CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria già depositata in cancelleria. Conclude per il rigetto e deposita il provvedimento del Tribunale di Venezia del 23.03.2022, cui si riferisce l'ordinanza impugnata udito i difensori dei ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposita Sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia del 18.10.2022. Sulla ammissione del presente deposito la Corte si riserva. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame il provvedimento del Tribunale del Riesame di Venezia con cui è stato parzialmente accolto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Venezia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il GIP del Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; della misura del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale e rivestire uffici direttivi di persone giuridiche (per la dura di 12 mesi), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti gli indagati sono coinvolti in un'indagine relativa a reati fallimentari e tributari, che si assumono commessi in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarata fallita il 2.2.2021; l'indagine è stata estesa ad ulteriori società ed è basata su accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, nonché sul contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali attivate in seguito a tali accertamenti. La società fallita sarebbe stata svuotata di tutto il suo patrimonio ed a dirigere le operazioni illecite sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], vero dominus nonostante non abbia mai svolto il ruolo formale di amministratore, attraverso il drenaggio di risorse in favore di numerose, diverse società a lui riconducibili. [OSCURATO:PERSONA], rigettando nelle ulteriori richieste l'appello del pubblico ministero, ha disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di: -[OSCURATO:PERSONA], per i reati ascrittigli ai capi 12, 13, 19, 26, 28; -[OSCURATO:PERSONA], per i reati ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 6, 11, 14, 20, 21, 22, 23; -[OSCURATO:PERSONA], per i reati ascrittigli ai capi 12, 13, 18, 19, 26 e 28. Con separata ordinanza, risulta che il medesimo Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, abbia anche accolto la richiesta di sequestro preventivo collegata alle istanze cautelari personali, inizialmente rigettata dal GIP. 2. Avverso la decisione citata ricorrono sia il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Venezia, che gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione unicamente con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge nell'interpretazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000, da cui sarebbe scaturita la decisione del Tribunale del Riesame di non applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari anche per i reati contestati all'indagato ai capi 4 e 5 dell'imputazione provvisoria.Con tali imputazioni, sono state contestate all'indagato, quale legale rappresentante ed amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'emissione delle fatture inesistenti utilizzate dalla società [OSCURATO:SOCIETA].; dello speculare reato di utilizzazione delle medesime fatture inesistenti l'indagato è accusato ai capi 1 e 6 dell'imputazione provvisoria, quale legale rappresentante e amministratore unico della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto di applicare nel caso di specie la deroga alla regola del concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., prevista nel richiamato art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui l'utilizzatore di fatture inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato dell'emittente delle medesime fatture, dimenticando che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che tale deroga operi soltanto quando l'emittente e l'utilizzatore siano soggetti differenti e non quando lo stesso soggetto commetta entrambe le condotte. In tale seconda ipotesi, infatti, se il medesimo soggetto abbia operato sia come emittente che come utilizzatore delle fatture relative ad operazioni inesistenti, risponderà di entrambi i reati (il ricorrente richiama, da ultimo, le sentenze n. 34021 del 2020 e n. 31582 del 2020). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato tramite il difensore di fiducia, si compone di due diversi motivi, entrambi aventi ad oggetto il profilo delle sole esigenze cautelari. 4.1. Con un primo argomento di censura il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei necessari presupposti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte di reato. La difesa evidenzia come le condotte materialmente distrattive ascritte all'indagato risalgano al 2019, non potendosi tener conto, ai fini di valutare il pericolo di reiterazione, della data del fallimento, che, come normalmente accade, è di molto successiva alla realizzazione degli atti depauperativi del patrimonio della fallita. Inoltre, le condotte contestate al ricorrente si sarebbero protratte non già per anni, ma per pochi mesi, di conseguenza si perderebbe molta della asserita carica di pericolosità, valorizzata dal provvedimento impugnato, così come infondato è il riferimento del Riesame all'indifferenza dell'indagato rispetto al grido di allarme dei dipendenti della società fallita, concretizzatosi in denunce solo successive all'ultimo episodio distrattivo denunciato. 