CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 settembre 2019
Cassazione n. 01825/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 8043/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Gregorio VII n. 500 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati preso lo studio del medesimo in Roma, via Germanico n. 172; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 746/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 11/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Cons. ANNA MOSCARINIRilevato che Il sig. [OSCURATO:PERSONA], allegando un credito per prestazioni professionali di architetto nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] portato da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palmi, convenne in giudizio avanti al detto Tribunale i sigg. N atale, Giuseppe , Filippo e [OSCURATO:PERSONA], per ivi sentir nei loro confronti dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di atto pubblico con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva donato in comunione e pro indiviso alcuni beni immobili ai suoi tre figli Giuseppe, Filippo e [OSCURATO:PERSONA]; costituitisi in giudizio questi ultimi contesta rono la pretesa , escludendo che la ragione sottesa all’atto di donazione fosse quella di ledere le aspettative del credito, come comprovato dall’avvenuto deposito-nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo- di un libretto di deposito giudiziario per un importo di € 33.656,01, a garanzia del presunto credito vantato dall’attore; il Tribunale adito rigettò la domanda ritenendo che l’avvenuto deposito da parte del debitore su libretto giudiziario della somma corrispondente al credito in contestazione facessevenir meno l’eventus damni, e dunque l’interesse del creditore ad agire in revocatoria; con sentenza dell’11/9/2019 la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente rigettato l’interposto gravame, ritenendo non sussistere l’eventus damni in ragione del deposito giudiziario in garanzia del presunto credito, affermando di concordare con la decisione del primo giudice considerato che nel caso di specie proprio la circostanza che il debitore ha depositato l’importo di cui al decreto ingiuntivo su un libretto di deposito vincolato all’esito del giudizio di opposizione avverso il medesimo, offrendo così alla controparte una garanzia a tutela di quel credito che si intende cautelare con l’azione revocatoria,determina il venir meno della condizione in esame ; avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] propo ne ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria;resistono con controricorso i sigg. Natale, Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria: il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni previste dall’art. 380bis c.p.c. Considerato che con il primo motivo– violazione o falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c.– il ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui la corte di merito ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il requisito dell’eventus damni sul presupposto dell’esistenza di una garanzia specifica posta in essere dal debitore con il deposito della somma sul libretto giudiziale; lamenta che la sentenza si è a tale stregua posta in contrasto con l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’eventus damnideve apprezzarsi con riferimento al momento in cui viene posto in essere l’atto di disposizione, restando irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all’atto dispositivo; si duole non essersi in particolare considerato che la produzione in giudizio del libretto giudiziario èavvenuta soltanto in corso di causa, e non già in coincidenza con l’atto dispositivo oggetto di revocatoria; il motivo è inammissibile, non risultando correlato alla ratio decidendi secondo cui, avendo il debitore depositato l’importo di cui al decreto ingiuntivo su un libretto di deposito vincolato all’esito del giudizio di opposizione avverso il medesimo a tutela proprio delcredito della controparte che l’azione revocatoria è volta a salvaguardare determina l’insussistenza nella specie del requisito dell’eventus damni, non configurandosi alcun serio pregiudizio al le ragioni creditorie in conseguenza dell’atto di disposizionede quo; con il secondo motivo di ricorso –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, 1323 e 1326 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. nonché error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. - il ricorrente si duole dell’ omessa pronunzia in ordinea c ensura mossa con l’atto di appello ; il motivo è infondato, avendo la corte di merito dato conto del motivo di appello concernente la dedotta mancanza di accordo tra le parti al fine di paralizzare l’azione revocatoria , d iffusamente argomentando in ordine alla ravvisata insussistenza dell’elemento oggettivo dell’eventus damni; con il terzo motivo–omessa motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 sul secondo motivo di censura; nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di appelloin violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. nonché violazione dell’art.2901 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. – lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che l’importo della somma versata nel libretto giudiziale era insufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, essendo il medesimo rimasto incapiente per gli interessi legali e per le spese; il motivo è inammissibile; esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.[ applicabile anche allorquando come nella specie la S.C. sia (pure) "giudice del fatto" processuale ( v., con riferimento all'error in procedendo ex art.112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978 ), con potere dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione prospettandosi pur sempre l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione la S.C. può e deve procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali ( v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 7 13/3/2007, n. 5836;Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288 e Cass., 3/10/2019, n. 24648) ], non risultando dal ricorrente in particolare debitamente riportato nel ricorso le censure in argomento dedotte nell’evocato atto di appello, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ) ]. A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- del tutto apodittiche. Risponde d'altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 5 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va altresì posto in rilievo cheal di là della formale intestazione dei motivi- il ricorrente prospetta altresì inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortioril'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312), prospettandone in realtà una rivalutazione ( in particolare con riferimento alla dedotta assoluta impossidenza delle controparti ) , presupponenti accertamenti di fatto spettanti al giudice del merito e invero preclusi a questa Corte di legittimità. Alla inammissibilità einfondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguonola soccombenza ; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4000 (di cui € 3.800,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art