CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrente -avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 13682/2020 depositatail 06/10/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11261/2021Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 15983/2026Data pubblicazione 24/05/20261. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – [OSCURATO:PERSONA] delLazio, emanava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza-ingiunzione n. 12544 in quanto presso l’esercizio pubblico da questi gestito,sito in Roma, erano stati rinvenuti cinque apparecchi da intrattenimentogioco, appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) del r.d.18 giugno 1931, n. 773 ([OSCURATO:PERSONA] delle Leggi di [OSCURATO:PERSONA],‘t.u.l.p.s.’). All’ingiunto era stata contestata - ex art. 110, comma 9, lett. f-bis), t.u.l.p.s. («chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installaapparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consentel’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni diqualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 europer ciascun apparecchio») - la raccolta delle scommesse per conto delbookmaker estero autorizzato, SKS365 [OSCURATO:PERSONA], senzaessere munito di licenza di pubblica sicurezza si cui all’art. 88 t.u.l.p.s. («Lalicenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamentea soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti aiquali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione dellescommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare diautorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione»).Violazione sanzionata nel caso di specie con €. 7.500,00 (oltre alle spese dinotifica), né essendo essa esclusa per il fatto che il locale, ove funzionavanoanche apparecchi per la raccolta di scommesse, fosse dotato della licenzaprevista dall’art. 86 t.u.l.p.s. (licenza per esercizio commerciale).Avverso l’ordinanza-ingiunzione Maiorano, in proprio e qualerappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] rete s.r.l., proponeva ricorsoall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma esponendo, tra l’altro, che gli impiantioggetto di contestazione non necessitavano della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s.Con sentenza n. 28739/2017 il Giudice di pace di Roma rigettava ilricorso.Contro la decisione di primo grado proponeva appello AlessandroMaiorano innanzi al Tribunale di Roma, che – con sentenza n. 13682/2020Numero registro generale 11261/2021Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 15983/2026Data pubblicazione 24/05/2026- rigettava il gravame confermando tutte le statuizioni della sentenza diprimo grado, nonché la presupposta ordinanza-ingiunzione.In particolare, il Tribunale ha affermato che:- la semplice autorizzazione art. 86 t.u.l.p.s. concerne il diverso (eminore) profilo del mero esercizio commerciale e non già le scommesse:per impiegare legalmente gli apparecchi per l’esercizio di scommesseoccorre, a partire dalla finanziaria 2013 (legge n. 228/2012), la licenza dicui all’art. 88 t.u.l.p.s. (come interpretato autenticamente dall’art. 2,comma 2-ter del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni,dalla legge 22 maggio 2010, n. 73), di cui il titolare eraincontrovertibilmente sprovvisto, per come accertato con atto pubblico chefa fede fino a querela di falso;- quanto all’elemento soggettivo dell’illecito, il titolare dell’eserciziocommerciale era perfettamente consapevole di esercitare un’attività(raccolta di scommesse) priva delle necessarie autorizzazioni, atteso cheegli ha continuato a svolgere la raccolta di scommesse nonostante gli fossestato notificato dalla Questura di Roma, in data 12 luglio 2013 (circa 2 mesiprima del controllo da parte della Guardia di Finanza - Nucleo della PoliziaTributaria di Roma), il provvedimento di diniego di autorizzazione ex art. 88t.u.l.p.s.;- il ricorrente non ha dimostrato (benché fosse suo onere) di averdefinito il processo amministrativo, volto ad ottenere l’autorizzazione dellaQuestura;- alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea (‘CGUE’), non sussiste alcuna violazione dei principi di libertà distabilimento, in quanto le norme applicate concernono un’autorizzazioneamministrativa finalizzata a superiori ragioni di ordine pubblico.La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da AlessandroMaiorano; il ricorso, affidato a quattro motivi, è illustrato da memoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –[OSCURATO:PERSONA] del Lazio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11261/2021Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 15983/2026Data pubblicazione 24/05/20261. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 86, 88 e 110 del t.u.l.p.s., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3)c.p.c. Il ricorrente precisa che i cinque apparecchi oggetto di sanzionamentoerano muniti di regolare nulla osta di distribuzione e messa in esercizio,nonché erano collegati al sistema centrale gestito per conto dell’ADM dalconcessionario Sogei, che consentiva la contabilizzazione da parte dell’ADM.In tesi, dalla lettura combinata dei diversi commi dell’art. 86 e dell’art. 88t.u.l.p.s., emerge che la normativa vigente stabilisce che, ai finidell’installazione degli apparecchi AWP ([OSCURATO:PERSONA]), sonoalternativamente sufficienti sia le licenze di cui all’art. 86, commi 1 o 3,t.u.l.p.s., sia la licenza di cui all’art. 88 t.u.l.p.s.Ne discende che parte ricorrente, quale titolare della licenza ex art. 86,comma 1, era pienamente autorizzato a raccogliere il gioco attraverso AWP.