4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza di motivazione relativamente alle esigenze cautelari ritenute sussistenti: la valutazione del Riesame non è stata individualizzata rispetto al ricorrente, la cui personalità e pericolosità soggettiva non hanno costituito oggetto specifico di analisi.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dal suo difensore di fiducia, si snoda su tre distinti motivi. 5.1. Il primo argomento difensivo deduce violazione di legge processuale, relativamente alla omessa notifica della decisione ex art. 310 cod. proc. pen. al codifensore dell'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato di fiducia all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in aggiunta all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Con un secondo argomento di censura si eccepisce violazione di legge processuale in relazione all'art. 310 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il pubblico ministero non avrebbe potuto proporre un unico atto di appello, avente ad oggetto le due distinte ordinanze del GIP del Tribunale di Venezia, con le quali erano state rigettate, rispettivamente, le richieste di misure cautelari personali e reali nell'ambito del presente procedimento, bensì avrebbe dovuto formulare due distinti atti di impugnazione cautelare. Inoltre, l'appello sarebbe stato comunque inammissibile per la sua estrema genericità argomentativa. 5.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo alle esigenze cautelari, che non hanno tenuto conto di come il ricorrente sia stato amministratore unico e rappresentante legale della fallita per un lasso di tempo molto breve e molto risalente, dal 2.8.2016 al 2.2.2018, mentre la società [OSCURATO:SOCIETA]. è fallita oltre tre anni dopo. Inoltre, l'indagato non ha rivestito alcun ruolo di rilievo nella fallita sin dall'inizio dell'anno 2018 e non risulta che oggi ricopra incarichi aziendali in alcuna compagine societaria, poiché svolge il lavoro di consulente informatico, di talchè il pericolo cautelare appare inesistente o, al più. molto ridimensionato rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame, tenuto conto, altresì, dell'assenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coindagati. Il ricorso chiede, pertanto, anche l'applicazione di una misura cautelare meno gravosa, diversa da quella in atto, che lede ingiustificatamente in modo significativo il bene individuale primario della libertà personale. 6. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], proposta dal difensore di fiducia, si articola in cinque motivi. 6.1. Il primo punto del ricorso si incentra sulla violazione degli artt. 310 e 322-bis che sarebbe derivata dalla scelta del pubblico ministero di proporre con un unico atto l'appello cautelare avverso le distinte ordinanze di rigetto delle richieste di misure cautelari personali e reali emesse dal GIP, contraddicendo il principio di autonomia dei mezzi di impugnazione. L'ordinanza del Riesame ha respinto la medesima censura avanzata dalla difesa del ricorrente con argomenti incongrui, non tenendo conto del fatto che l'appello cautelare del pubblico ministero mancava di profili specifici e distinti di impugnazione ed era costruito soltanto su meri argomenti generici, quali l'omessa motivazione del GIP e l'abnormità del provvedimento, ovvero inammissibili, quali l'abnormità dell'ordinanza impugnata. 6.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria ritenuta sussistente a carico del ricorrente per il concorso nei reati contestati ai capi 12, 13, 18, 19, 26 e 28, senza tenere in conto la memoria difensiva depositata in vista dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e i documenti ad essa allegati. Più specificamente, con riguardo alla contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione a danno della [OSCURATO:SOCIETA]., rubricata al capo 12, il ricorrente evidenzia che gli elementi indiziari a suo carico, ed in particolare la conversazione intercettata n. 167 del 9.12.2020, non abbiano un contenuto veritiero, poiché l'illazione insinuata dagli interlocutori e relativa al fatto che egli avesse acquistato la propria abitazione in [OSCURATO:PERSONA], tra il 2019 ed il 2020, con danaro proveniente dalla società fallita (all'epoca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), è stata smentita dalla documentazione e dalla memoria difensiva richiamate prima: l'acquisto è stato compiuto tramite un regolare contratto di mutuo ipotecario da parte di coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Simonin. Anche l'ulteriore acquisito immobiliare a Portogruaro, ritenuto frutto di risorse distratte alla fallita, è stato provato documentalmente che sia derivato dal pagamento con fondi leciti, del tutto avulsi dal patrimonio della fallita. La difesa analizza, altresì, oltre a passaggi motivazionali dei quali dà una lettura alternativa, alcune conversazioni telefoniche la valutazione delle quali è stata omessa dal Riesame, nonostante l'evidente peso di smentita della gravità indiziaria dell'agire concorsuale del ricorrente nei reati di bancarotta: emerge da esse, invece, che [OSCURATO:PERSONA] è stato indotto a valutare dati economici e di bilancio artefatti, senza poter contare sulla collaborazione del collegio sindacale, organo sostanzialmente assente. 