CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19481/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] de Vergottini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al ricorso; - ricorren te – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 1639, depositata il 18 giugno 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente rappresenta di aver depositato istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per l’anno d’imposta 2011 in relazione alla sua partecipazione ad un fondo comune d’investimento immobiliare, in base alle previsioni di cui all’art. 32, commi 4 bis e 4 ter, d.l. 31 maggio 2010, n. 78. A fronte del Prelievo fondi invest carta nizza silenzio-rifiuto dell’amministrazione la contribuente ricorreva alla CTP, che respingeva la domanda. In sede di gravame la CTR confermava la sentenza di primo grado. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso. La contribuente ha da ultimo depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la Manfroni chiede la disapplicazione dell’art. 32, d.l. n. 78/2010, in quanto contrastante con il diritto unionale. In particolare la stessa, ricordato il compito di disapplicare anche d’ufficio le disposizioni nazionali contrastanti con quelle unionali, denuncia come la normativa in esame impatterebbe sull’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (c.d. Carta di Nizza), attesa la natura confiscatoria della misura, la violazione dell’affidamento conseguente alla natura retroattiva della norma, che così risulta imprevedibile per l’operatore economico. La normativa poi violerebbe gli standard previsti dalla CEDU, e d’altronde il solo interesse finanziario dello Stato non giustificherebbe un intervento di natura retroattiva. 1.2. Va preliminarmente ricordato che l’art. 32 del d.l. n. 78 del 2010,così come modificato nel 2011, prevede al comma 3- bis, tra l’altro, che i redditi conseguiti dal fondo comune di investimento immobiliare non partecipato esclusivamente dai soggetti istituzionali indicati dal precedente comma 3 e rilevati nei rendiconti di gestione siano imputati «per trasparenza» ai partecipanti non istituzionali che possiedano quote di partecipazione superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, in tale percentuale computandosi anche le partecipazioni detenute dai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), mentre, al comma 4-bis, dispone che i partecipanti non istituzionali che detenevano al 31 dicembre 2010 una quota superiore al 5 per cento determinata secondo i criteri di cui al comma 3-bis debbano corrispondere un’imposta sostitutiva di quelle sui redditi pari al 5 per cento del valore medio della quota posseduta nel periodo d’imposta 2010 risultante nei prospetti periodici redatti in detto periodo. In ordine all’obbligo di disapplicazione, deve osservarsi come il Giudice delle leggi abbia chiarito che presupposto per applicabilità della Carta di Nizza è che «la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto» (Corte Cost. n. 80 del 2011). D’altronde va ricordato che gli Stati riuniti a Lisbona hanno espresso il concetto che, pur rappresentando la Carta un’opportuna tensione verso la generalizzata promozione dei diritti umani, l’Unione non ha inteso estendere le proprie competenze in tale direzione. Tale concetto è stato trasfuso nell’art. 6 del Trattato UE, che al paragrafo 1, primo alinea, stabilisce che «le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati». La stessa Carta di Nizza, all’art. 51, stabilisce che le relative disposizioni si applicano «alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione». Tali principi hanno trovato puntuale applicazione nella stessa giurisprudenza della CGUE (cfr. sent. CGUE 05/10/2010, C-400/10 PPU). Trattandosi qui di imposizione diretta e non armonizzata, emerge chiaramente l’estraneità della disciplina denunciata rispetto al diritto unionale. D’altronde nel merito, come già osservato dal giudice d’appello, la disposizione è stata dettata dall’intento di scongiurare l’abuso dei fondi immobiliari “veicolo”, secondo una specifica segnalazione della Banca d’Italia, confinando il regime fiscale più favorevole ai soli fondi che siano caratterizzati da autonomia gestionale e pluralità di partecipanti, dunque gestori del risparmio diffuso, situazione ben differente da quella dei fondi assoggettati all’imposta di cui si discute. 2. Con il secondo motivo la contribuente denuncia l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione, per contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 41, 77, 97, 117, Cost. Premette la stessa contribuente che l’intervenuta sentenza n. 231 del 2015 della Corte Cost. non è preclusiva della denuncia in esame, dal momento che si tratta di pronuncia di semplice inammissibilità, e dunque non decisoria. 2.1. Deve in proposito osservarsi come tale pronuncia (con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 3, 53 e 97, Cost.) abbia già chiarito che “la norma censurata ha natura transitoria, strumentale all’introduzione del regime fiscale per «trasparenza», ed è funzionale al passaggio a quest’ultimo dal precedente, fondato sulla tassazione “per cassa” dei redditi derivanti dal fondo. Ove la norma venisse dichiarata incostituzionale, il suo venir meno ex tunc produrrebbe di rendere definitivamente esenti da imposizione i redditi eventualmente generati prima dell’introduzione del nuovo regime e non ancora distribuiti. In tal modo sarebbero privilegiati, senza plausibile ragione, i titolari di quote di partecipazione qualificata rispetto agli altri in palese contraddizione con le finalità della novella legislativa. Si verrebbe così a realizzare un regime di diritto transitorio il quale si scosterebbe, in modo irragionevole, sia dal regime precedente (per cassa), sia da quello successivo (per trasparenza). Ne deriverebbe un esito manipolativo non costituzionalmente obbligato (sentenza n. 274 del 2011) in un ambito – quello delle norme intertemporali – connotato da ampia discrezionalità del legislatore (ex plurimis sentenza n. 217 del 1998 ed ordinanza n. 327 del 2001)”. Tali osservazioni appaiono sufficienti a far ritenere la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla contribuente. D’altronde la denunciata violazione degli artt. 24 e 53 Cost. non ha rilievo nella fattispecie, posto che la stessa contribuente non allega di essersi spogliata della partecipazione nell’anno di applicazione dell’imposta, per cui non può neppure in thesi sostenersi che l’imposizione colpisca un valore non più espressivo di capacità contributiva. Già poi al precedente motivo si è esaminata l’insussistenza della portata discriminatoria della norma e la dedotta violazione dell’art.117, Cost. ripropone parte delle questioni affrontate al motivo precedente. Circa poi l’art. 77, Cost. occorre considerare come la Corte Cost. con orientamento costante, abbia affermato che il proprio sindacato è circoscritto ai casi di evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla disposizione, o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione (ex multis C. Cost. n. 22 del 2012, n. 93 del 2011), ipotesi estreme che non si ravvisano affatto nella fattispecie. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. La CTR non avrebbe minimamente preso in esame le censure proposte, che non risulterebbero partitamente analizzate, né vi sarebbe stata alcuna indicazione sulla questione della disapplicazione della norma interna per contrasto col diritto unionale. 3.1. Il motivo è infondato. Come noto la giurisprudenza di questa Corte ha, in plurime occasioni, statuito che “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass. 13/10/2017, n. 24155). 4. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa o insufficiente motivazione su un punto fondamentale. La contribuente osserva in particolare come la sentenza sia afflitta da carenza motivazionale, lamentandosi che “una motivazione poco chiara o carente, rende ardua anche la possibilità di proporre un gravame adeguato…”. Nella specie si imputa alla sentenza di aver travisato l’effettiva portata della sent. Corte Cost. n. 231 del 2015, che si pronunciò sull’inammissibilità e dunque non aveva contenuto decisorio. La sentenza poi sarebbe errata laddove afferma che l’opzione normativa adottata è stata resa necessaria dalla possibilità che venissero poste in essere pratiche elusive. 4.1. Il motivo è inammissibile. Va infatti ricordato che, a seguito della modifica recata all’art. 360, cod. proc. civ., il vizio motivazionale è limitato all’ipotesi di sentenza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente, di guisa che eventuali carenze inferiori al minimo costituzionale non possono assurgere ad ipotesi rilevanti ai fini della cassazione della pronuncia. Orbene è invece fin troppo evidente che la contribuente nella prima parte del motivo lamenta una mera carenza motivazionale, ritenendo evidentemente tuttora rilevante la stessa (come denuncia la stessa epigrafe del motivo); dall’altra poi censura il contenuto della motivazione, offrendo la propria lettura del tenore della sentenza della Corte Cost. citata e utilizzata dalla CTR nella propria motivazione, con ciò palesando l’errore di prospettiva che affligge la censura proposta. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 212/2000, dei relativi principi fissati da questa Corte e dell’art. 112, cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. 5.1. Il motivo è inammissibile. In parte esso ripropone censure già oggetto dei precedenti motivi; in parte si risolve nella denuncia di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati; in parte richiama un’ipotesi di carenza motivazionale, rispetto alla quale si devono richiamare le osservazioni svolte a proposito del motivo precedente. Anche l’unica osservazione univoca contenuta, inerente al ruolo dei principi espressi dallo Statuto del contribuente, risulta inconferente rispetto al caso, poiché nella specie si discute dell’eventuale illegittimità costituzionale della norma, o del suo contrasto con la disciplina unionale, e non della scelta di una interpretazione della norma che sia costituzionalmente orientata rispetto ad altre che tali non sono. Tra l’altro interpretazione che neppure è oggetto di allegazione, e di una norma che, sotto i profili denunciati, ha superato il vaglio di manifesta infondatezza della denunciata contrarietà a Costituzione e di insussistenza dei presupposti per la relativa disapplicazione ai sensi della disciplina unionale. 6. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese per la ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle spese, che l