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3, comma 2, della legge n. 689/81 per mancata applicazione dellacausa di non punibilità ivi prevista alla sanzione irrogata dall’ADM, nonchéper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, del d.lgs. n.150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. Il ricorrente siduole dell’errata statuizione della Corte d’appello in merito al mancatoriconoscimento dell’errore di fatto che avrebbe escluso l’elementosoggettivo dell’illecito: non essendo la disciplina del t.u.l.p.s. - in particolarequella relativa alle licenze e al loro rapporto dettato dagli artt. 86 e ss. -sufficientemente chiara, e prestandosi a diverse interpretazioni, essa haimpedito all’odierno ricorrente di avvedersi della asserita illiceità dellacondotta, confidando nella titolarità di una licenza che, alla streguaquantomeno di parte della normativa, sicuramente lo legittimava allaraccolta di gioco mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett.3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, laddove ilgiudice del secondo grado ha erroneamente ritenuto non provata lapendenza del giudizio amministrativo sul provvedimento di diniego diNumero registro generale 11261/2021Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 15983/2026Data pubblicazione 24/05/2026rilascio della licenza ex art. 88 t.u.l.p.s., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 5) c.p.c. Il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’applicazione dellasanzione da parte della ADM in quanto, alla luce della circolare n.2013/491/dar/ud del 13 giugno 2013, si sarebbe dovuto attendere l’esito«dell’eventuale contenzioso amministrativo (davanti al [OSCURATO:PERSONA]), nel casoin cui il soggetto interessato abbia impugnato il diniego dell’autorità dipolizia». Sul punto, il ricorrente espone come la Corte d’Appello,considerando non provata la circostanza della pendenza di un giudizio,abbia omesso completamente di valutare il documento n. 7 allegatodall’odierno ricorrente già in primo grado, che conteneva la schermata delsito di giustizia amministrativa relativa al giudizio di impugnazione.4. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 49 e 56 T.F.U.E. Violazione e falsa applicazione dei principi di libertà distabilimento e libera circolazione dei servizi. Il ricorrente, rimarcando comele modifiche in materia di concessioni delle licenze nel settore sia spessostata oggetto di censure da parte della CGUE, espone che il sistemaconcessorio nazionale che ha avvantaggiato operatori nazionali, conferendoloro posizioni commerciali privilegiate, comporti conseguenze negativeanche sul rilascio dell’autorizzazione di polizia. In tale contesto, quindi, laCorte d’appello ha erroneamente omesso di considerare che l’ADM nonavrebbe potuto irrogare la sanzione nei confronti dei ricorrenti, a causa delmancato ottenimento del titolo autorizzatorio, rifiutato dall’Autorità o resodi fatto o di diritto impossibile in violazione del diritto dell’Unione e deiprincipi sanciti dalle sentenze della CGUE.Infine, rileva il ricorso come anche il bando c.d. «Monti» a cui hapartecipato il gruppo SKS365 Group GmbH, presenta aspetti non conformial diritto comunitario, in quanto conduce alla protezione e al rafforzamentodelle posizioni già acquisite dai precedenti operatori.5. Rileva il Collegio che, come del resto segnalato dal ricorrente inmemoria, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,intervenuto a decidere su una controversia scaturita dall’impugnazione deldecreto di rigetto del Questore su una istanza di rilascio dell’autorizzazioneNumero registro generale 11261/2021Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 15983/2026ex art. 88 t.u.l.p.s. presentata da un CTD affiliato al bookmaker esteroData pubblicazione 24/05/2026Stanley, ha pronunciato l’ordinanza n. 695/2025 del 5 settembre 2025, conla quale ha rimesso gli atti alla CGUE per ricevere risposta al seguentequesito pregiudiziale: «Se i principi di libertà di stabilimento e di liberaprestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 T.F.U.E. ostano a unanormativa nazionale come quella di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. che, alfine di soddisfare esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e disanità pubblica riconducibili alle deroghe previste dagli articoli 51 e 52T.F.U.E., applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensidell’articolo 62 T.F.U.E., e comunque per soddisfare motivi imperativi diinteresse generale come quelli coincidenti con l’esigenza di prevenzione erepressione dei reati, anche della criminalità organizzata (c.d. mafia, inSicilia) presente soprattutto in alcune aree del territorio nazionale,subordina lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse su eventisportivi a centri di trasmissione dati (CDT) in possesso di una licenza dipubblica sicurezza rilasciata dal Questore, condizionando il rilascio el’efficacia di tale licenza all’esistenza di una concessione rilasciatadall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in favore del bookmaker aventesede in altro Stato europeo per il quale il centro di trasmissione dati (CTD)svolge la propria attività in regime di affiliazione sulla base di un contrattodi ricevitoria».Il quesito pregiudiziale prospettato dal Consiglio di GiustiziaAmministrativa per la Regione Siciliana attiene alle tematiche oggetto delpresente giudizio e, quindi, impone a questo Collegio di attendere l’esito delprocedimento giudiziario davanti alla Corte di Lussemburgo prima didecidere la causa (v. nello stesso senso: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31597del 03/12/2025). P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesadella decisione della questione pregiudiziale posta alla Corte di Giustiziadell’Unione Europea dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la RegioneSiciliana con l’ordinanza n. 695/2025 del 5 settembre 2025.Numero registro generale 11261/2021Numero sezionale 527/2026Numero di raccolta generale 15983/2026Data pubblicazione 24/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 3 marzo 2026, e in sede di riconvocazione via teams il 6 marzo2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco