CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30447/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso nel delitto di estorsione aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso. Si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di avere riscosso le rate del "pizzo" imposto dal clan [OSCURATO:PERSONA] per conto del figlio detenuto, [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 110, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità concorsuale per il delitto di estorsione: la Corte d'appello non aveva considerato che (a) non sarebbe emersa la prova di un preventivo accordo tra coloro che aveva esercitato l'azione coercitiva e la ricorrente, (b) che la sentenza di condanna a carico dei coimputati nulla proverebbe in ordine alla responsabilità della ricorrente, ma solo in ordine alla sussistenza dell'estorsione, compiuta da altri, (c) che la collaboratrice Masella avrebbe reso dichiarazioni non confortate da riscontri, anche tenuto conto che la stessa non avrebbe reso dichiarazioni espressamente riferibili alla condotta in giudizio; (d) che l'ultima consegna di denaro riscossa dalla ricorrente sarebbe avvenuta nel 2013, prima dell'inizio degli attentati, come riferito dalla persona offesa, (e) che non sarebbe stato considerato il contegno della ricorrente in occasione delle consegne, che indicherebbe uno stato emotivo incompatibile con il concorso, (f) che non sarebbe stata valutata la tesi alternativa proposta dalla difesa, fondata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato di avere affidato l'incarico di prelevare mensilmente la somma provento dell'estorsione a [OSCURATO:PERSONA], dicendole che era riferita ad un debito di gioco, il che sarebbe rilevante per la valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno della conferma della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato e non indica manifeste illogicità della motivazione, o discrasie decisive tra gli elementi raccolti e quelli valutati. Il tribunale, con motivazione persuasiva ed esaustiva, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione aggravata dal ricorso al metodo mafioso: veniva rilevato che era incontestato che [OSCURATO:PERSONA] era vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio della ricorrente che aveva incaricato la madre di riscuotere le somme provento dell'azione costrittiva. Secondo la logica valutazione del tribunale era inverosimile che la ricorrente non fosse consapevole del fatto che le somme riscosse fossero riferite ad un'azione estorsiva. La versione alternativa allegata, ovvero che la ricorrente fosse convinta che la riscossione delegatale era relative a somme relative a debiti di gioco, secondo la logica valutazione dei giudici di merito non trovava alcuna conferma nelle emergenze procedimentali; decisive al riguardo erano le modalità della riscossione, effettuata con cadenza mensile, per conto del figlio detenuto in carcere per reati di criminalità organizzata (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). L'attività concorsuale della ricorrente trovava ulteriore conferma nelle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], già sottoposta ad accurato vaglio di attendibilità nel giudizio a carico dei coimputati, che aveva riferito che la ricorrente, dopo l'arresto del figlio, sì era ripetutamente recata a casa loro pretendendo somme di denaro dal marito [OSCURATO:PERSONA] motivate dalla detenzione del figlio per un omicidio consumato nell'interesse del clan, così dimostrando piena consapevolezza e condivisione delle logiche e delle prassi mafiose (pag. 8 della sentenza impugnata e pag. 10 della sentenza di primo grado). La motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui conferma la gravità del quadro indiziario non si presta, dunque, ad alcuna censura in questa sede. 2.2. violazione di legge (art. 416-bis.l. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso: non sarebbe emerso il coefficiente soggettivo necessario per ritenere sussistente l'aggravante in capo alla ricorrente, che non aveva preso parte alla stipula dell'accordo tra Battista e Nigri, non aveva mai fatto ricorso alla forza intimidatrice del gruppo criminale, né aveva mai evocato la pattuizione conclusa con Battista. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza configura l'aggravante del metodo mafioso come un'aggravante di natura oggettiva, che per essere attribuita ai concorrenti necessita di un coefficiente psicologico "minimo", identificato dall'art. 59 cod. pen. nell'avere ignorato per colpa le condizioni che integrano la circostanza. Nel caso in esame le modalità che hanno caratterizzato l'estorsione, ovvero il fatto che l'azione estorsiva fosse stata agita dai membri del clan [OSCURATO:PERSONA], che, tramite [OSCURATO:PERSONA] avevano delegato la riscossione mensile delle somme estorte a [OSCURATO:PERSONA], esclude che la ricorrente non avesse il coefficiente soggettivo per l'imputazione dell'aggravante. L'estorsione prevedeva infatti il pagamento periodico del "pizzo", tipica forma di espressione della costrizione generata dalle consorterie mafiose, le cui prassi erano conosciute e condivise dalla ricorrente. 2.3. Si invocava, da ultimo, il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità prevista dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 del 15 giugno 2023: si deduceva che la condotta sarebbe "lieve", in quanto relativa ad un minimo segmento temporale, che non sarebbe stata caratterizzata dalla pronuncia di alcuna frase minacciosa, che la riscossione avrebbe riguardato somme di modesta entità, che la ricorrente era di fatto incensurata avendo a carico una sola contravvenzione; e, infine, che il comportamento successivo al reato non indicava alcuna ricaduta nell'illecito. 2.3.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto l'estorsione è stata consumata per un periodo significativo, risulta aggravata dal metodo mafioso, ma soprattutto, manifesta la piena condivisione delle prassi che caratterizzano l'azione dei gruppi di stampo mafioso, ovvero l'utilizzo del capitale criminale acquisito dal gruppo per sopraffare - con minacce anche "silenti" - le persone che operano nei circuiti economici legali; non ha, dunque, le caratteristiche per essere inquadrata in quella "lieve" posta a fondamento della pronuncia additiva della Corte costituzionale.3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende