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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 marzo 2024

Cassazione n. 13945/2024

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21913/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio e nella qualità di difensore del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA L [OSCURATO:PERSONA] 17 , presso [OSCURATO:PERSONA]-VITOLO, ai sensi dell’art. 86 cod.proc.civ. rappresenta to e difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so dall’avv oca to [OSCURATO:PERSONA] ; -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Per correzione di errore materiale della SENTENZA d ella SUPREMA CORTE DI CASSAZIONEn. 24965 /2 017 , depositata il 2 3 / 10 /20 17 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -l’avv ocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di difensor e d el Comune di Ischia,ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391- bis c od proc. civ ., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 24965/2017, delleSezioni Unite Civil i di questa Corte , pronunciata nel giudizi o di legittimità, iscritto al n. 18372/2016R.G., proposto contro il predetto Comune da [OSCURATO:PERSONA]; -il ricorso è stato regolarmente notificato; -[OSCURATO:PERSONA] resiste , con memoria, alla istanza di correzione mentr e il Comune di Ischia è rimasto intimato; -il ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio ha depositato memoria.

Considerato che -il ricorso è fondato. -risulta dal testo della sentenza n. 24965/2017 che la Corte, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune di Ischia, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiaratoantistatario nel l’ atto di controricorso; -in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. Sez.

Un, n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016); - l'avv ocato Vitolo , come risulta dal controricorso del Comune di I s chia nel giudizio definito dalla sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, ha chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: «…. c on vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo.»; - la richiesta di distrazione delle spese i n favore d e l difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009); - la sentenza n. 24965/2017 è affetta da e rrore omissivo , frutto di mera disattenzione, la cui correzione può esser chiesta dalla parte interessata e rilevata anche d’ufficio“in qualsiasi tempo” (art. 391 - bis cod.proc.civ . ) per cui il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Ischia devono essere distratte in favore dell'avvocatoGiuseppe Vitolo; che l’omissione non è stata indotta dalla parte resistente e comunque nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenz i a le , non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 461072017; n. 21213/2013; Cass., Sez.U., n. 9438/2002).

P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24965/2017,venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione «al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge,» e prima del punto, di quanto segue: «da distra rsi in favore de ll'avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario» Manda alla C ancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21913/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio e nella qualità di difensore del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA L [OSCURATO:PERSONA] 17 , presso [OSCURATO:PERSONA]-VITOLO, ai sensi dell’art. 86 cod.proc.civ. rappresenta to e difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e dife so dall’avv oca to [OSCURATO:PERSONA] ; -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Per correzione di errore materiale della SENTENZA d ella SUPREMA CORTE DI CASSAZIONEn. 24965 /2 017 , depositata il 2 3 / 10 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -l’avv ocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di difensor e d el Comune di Ischia,ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391- bis c od proc. civ ., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 24965/2017, delleSezioni Unite Civil i di questa Corte , pronunciata nel giudizi o di legittimità, iscritto al n. 18372/2016R.G., proposto contro il predetto Comune da [OSCURATO:PERSONA]; -il ricorso è stato regolarmente notificato; -[OSCURATO:PERSONA] resiste , con memoria, alla istanza di correzione mentr e il Comune di Ischia è rimasto intimato; -il ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio ha depositato memoria. Considerato che -il ricorso è fondato. -risulta dal testo della sentenza n. 24965/2017 che la Corte, rigettando il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune di Ischia, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si era dichiaratoantistatario nel l’ atto di controricorso; -in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. Sez. Un, n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016); - l'avv ocato Vitolo , come risulta dal controricorso del Comune di I s chia nel giudizio definito dalla sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, ha chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: «…. c on vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, per dichiarato anticipo.»; - la richiesta di distrazione delle spese i n favore d e l difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009); - la sentenza n. 24965/2017 è affetta da e rrore omissivo , frutto di mera disattenzione, la cui correzione può esser chiesta dalla parte interessata e rilevata anche d’ufficio“in qualsiasi tempo” (art. 391 - bis cod.proc.civ . ) per cui il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Ischia devono essere distratte in favore dell'avvocatoGiuseppe Vitolo; che l’omissione non è stata indotta dalla parte resistente e comunque nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenz i a le , non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 461072017; n. 21213/2013; Cass., Sez.U., n. 9438/2002). P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24965/2017,venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, dopo l'espressione «al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge,» e prima del punto, di quanto segue: «da distra rsi in favore de ll'avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario» Manda alla C ancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedi
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