CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21883/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore capitolino, ha applicato la misura cautelare massima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla commissione di tre rapine aggravate avvenute in [OSCURATO:PERSONA] tra il 19 ed il 23 gennaio 2023, di cui una arrestatasi a livello di tentativo. 2. Formulando il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza cautelare, la difesa dell'imputato deduce con un unico motivo la violazione di legge per omessa ovvero apparente motivazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost.In particolare, si contesta la valutazione del tribunale in ordine alla sussistenza di elementi indiziari a carico dell'indagato, già esclusi dal giudice per le indagini preliminari alla luce del fatto che nessuno dei testimoni coinvolti nelle rapine era stato in grado di identificarne l'autore, avendone fornito solo una generica descrizione. Ulteriori elementi, ora ritenuti identificativi, non erano stati considerati significativi dal primo giudice. Né vi è la prova che l'indagato dimorasse in prossimità del luogo ove è avvenuta la prima rapina, circostanza solo asserita ma non circostanziata nel provvedimento. Non solo mancano i gravi indizi di colpevolezza, ad essere carente è altresì la valutazione della attualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su un unico motivo cumulativo, manifestamente infondato nel suo complesso. 2. Occorre preliminarmente considerare che in caso di 'ribaltamento', da parte del tribunale, in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice, reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale rispetto a quello di merito, non essendo in particolare necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, N., Rv. 279593 - 01); rimane pur sempre necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 04). Nel caso concreto, non pare dubbio che il Tribunale abbia compiutamente soddisfatto l'onere motivazionale impostogli, avendo proceduto preliminarmente alla identificazione del punto critico della decisione impugnata innanzi a sé, per poi procedere alla analisi del compendio indiziario e concludere, in definitiva, per la sussistenza di una sufficiente base per fondarvi la decisione adottata. Infatti, si legge nel provvedimento, il giudice di primo grado aveva operato una lettura parziale del materiale probatorio disponibile evidenziando tre motivi di rigetto della richiesta cautelare (il mancato riconoscimento dell'autore delle rapine; la semplice compatibilità, e non corrispondenza di un tatuaggio presente sul dorso della mano del rapinatore, ed analogo segno su quella dell'imputato; l'identificazione solo parziale di un reperto -calzino- nella disponibilità dell'imputato) ma tralasciando un complesso indiziario costituito da elementi ulteriori ed ampi, nonché sufficientemente cogenti, rappresentati da corrispondenze tra le diverse azioni, compatibilità della struttura corporea e dell'accento dell'indagato con quello del rapinatore, collocazione dell'abitazione dell'imputato, analisi dei reperti ivi ritrovati, rilettura complessiva degli indizi. Si tratta di una costellazione indiziaria, quella descritta tra pagina 3 e 4 dell'ordinanza, del tutto idonea a soddisfare i requisiti di legge (in ordine alla gravità indiziaria) siccome interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, che, in materia di misure cautelari, ed in particolare in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, ha spiegato come il ricorso per cassazione sia ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). In linea con tali cardini interpretativi, va subito rilevato che il ricorso si struttura come una critica al 'peso indiziario' piuttosto che alla manifesta illogicità delle conclusioni cui è giunto il Tribunale sugli specifici punti della valutazione del fatto o sul risultato dell'operazione di ricostruzione del fatto, nel suo complesso, con la conseguenza che quelle proposte dalla difesa dell'imputato sono solamente delle interpretazioni alternative, delle ipotesi ricostruttive, prive di forza sradicante del complesso indiziario posto a base della decisione. Né si può sostenere, come si legge quanto meno nella rubrica del motivo, che il Tribunale sia incorso nella violazione dell'art. 111 Cost. o di altra disposizione per omessa od apparente motivazione, a fronte di un apparato giustificativo della decisione composto da diverse pagine, in cui si articolano succintamente ma esaustivamente tutti i punti decisivi dell'ordinanza cautelare.2.2 Del tutto soddisfacente appare poi la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e del loro soddisfacimento con la misura prescelta (quella cautelare massima) alla luce delle modalità delle rapine ma soprattutto della loro serialità, anche in considerazione dei precedenti specifici e delle pendenze di polizia. Su tali aspetti, il motivo unico formulato dalla difesa non ha nemmeno tentato di interloquire o di contraddire, confondendo piuttosto il piano della gravità indiziaria con quello cautelare, e lamentando la valutazione della attualità della misura, nonostante il Tribunale ne avesse giustificato l'adozione proprio in base alla sussistenza di precedenti e di pendenze di polizia. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. All'esito della decisione, consegue l'ordine alla Cancellaria affinché provveda agli incombenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 reg. esec. cod. proc. pen