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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2023

ECLI:EU:T:2023:104
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0212_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑212/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Famiglia di una persona responsabile di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 19)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punti 23‑26, 33, 34)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punti 6‑40, 47, 48, 56, 57, 61, 62, 72, 75, 81, 103, 106)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punto 79)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punto 80)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Nozione di associazione – Interessi comuni [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punti 82‑84, 93)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale [Artt. 21 e 296 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punto 87)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – 108485 / Applicazione a persone fisiche in ragione solo del legame familiare con le persone oggetto delle persone restrittive – Inammissibilità [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punti 94, 95, 98, 105) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 42 I, pag. 98) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 42 I, pag. 3), sono annullati, nella parte in cui il nome di [OSCURATO:PERSONA] è stato inserito negli elenchi delle persone ed entità di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC e di cui allegato I del suddetto regolamento. 2) Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 237 del 20.6.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0212_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑212/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Famiglia di una persona responsabile di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 19) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punti 23‑26, 33, 34) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punti 6‑40, 47, 48, 56, 57, 61, 62, 72, 75, 81, 103, 106) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punto 79) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punto 80) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Nozione di associazione – Interessi comuni [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punti 82‑84, 93) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale [Artt. 21 e 296 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punto 87) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – 108485 / Applicazione a persone fisiche in ragione solo del legame familiare con le persone oggetto delle persone restrittive – Inammissibilità [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260] (v. punti 94, 95, 98, 105) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 42 I, pag. 98) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 42 I, pag. 3), sono annullati, nella parte in cui il nome di [OSCURATO:PERSONA] è stato inserito negli elenchi delle persone ed entità di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC e di cui allegato I del suddetto regolamento. 2) Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. ( 1 ) GU C 237 del 20.6.2022