Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2023
ECLI:EU:T:2023:104
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0212_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 marzo 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑212/22) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Famiglia di una persona responsabile di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina – Nozione di “associazione” – Errore di valutazione»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 19)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260]
(v. punti 23‑26, 33, 34)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260]
(v. punti 6‑40, 47, 48, 56, 57, 61, 62, 72, 75, 81, 103, 106)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260]
(v. punto 79)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione
[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260]
(v. punto 80)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Nozione di associazione – Interessi comuni
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260]
(v. punti 82‑84, 93)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Natura di tali misure – Misure puramente cautelari – Natura non penale
[Artt. 21 e 296 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260]
(v. punto 87)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – 108485 / Applicazione a persone fisiche in ragione solo del legame familiare con le persone oggetto delle persone restrittive – Inammissibilità
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/265; regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/260]
(v. punti 94, 95, 98, 105)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 42
I, pag. 98) e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (
GU 2022, L 42
I, pag. 3), sono annullati, nella parte in cui il nome di [OSCURATO:PERSONA] è stato inserito negli elenchi delle persone ed entità di cui all’allegato della decisione 2014/145/PESC e di cui allegato I del suddetto regolamento.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
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1
)
GU C 237 del 20.6.2022