerire che, vuoi prima vuoi dopo tale data, ai terzi fosse stato reso noto che lo Ieraci aveva dismesso il suo asserito ruolo d’accomandatario di fatto”.

Tale affermazione relativa a giudizio di merito non è ulteriormente sindacabile in questa sede.

3. – Con il quinto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2320 e 2697 c.c., 112, 115, 116 e 132 c.p.c., 147 l.f., perché la sentenza impugnata è illogica e contraddittoria, non potendosi ritenere che gli elementi probatori ivi esaminati integrassero la prova dell’immistione.

Il motivo è inammissibile, in quanto intende censurare la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, prospetta un preteso più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti: onde il motivo si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

4. –Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con riguardo al pagamento dell’ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13417/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C. -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.220/2019 depositata i l 22/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Su ricorso della curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e del socio accomandatario il Tribunale di Locri, con sentenza del 27 dicembre 2012 dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante della società fallita, sul presupposto della sua immistione nella gestione sociale. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell’8 luglio 2013 accolse il reclamo, revocando la dichiarazione di fallimento nei confronti del socio accomandante. Con la sentenza del 29 settembre 2017, n. 22928, questa Corte ha accolto il ricorso della curatela con riguardo al terzo motivo, concernente il dies a quo per la decorrenza dell’anno dalla cessazione del rapporto sociale per la dichiarazione di fallimento del socio accomandante ingeritosi nella gestione, cassando la sentenza impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale in data 22 marzo 2019 ha, infine, respinto il reclamo. Ha ritenuto la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) la questione, dedotta innanzi alla corte in sede di ri nvio, della pretesa tardività del ricorso per cassazione, pur accolto dalla S.C. con la sentenza rescindente, non fosse dalla medesima conoscibile, attesa la formazione del giudicato implicito della sentenza di cassazione, che implicitamente ha ritenuto infondata la questione, non avendola rilevata ex officio, ed il vizio di nullità di tali sentenze può essere fatto valere, ove ne ricorrano i presupposti, solo con la revocazione, restando inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio ex art. 161 c.p.c. della conversione della nullità in mezzo di impugnazione; inoltre, tale pretesa tardività non sussiste, come emerge dagli atti del processo, posto che l’elezione di domicilio in appello era avvenuta presso gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Arleo, avendo inoltre il primo indicato nell’atto di reclamo il proprio indirizzo PEC, ed in cassazione la curatela ha notificato all’indirizzo eletto il ricorso a mezzo posta, con deposito all’ufficio postale, mentre comunque vi fu l’avviso della cancelleria della Corte di appello il 10.2.2014, onde il mancato ritiro del plico presso l’ufficio postale è imputabile solo al difensore medesimo; b) la dichiarazione di fallimento del socio, avvenuta il 27 dicembre 2012, rispetta il termine annuale previsto per legge con riguardo al socio illimitatamente responsabile, dal momento che, pur essendo decorso il termine di un anno dal fallimento della società, dichiarato in data 22 luglio 2011, non vi è nessuna prova che fossero stati resi noti ai terzi lo scioglimento del rapporto sociale o comunque fatti della previa cessazione della responsabilità illimitata, come già ritenuto dal tribunale; c)la documentazione in atti palesa il compimento di atti gestori dell’accomandante nella gestione sociale. Il ricorso per cassazione viene proposto dal soccombente, affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria. Non svolge difese l’intimata procedura. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 325 c.p.c. e 18 l.f., perché il ricorso per cassazione, nel giudizio rescindente concluso da Cass.n. 22928 del2017, era tardivo, in quanto il termine di trenta giorni decorreva dal momento in cui la pronuncia di appello era stata notificata dalla cancelleria. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 327 c.p.c., 1 e 3 l. n. 742 del 1967, 92 r.d. n. 12 del 1941, per non avere la sentenza impugnata rilevato che la pronuncia precedente resa su reclamo era ormai passata in giudicato, anche per essere decorso il termine lungo per impugnare. Con il terzo motivo, deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la corte territoriale rilevato il passaggio in giudicato della sua precedente pronuncia. Tali motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi perché vertenti sulla medesima questione, e sono inammissibili per violazione dell’art. 360-bisc.p.c. Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, ogni questione non rilevata dalla Corte di cassazione nel precedente giudizio rescindente non è in seguito riproponibile, dovendo ritenersi definita con la sentenza stessa. Ciò in forza del consolidato principio, secondo cui le verifiche relative alla ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione sono demandate, in via esclusiva, alla Corte di cassazione medesima, mentre il cui eventuale errore potrebbe essere sindacato dalla stessa corte, attraverso lo strumento del giudizio di revocazione e non certo,a parti invertite, dal giudice del rinvio che in questo modo si arrogherebbe di esercitare un controllo sull'attività processuale svolta dal giudice rimettente. A fronte di una pronuncia che abbia esaminato nel merito il ricorso –nel caso di specie, accogliendolo – deve invero presumersi che questa Corte abbia preliminarmente verificato la positiva sussistenza di tutte le condizioni pregiudiziali per addivenire a tale definizione innanzi a sé mediante l’esame dei motivi proposti, per poi procedere all'esame nel merito dei motivi di ricorso. Infine, resta inapplicabile alle sentenze di cassazione il rimedio, apprestato dall'art. 161 c.p.c., della conversione della nullità in mezzo d'impugnazione (per tali concetti, e multis : Cass. 4 novembre 2019, n. 28288; Cass. 16 maggio 2016, n. 10028; Cass.28 novembre 2011, n. 25174; Cass. 16 settembre 2002, n. 13512; Cass. 1° ottobre 1991, n. 10187). 2. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c., 10 e 147 l.f., perché la società personale è stata cancellata dal registro delle imprese il 4 novembre 2011, mentre il 29 giugno successivo è stato richiesto dalla curatela il fallimento in estensione e la sentenza relativa è intervenuta solo il 27 dicembre 2012, come individuato nella prima sentenza della corte d’appello resa su reclamo del socio: quindi, intervenuta oltre l’anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Il motivo è inammissibile. Ed invero, sul piano fattuale, la corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi istruttori in atti, concludendo per l’insussistenza della prova richiesta al riguardo delle “acquisizioni donde inerire che, vuoi prima vuoi dopo tale data, ai terzi fosse stato reso noto che lo Ieraci aveva dismesso il suo asserito ruolo d’accomandatario di fatto”. Tale affermazione relativa a giudizio di merito non è ulteriormente sindacabile in questa sede. 3. – Con il quinto motivo, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2320 e 2697 c.c., 112, 115, 116 e 132 c.p.c., 147 l.f., perché la sentenza impugnata è illogica e contraddittoria, non potendosi ritenere che gli elementi probatori ivi esaminati integrassero la prova dell’immistione. Il motivo è inammissibile, in quanto intende censurare la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, prospetta un preteso più appagante coordinamento dei dati acquisiti. Ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti: onde il motivo si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. 4. –Nulla sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, con riguardo al pagamento dell’ul
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