6.3. La terza ragione di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato di autoriciclaggio - contestato nelle condotte rubricate ai capi 26 e 28 - con riguardo a condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione. Premesso un esame della giurisprudenza di legittimità sul tema dell'autoriciclaggio, il ricorrente si richiama alla sentenza Sez. 5, n. 38919 del 2019, secondo cui non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo, a tal fine, un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene; nonché alla sentenza Sez. 2, n. 331 del 2021, che ha chiarito come il delitto presupposto debba essere effettivamente avvenuto, qualificabile oggettivamente in termini di illecito e deve precedere cronologicamente il momento consumativo del delitto di autoriciclaggio. La condotta dissimulatoria, quindi, deve intervenire successivamente alla consumazione del delitto presupposto (Sez. 2, n. 7074 del 2021). Alla luce di tale ricostruzione, la difesa ritiene che erroneamente siano stati contestati - e ritenuti sussistenti dal Riesame - simultaneamente i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 12, valutati dal provvedimento impugnato alle pagine 33 e 34) e quelli di autoriciclaggio ascritti al ricorrente ai capi 26 e 28 in relazione a due operazioni avvenute senza soluzione di continuità temporale: la contestualità tra le condotte distrattive e quelle di autoriciclaggio impedirebbe la configurabilità dei delitti di cui all'art. 648-ter.1, mancando uno iato temporale tra esse e risolvendosi l'operazione fraudolenta in un'unica operazione. La sola consumazione del delitto presupposto, in altre parole, non può integrare ex se anche la diversa ipotesi di autoriciclaggio: nel caso di specie, la condotta distrattiva non può costituire base di configurabilità del reato di bancarotta per distrazione e, contemporaneamente, di quello di autoriciclaggio (si cita Sez. 2, n. 38838 del 2019). Anche il profitto del reato di riciclaggio, a giudizio del ricorrente, non può ritenersi configurato, né è stato individuato dal provvedimento impugnato, posto che esso non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, ma consiste, invece, nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziare, imprenditoriali o speculative (si cita in proposito Sez. 2, n. 30401 del 2018). 6.4. Un quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari ed al pericolo di reiterazione del reato, non concreto né attuale in capo al ricorrente, che ha interrotto qualsiasi rapporto operativo nella società fallita sin dal giugno 2020. Risulta contraddittoria e carente la motivazione posta alla base della valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, che si incentra sulla riscontrata messa in atto, da parte del ricorrente e dei suoi complici, di condotte falsificatorie volte a nascondere i delitti commessi, a riprova del dolo particolarmente allarmante: in realtà, non sono state specificate quali condotte di falsificazione siano state commesse e da chi, né si è tenuto conto che, al più, simili comportamenti avrebbero potuto fondare l'esigenza cautelare di evitare il pericolo di inquinamento probatorio, ma non possono costituire ragione per ritenere configurabile il pericolo di reiterazione dei reati in contestazione. Si aggiunge, inoltre, che l'indagato è incensurato e non ha altri procedimenti penali pendenti. Infine, mancherebbe la specificazione dei necessari presupposti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, poiché non si individuano gli indicatori in forza dei quali tali caratteri sono stati desunti, peraltro a due anni di distanza dai fatti contestati e nei confronti di un soggetto che non ha ruoli operativi nella fallita da tempo.6.5. Il quinto argomento che la difesa propone attinge la tipologia di misura cautelare prescelta, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione al riguardo, poiché il Tribunale del Riesame non ha proceduto a svolgere alcuna verifica individualizzante, nei confronti del ricorrente, del grado di intensità del riscontrato pericolo di reiterazione dei reati, non motivando, pertanto, sulla proporzionalità degli arresti domiciliari alla gravità dei fatti: l'indagato ha avuto chiaramente una posizione subordinata a [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda ed ha dimostrato di non avere rilevante spessore criminale. 7. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, che vengano dichiarati inammissibili i ricorsi degli indagati e che venga rigettato il ricorso del pubblico ministero. 7.1. In udienza sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero deve essere rigettato. La questione di diritto che pone il ricorrente, in verità, è fondata: la deroga alla regola del concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., prevista nel richiamato art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui l'utilizzatore di fatture inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato dell'emittente delle medesime fatture, si applica, infatti, soltanto quando l'emittente e l'utilizzatore siano soggetti differenti e non quando lo stesso soggetto commetta entrambe le condotte. In tale seconda ipotesi, infatti, se il medesimo soggetto cumuli le qualità di amministratore legale rappresentante della società emittente e della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti, risponderà di entrambi i reati (cfr. Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, Rossinelli, Rv. 280370; Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep. 2017, Ferrari, Rv. 269279; Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255396). Nel caso di specie, sono state contestate all'indagato [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante ed amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'emissione delle fatture inesistenti utilizzate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché l'utilizzazione delle medesime fatture inesistenti, quale legale rappresentante e amministratore unico della predetta [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], pertanto, una volta riconosciuta la gravità indiziaria per i capi 4 e 5 dell'imputazione provvisoria, così come ha fatto (cfr. pag. 26 del provvedimento impugnato), avrebbe dovuto applicare il diverso principio di diritto secondo cui, in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica laddove il soggetto emittente le fatture per operazioni inesistenti coincida con l'utilizzatore delle stesse.Ciò posto, il ricorrente pubblico ministero non ha prospettato l'interesse concreto a vedere ampliato lo spettro di operatività della misura cautelare già applicata anche ai reati relativi ai capi 4 e 5, in relazione ai quali il giudice della cautela aveva erroneamente applicato la deroga ex art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000. Ed invece, sul fronte delle esigenze cautelari, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria, ovvero, come nel caso di specie, abbia escluso la configurabilità giuridica della fattispecie di reato, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, poiché altrimenti l'accoglimento del gravame non potrebbe portare ad un esito pratico vantaggioso per l'impugnante (cfr. Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355; vedi, per la necessaria proposizione di un interesse concreto a ricorrere, sotto plurimi aspetti, in tema cautelare: Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002). Tale indicazione di principio, riguardo alla necessità di verificare la presenza di un interesse concreto a supporto della richiesta del pubblico ministero di correggere la decisione relativa alla mancanza di gravità indiziaria, ovvero alla erronea ritenuta non configurabilità del reato in applicazione di un indirizzo ermeneutico erroneo, ricorre anche nel caso in cui una misura cautelare sia già in atto, ancorchè con riferimento ad altri capi di imputazione provvisoria contestati all'indagato nell'ambito del medesimo procedimento cautelare. In altre parole, e per centrare la questione giuridica in relazione alla fattispecie in esame, se il pubblico ministero fa richiesta di rivalutare la decisione di non applicazione della misura cautelare ad altri capi dell'imputazione provvisoria, diversi da quelli rispetto ai quali, invece, la misura cautelare è stata disposta, devono essere prospettate le ragioni attinenti alle specifiche esigenze di attualità e concretezza che impongono quella misura data in relazione alle contestazioni "escluse" - una misura, che, nella specie, è già di tipo custodiale, sebbene domiciliare - ovvero gli argomenti che, eventualmente, si vogliano addurre nel prisma di una più pressante esigenza di cautela in aggravamento. Altrimenti, il ricorso si rivela inevitabilmente carente quanto all'interesse concreto ad agire per l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale controverso, interesse che non può essere sottinteso, vieppiù in un contesto quale quello cautelare, caratterizzato da molteplici fattori di giudizio rilevanti (gravità indiziaria, attualità e concretezza delle esigenze di cautela). Non è consentito, infatti, nel nostro ordinamento, che si impugni un provvedimento giurisdizionale soltanto in funzione di calibrare la corretta osservanza della legge, in astratto, svuotando la richiesta di qualsiasi interesse concreto rispetto alle ricadute sulle posizioni giuridiche soggettive coinvolte nel procedimento.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, nella presente fattispecie, ribadisce come, in materia di impugnazioni, per ritenersi ammissibile, qualsiasi gravame deve tendere in concreto all'eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse, non essendo previsto, neanche per il pubblico ministero, (che pure ha il compito di vegliare sull'osservanza della legge ai sensi dell'art. 73 primo comma Ord. Giud.), la possibilità di proporre una impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica all'esattezza della decisione. L'esistenza del requisito della concretezza può essere ravvisata anche quando il gravame sia diretto a lamentare la violazione astratta di una norma di divieto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio di diritti che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto corretto teoricamente, ma anche praticamente favorevole (Sez. 1, n. 4980 del 18/8/1998, dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212157; Sez. U, n. 6203 del 11/5/1993, Amato, Rv. 193743). I ricorsi degli indagati sono tutti infondati. 2. L'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] deve essere complessivamente rigettata. 2.1. Il primo motivo che l'indagato eccepisce nel ricorso, in verità, è inammissibile perché generico e aspecifico riguardo all'interesse a ricorrere avverso la denunciata omessa notifica della decisione ex art. 310 cod. proc. pen. al codifensore dell'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato di fiducia solo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in aggiunta all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è fuori fuoco, poiché si denuncia una nullità che non può ritenersi configurata, non derivando alcuna lesione del diritto di difesa dalla mancata notifica della decisione emessa all'esito dell'udienza di riesame al secondo difensore dell'indagato, nominato successivamente all'instaurazione del rapporto processuale in vista dell'udienza stessa, attraverso la notifica dell'avviso della sua fissazione. [OSCURATO:PERSONA] condivide, infatti, il principio recentemente affermato da Sez. 6, n. 20734 del 20/4/2021, Ippedico, Rv. 281274, secondo cui l'avviso di deposito del provvedimento decisorio deve essere notificato al solo difensore destinatario dell'avviso di udienza e non anche a quelli nominati successivamente che, se intendono intervenire nella fase impugnatoria dell'ordinanza di riesame, hanno l'onere di adoperarsi per acquisire le necessarie informazioni dall'assistito o dal primo difensore. Nella pronuncia si è sottolineato che: ai sensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. il procedimento di riesame davanti al Tribunale si svolge in camera di consiglio "nelle forme previste dall'articolo 127"; le Sezioni Unite (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786-01) hanno precisato che il rinvio all'art. 127 con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale; vale a dire tutte le regole dello svolgimento dell'udienza camerale previste dall'art. 127, e, tra queste, dunque, anche quella della prima parte del comma 7, che prevede che l'avviso di deposito del provvedimento debba essere notificato al difensore destinatario dell'avviso di udienza, non ad altri difensori successivamente nominati; L'emissione dell'avviso di udienza, pertanto, "cristallizza., la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria, al fine di non offrire alla parte la possibilità di ritardare il decorso del termine di impugnazione mediante progressive nomine di difensori, in una procedura che è caratterizzata, viceversa, da cadenze celeri per il rilievo primario degli interessi coinvolti". La decisione è coerente con le affermazioni delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600, hanno chiarito come l'avviso di fissazione dell'udienza debba essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria. Nel caso trattato dalla Sesta sezione penale, il difensore che lamentava l'omessa comunicazione dell'avviso era stato nominato nel tempo intercorso tra la decisione ed il deposito della motivazione; nel caso che riguarda l'odierno ricorrente, il difensore è stato nominato in udienza camerale e, dunque, sempre in un momento successivo a quello in cui si è stabilizzata la situazione processuale attraverso l'emissione dell'avviso di udienza: nessun avviso di deposito della decisione, dunque, gli era dovuto. Pertanto, è immune da vizi il mancato avviso di deposito dell'ordinanza all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che, peraltro, da accertamenti della Cancelleria di questa Corte, non risulta iscritto all'Albo dei cassazionisti). Peraltro, l'argomento di censura è stato meramente enunciato in termini di nullità (erronei, per quanto già dimostrato), qualificata a regime intermedio, nullità che, come noto, seguendo la miglior linea interpretativa della giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 e Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028), richiede comunque, per la decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, la segnalazione di elementi dai quali desumere il «pregiudizio effettivo» per la difesa e si è delineato sempre più chiaramente un principio di cd. offensività processuale secondo cui, per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato e sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Anche per questo motivo il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.L'unicità dell'atto con il quale si impugna la decisione di rigetto non è in contrasto con alcuna norma, laddove la specificità dell'atto di impugnazione deve essere valutata in rapporto all'analiticità ed ai contenuti dell'atto impugnato; ma ad un tale confronto si sono sottratti entrambi i ricorsi (peraltro anche la decisione di rigetto, relativa alla richiesta di misure cautelari personali e reali, è documentalmente unitaria, tanto che il difensore parla di due "decisioni distinte", ma non fa riferimento a due atti distinti). Anche a voler considerare distinte le due procedure e le due decisioni di rigetto del GIP, l'unico atto di appello proposto dal pubblico ministero si snoda attraverso una contestazione, sintetica, ma pur sempre combinata e congiunta del provvedimento di rigetto, che, in verità, così come ha sottolineato il PG della Cassazione nella sua requisitoria scritta, è del tutto privo di motivazione, risolvendosi in poche righe nella generica statuizione di non poter provvedere in merito alle richieste cautelari, personali e reali, poiché si determinerebbe un'anticipazione del momento sanzionatorio. Di fronte a tale "non-struttura" motivazionale, il pubblico ministero ha legittimamente deciso di impugnare con un atto unico formalmente ma ben chiaramente diretto, nei suoi contenuti, ad attaccare il rigetto sia della misura cautelare personale che di quella reale. Correttamente, pertanto, il Riesame ha qualificato idoneo ad instaurare il rapporto processuale, sotto entrambi i profili, il duplice oggetto dell'impugnazione. Del resto, neppure vi sono divieti processuali che sanzionino la proposizione di una impugnazione nei confronti di due provvedimenti relativi alla stessa richiesta cautelare, declinata sotto il profilo della cautela personale e della cautela reale, attraverso un unico atto di impugnazione, opportunamente costruito. Quanto alla censura relativa alla genericità dell'appello, il motivo di ricorso, in questa parte, si presta a valutazioni di manifesta infondatezza: l'assoluta genericità della motivazione dei provvedimenti del GIP lascia emergere, infatti, viceversa, una più che compiuta pienezza argomentativa dell'atto di impugnazione cautelare della parte pubblica. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alle riscontrate esigenze cautelari, con argomenti che, oltre ad essere infondati, sono, in parte, anche improponibili in sede di legittimità, poiché investono il merito valutativo, che poggia sulla ricostruzione in fatto della vicenda e della sua gravità complessiva, anche dal punto di vista dell'intensità del dolo, poiché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati individuati come gli ideatori di un vero e proprio programma criminoso (cfr. pag. 52 e 53 dell'ordinanza del Riesame), in attuazione del quale si sono strumentalizzati contatti personali e rapporti economici, di talchè si è bilanciata la gravità delle condotte e dell'atteggiamento personale di inclinazione a delinquere degli indagati ricorrenti tutti con il "fattore tempo" collegato alla distanza tra la cautela e l'ultima realizzazione delle condotte delittuose (si richiama la motivazione alle pag. 51 e 52 del provvedimento impugnato).[OSCURATO:PERSONA] ricorda che il ricorso per cassazione, con cui si deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Né rileva che il ricorrente oggi non ricopra incarichi aziendali in alcuna compagine societaria e svolga il lavoro di consulente informatico, poiché il pericolo cautelare connesso ai delitti di bancarotta non è solo collegato all'eventuale possesso di una qualifica aziendale formale. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 3.1. Il primo motivo di ricorso ripercorre le medesime censure del secondo motivo dell'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], sicchè il Collegio si richiama alle argomentazioni già esposte al par. 2.2. per rilevarne l'inammissibilità. 3.2. Il secondo motivo di censura è manifestamente infondato anch'esso poiché la memoria difensiva - con allegata documentazione - cui fa riferimento la difesa è stata espressamente presa in considerazione dall'ordinanza impugnata (cfr. pag. 4) che, successivamente, nel corso dell'argomentare, ha definito la propria motivazione relativamente alla gravità indiziaria per i reati in relazione ai quali si propone l'eccezione difensiva, così dimostrando anche dal punto di vista sostanziale di averne preso contezza. La struttura logico-ricostruttiva del provvedimento, poi, risponde alle indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità, quanto ad adeguatezza delle ragioni di merito e di corrispondenza ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, sicchè si sottrae al sindacato di