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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05479/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art 81 cpv, 110 cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 - censura la violazione di legge in relazione ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti di giustizia fondanti il giudizio di colpevolezza per il reato contestatogli, con particolare riguardo ad una prospettata mancanza di un vaglio preliminare della loro attendibilità, della loro biografia giudiziaria e della genesi dell'accusa; rilevato che, con note depositate in vista dell'udienza camerale, la difesa insiste per l'accoglimento escludendo la sussistenza di profili di inammissibilità; rilevato che le censure difensive appaiono distoniche rispetto al riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, in cui si fa riferimento alla mancanza di riscontri e al carattere de relato delle dichiarazioni (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto comunque utile precisare, per completezza, che la Corte territoriale ha esaustivamente motivato anche sulle doglianze richiamate in sentenza, evidenziando sia le ragioni per cui le deposizioni dei collaboranti non costituivano dichiarazioni de relato (cfr. pag. 7), sia quelle per cui l'arresto del MOTTOLA doveva considerarsi - diversamente da quanto prospettato - un decisivo riscontro alle dichiarazioni medesime (pagg. 9 e 11), sia anche quelle per cui la diversa tipologia di rapporti intrattenuti dal FARINA con il COMPAGNONE e con il CANTONE, quanto alla ricezione di sostanze stupefacenti da parte di costoro, non sminuiva ma anzi rafforzava la complessiva attendibilità dei dichiaranti (pag. 10); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; ritenuto altresì che debba essere disposta, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del dispositivo della presente ordinanza all'amministrazione di appartenenza del ricorrente (Ministero dell'economia e delle finanze) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 154-ter c.p.p. all'amministrazione di appartenenza (Ministero delle finanze) Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consiglire s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art 81 cpv, 110 cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 - censura la violazione di legge in relazione ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti di giustizia fondanti il giudizio di colpevolezza per il reato contestatogli, con particolare riguardo ad una prospettata mancanza di un vaglio preliminare della loro attendibilità, della loro biografia giudiziaria e della genesi dell'accusa; rilevato che, con note depositate in vista dell'udienza camerale, la difesa insiste per l'accoglimento escludendo la sussistenza di profili di inammissibilità; rilevato che le censure difensive appaiono distoniche rispetto al riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, in cui si fa riferimento alla mancanza di riscontri e al carattere de relato delle dichiarazioni (cfr. sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»); ritenuto comunque utile precisare, per completezza, che la Corte territoriale ha esaustivamente motivato anche sulle doglianze richiamate in sentenza, evidenziando sia le ragioni per cui le deposizioni dei collaboranti non costituivano dichiarazioni de relato (cfr. pag. 7), sia quelle per cui l'arresto del MOTTOLA doveva considerarsi - diversamente da quanto prospettato - un decisivo riscontro alle dichiarazioni medesime (pagg. 9 e 11), sia anche quelle per cui la diversa tipologia di rapporti intrattenuti dal FARINA con il COMPAGNONE e con il CANTONE, quanto alla ricezione di sostanze stupefacenti da parte di costoro, non sminuiva ma anzi rafforzava la complessiva attendibilità dei dichiaranti (pag. 10); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso; ritenuto altresì che debba essere disposta, ai sensi dell'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del dispositivo della presente ordinanza all'amministrazione di appartenenza del ricorrente (Ministero dell'economia e delle finanze) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 154-ter c.p.p. all'amministrazione di appartenenza (Ministero delle finanze) Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consiglire s