CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dell'amnnissibilità del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - nella prima parte del motivo, e nella prima parte della memoria depositata in corso di giudizio di legittimità, essi sono costituiti da mere richieste di rivalutazione delle prove poste a base del giudizio di responsabilità legittimità, ma nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); - nella seconda parte del motivo, ed in modo pedissequo nella seconda parte della memoria depositata in corso di giudizio di legittimità, il dedotto travisamento della prova costituita dal significato delle parole pronunciate nel corso della intercettazione ambientale (su cui va ricordato che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), è in ogni caso del tutto inidoneo a disarticolare il percorso logico della decisione, atteso che è irrilevante, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quali fossero i motivi per cui Rizzello era contrariato dalla circostanza che i Carabinieri intendessero ascoltare a sommarie informazioni sull'episodio la propria fidanzata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i