CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato a (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, con sentenza n. 824 del 17/03/2025, dep. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione p. e p. dagli artt. 2 e 76 d.lgs. n. 159 del 2011, commessa in Battipaglia (SA) il 7/12/2019 (capo B) mentre ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine alla contravvenzione p. e p. dall’art. 73 d.lgs. n. 150 del 2011 (capo A). 2. Avverso il capo assolutorio della sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale che, con unico motivo, ha dedotto ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione. Si premette che l’imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva sottoposto, con ordine del Questore di Salerno, al divieto di fare ritorno nel Comune di Battipaglia (SA) per un periodo di anni tre; tuttavia, in data 07/12/2019, veniva fermato dai CC alla guida dell’autovettura tg. [OSCURATO:TARGA] nei pressi del Viale della Libertà, in Battipaglia, con conseguente violazione dell’ordine di allontanamento, non avendo alcuna delle autorizzazioni di cui all’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011 per rientrare nel Comune a lui interdetto. A fronte di tali emergenze processuali, il Tribunale – con motivazione illogica e contraddittoria ed in violazione degli artt. 2 e 76 d.lgs. n. 159 del 2011 – ha assolto “perché il fatto non sussiste” l’imputato dalla contravvenzione a lui ascritta al capo B) argomentando in parte motiva nel senso che “…dallo studio dei documenti in atti… emergeva che il [OSCURATO:PERSONA], nel luogo e nel tempo del reato contestato al capo B), non fosse destinatario di alcuna tra le prescrizioni autorizzative di cui all’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011, ciò determina il venir meno dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma di cui all’art. 76, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011”. Deduce il P.G. ricorrente che la statuizione assolutoria, peraltro contraddittoriamente fondata sull’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato nella parte dispositiva e sull’insussistenza di quello soggettivo nella parte motiva, è errata e illogica con le premesse surrichiamate perché proprio l’assenza di alcuna prescrizione autorizzativa al rientro nel Comune da cui l’imputato era interdetto e in cui veniva rinvenuto, in assenza di qualsivoglia motivazione in ordine alla legittimità del provvedimento del Questore, doveva condurre ad una pronuncia di condanna, trattandosi di reato ancora non prescritto all’epoca di emissione della sentenza di primo grado. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], premessa l’ammissibilità del ricorso, atteso l’interesse dell’organo dell’accusa all’affermazione della corretta applicazione della legge, pur a fronte della già maturata prescrizione del reato, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. La sentenza impugnata relativamente al capo assolutorio avente ad oggetto la contravvenzione prevista dagli artt. 2 e 76 d.lgs. n. 159 del 2011 per violazione del foglio di via obbligatorio (capo B) meriterebbe di essere annullata con rinvio, perché viziata ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. sulla base di quanto fondatamente dedotto dal P.G. ricorrente ma il reato era già prescritto alla data della decisione (esattamente come il capo A, per il quale il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere), di talché si pone il problema dell’ammissibilità dello spiegato ricorso per cassazione. 2. Il giudice di prime cure – sulla base di un’errata applicazione della legge penale sostanziale (artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) e di un percorso motivazionale lacunoso e al contempo contraddittorio in punto di formule assolutorie (“perché il fatto non sussiste” nella parte dispositiva; “perché il fatto non costituisce reato” in parte motiva) ha fondato il proscioglimento nel merito dell’imputato [esito più favorevole rispetto alla causa estintiva già maturata anche per il capo B alla data della decisione] sull’errato assunto della mancanza delle prescrizioni autorizzative di cui all’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2011, costituente profilo rilevante della (sola) contravvenzione del comma 1 dell’art. 76 d.lgs. n. 159 cit., ma non già di quella in contestazione del successivo comma 3. Il Tribunale di Salerno ha dunque confuso gli elementi costitutivi degli (autonomi) reati contravvenzionali rispettivamente previsti dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 76 cit.: infatti, mentre il comma 1 di quest’ultima norma incriminatrice punisce la condotta trasgressiva della persona «che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi» (e solo in questa viene in rilievo il profilo, erroneamente trattato in sentenza, delle autorizzazioni ex art. 12), il successivo comma 3 sanziona «il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2”, che prevede il foglio di via obbligatorio». Ed era proprio quest’ultima la fattispecie incriminatrice oggetto dell’imputazione sub B), come emerge con chiarezza dal riferimento normativo all’art. 2 che precede quello dell’art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, nonché dalla contestazione in fatto. Il Tribunale salernitano è incorso nel lamentato vizio di violazione della legge penale sostanziale fondatamente dedotto dal ricorrente ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., alla luce delle chiare emergenze processuali come rappresentate dal P.G. ricorrente (v. supra § 2 del ritenuto in fatto) ed ha somministrato un’assoluzione nel merito (esito liberatorio più favorevole rispetto all’intervenuta prescrizione già a quella data) per una condotta invece integrata dall’imputato. S’imporrebbe, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza. 3. Deve, tuttavia, rilevarsi l’intervenuta estinzione del reato contravvenzionale de quo per prescrizione maturata (esattamente come per la coeva contravvenzione del capo A, commessa il medesimo giorno: v. pag. 3 sent. imp.) già alla data dell’impugnata decisione (e non successivamente, come erroneamente dedotto dal P.G. ricorrente che, evidentemente, non ha considerato la natura allora contravvenzionale – divenuta delittuosa solo dal 2023 – del reato in contestazione). Si pone, dunque, la questione dell’originaria inammissibilità del ricorso della pubblica accusa per carenza di interesse. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, espresso orientamenti difformi, in alcuni casi, valorizzando la concretezza e attualità dell’interesse ad impugnare, in altri, il ruolo del pubblico ministero di garante della osservanza della legge. 3.2. Un indirizzo afferma che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”, quando la causa estintiva della prescrizione del reato era già intervenuta in epoca antecedente all’emissione della sentenza di primo grado, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d’appello, determina l’operatività dell’art. 578 cod. proc. pen., atteso il contenuto assolutorio delle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Rv. 272367-01; conf. Sez. 6, n. 18105 del 13/04/2010, Curcio e altri, Rv. 246920-01: è inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero quando già è maturata la prescrizione del reato e l'impugnazione è finalizzata ad ottenere la condanna dell'imputato assolto in primo grado, atteso che la richiesta è improponibile e manifestamente infondata essendo precluso al giudice del gravame il suo accoglimento). Analogamente si è affermata l’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575-01; conf. Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, P.G. in proc. Pantano, Rv. 285254-01; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, P.G. in proc. Briguglio e altri, Rv. 275651-01; Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, P.G. in proc. Tremontini, Rv. 267940- 01; Sez. 6, n. 16147 del 2/04/2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260121-01; Sez. 6, n. 27355 del 15/03/2013, Benazzo, Rv. 255740-01; Sez. 6, n. 49852 del 5/12/2012, P.G. in proc. Fioravanti, Rv. 253692-01; Sez. 6, n. 41391 del 19/10/2012, P.G. in proc. Cante, Rv. 254170-01; Sez. 6, n. 39689 del 30/09/2009, P.M. in proc. V., Rv. 245014-01). 3.3. Altro indirizzo giurisprudenziale afferma, invece, l’ammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge (Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Guidi, Rv. 285695- 01; conf. Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814-01; Sez. 5, n. 33019 del 28/09/2020, P.G. in proc. Facenda, Rv. 279837-01; Sez. 2, n.28712 del 03/04/2013, P.G. in proc. Parrillo e altri, Rv. 255704-01; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 255004-01; Sez. 3, n. 32527 del 28/04/2010, P.M. in proc. Brini e altri, Rv. 248219-01; cfr. analogamente, pur se con riguardo all'interesse del pubblico ministero ad ottenere l'esatta applicazione della legge processuale, cfr. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110-01; cfr. anche Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], in motiv.). Questo secondo indirizzo è stato affermato in casi in cui l'estinzione del reato è intervenuta soltanto poco prima della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, cit.; Sez. 3, n. 32527 del 28/04/2010, cit., Rv. 248219-01; Sez. 4, n. 40896 del 28/09/2012, Rv. 255004-01), con la specifica che per l’ordinamento processuale, la pronuncia di declaratoria di estinzione del reato (art. 531 cod. proc. pen.) o di assoluzione (art. 530 cod. proc. pen.) non è un fatto a valenza neutra: dal che consegue che l'interesse ad agire, per entrambe le parti processuali, deve ritenersi in re ipsa ove, con l'impugnazione, venga chiesta la riforma della sentenza assolutoria. 4. Nel caso di specie, osta all’applicazione di quest’ultimo indirizzo favorevole all’ammissibilità dell’impugnazione (v. supra § 3.3), da un lato, l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale in questione (maturata prima della decisione di primo grado), dall’altro, la circostanza che il P.G. ricorrente non abbia dedotto in questa sede quale risultato vantaggioso deriverebbe, nell’interesse (concreto) della legge, dall’eliminazione delle pronuncia assolutoria. 4.1. Deve essere ricordato che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse – concreto e attuale – correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, sussistente solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 4.2. Le Sezioni Unite hanno reiteratamente statuito (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397-01; Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953-02) come, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non possa basarsi sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili (che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti) – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (in termini, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693-01). 4.3. È principio consolidato - e insegnamento massimamente nomofilattico - che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso; ne consegue che la processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (cfr. Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, cit.; conf. Sez. 5, n. 9135 del 18/6/1999, Lecci e altri, Rv. 213963-01; Sez. 2, n. 25715 del 28/05/2004, P.G. in proc. Fasano, Rv. 229724-01; Sez. 3, ord. n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685-01; Sez. 3, ord. n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri e altro, Rv. 263538-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 6, n. 17686 del 7/4/2016, Conte, Rv. 267172-01; Sez. 3, n. 30547 del 6/3/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 3, n. 24990 del 3/4/2025, Perfetto, non mass.). 4.4. Nella specie il P.G. ricorrente, nel dedurre l’erroneità della pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Salerno, non ha dedotto in questa sede alcun interesse – concreto (e non meramente astratto) – all’affermazione della corretta applicazione della legge (quale sarebbe potuto essere, ad esempio: l’esistenza di ulteriori procedimenti della stessa specie a carico dell’imputato sicché il P.M., nell’interesse della legge, intenderebbe precludergli la possibilità di ottenere la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. negli ulteriori processi; la commissione, da parte dell’imputato assolto di una condotta rilevante ai fini prevenzionali per iniziativa che il P.M., nell’interesse della legge, ha iniziato o ha dimostrato il concreto avvio dell’attività