questa Corte (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3.3. La terza censura è priva di fondamento. Si contesta la configurabilità del reato di autoriciclaggio (condotte rubricate ai capi 26 e 28), traendo spunto da una (in verità, generica) evocazione di alcune pronunce di legittimità (già indicate nell'esposizione dei motivi di ricorso), che richiamano la necessità di un elemento ulteriore, rispetto al mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative: un quid pluris che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene; la cesura della continuità temporale tra condotta distrattiva e condotta dissimulatoria; la natura del profitto, costituita dai proventi dell'impiego dei beni provenienti dal reato presupposto (vale a dire la bancarotta distrattiva).A ben vedere, tuttavia, nonostante il ricorrente si adoperi per dimostrare che le sue eccezioni attengono alla qualificazione giuridica delle condotte, in realtà esse presuppongono una lettura della fattispecie concreta differentemente ricostruita, rispetto a quanto accertato nell'ordinanza impugnata. Ed infatti, posto che il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono realizzate le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l'oggetto materiale del delitto presupposto (Sez. 2, n. 38838 del 04/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277098; Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681), il denaro proveniente dalle distrazioni contestate al ricorrente risulta che sia stato utilizzato proprio per operazioni successive, realizzate mediante l'utilizzo di schermi giuridici societari diversi e di altri soggetti, per acquistare attività che costituivano esse stesse trasformazioni del bene distratto, tentando di evitare la riconducibilità formale di tali operazioni ai responsabili delle condotte di bancarotta, configurate come reati presupposto. Seguendo tale linea ricostruttiva, si evidenzia anche il quid pluris dissimulatorio, vale a dire la dimostrata finalità di occultamento della provenienza della provvista dal reato presupposto, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente. Del resto, la fattispecie in cui è stato reso il principio di diritto da Sez. 5, n. 38919 del 5/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276853 è molto differente da quella in esame, trattandosi della stipula di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell'operazione distrattiva ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe "un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen.". 3.4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, riferiti alle esigenze cautelari, si risolvono con le medesime considerazioni già svolte al par. 2.3., essendo stata resa in maniera unitaria la motivazione del Riesame in relazione a tutti e tre gli indagati ai quali è stata applicata la misura cautelare custodiale. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il ricorrente, con i due motivi formulati, denuncia vizi di violazione di legge e di motivazione soltanto inerenti alle riconosciute esigenze cautelari, ma i motivi sono al limite della genericità e dell'apoditticità (sono in parte formulati secondo domande retoriche, con risposta di favore per l'indagato). [OSCURATO:PERSONA] ha già richiamato la giurisprudenza dominante in tema di limiti al sindacato del giudice di legittimità che debba valutare l'aspetto di un'ordinanza cautelare, sia quanto alla sussistenza dei gravi indizi, sia riguardo alle esigenze collegate al pericolo cautelare ed alla misura adottata.Nel caso di specie, si tenta di far passare la tesi del deficit di attualità, per la lontananza che vi sarebbe tra le condotte e la misura applicata, senza tener conto degli elementi di segno contrario presenti nella motivazione dell'ordinanza impugnata (si dà atto di conversazioni intercettate non risalenti dalle quali emerge una specifica attività di inquinamento probatorio e finalizzata alla conservazione dei profitti dei delitti posti in essere, sicchè parallelamente alla cautela personale, il Riesame ha accolto anche l'appello del pubblico ministero nella parte riferita alle misure reali). Anche il ruolo di non particolare rilievo che sarebbe stato riconosciuto al ricorrente nella commissione del complesso impianto delittuoso si rivela un'affermazione in parte scollegata dalla motivazione del provvedimento impugnato, che, proprio con riguardo alle esigenze cautelari, ha evidenziato come tutti e tre gli indagati destinatari della misura custodiale hanno ideato il programma criminoso e l'hanno attuato, dedicandosi alla sua organizzazione concreta ed avvalendosi di volta in volta di altri complici in posizione di minor rilievo (a pag. 52 si dà atto di come proprio [OSCURATO:PERSONA] abbia agito per l'attuazione dei reati attraverso il prestanome [OSCURATO:PERSONA], mentre a pag. 21 si evidenzia il suo contributo in un contesto di determinazione di gravità complessiva delle condotte di reato). Nulla aggiunge o modifica, rispetto a tale quadro cautelare, la produzione docum