CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 11983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vienna avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 11 febbraio 2022 la Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'Autorità giudiziaria tedesca in relazione al mandato di arresto europeo processuale emesso dalla Pretura di Regensburg per i reati di sequestro di persona, usurpazione di titoli e minaccia, ivi commessi in data 26 ottobre 2019, limitatamente ai due titoli riportati nel m.a.e. 2. Avverso la richiamata decisione, nonché nei confronti dell'ordinanza in pari data pronunciata dalla Corte d'appello, con la quale è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza appena emessa, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo violazioni di legge per la lesione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 177, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., 17, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, relativamente all'intervento e all'assistenza tecnica della persona richiesta in consegna, avendo la Corte distrettuale pronunciato la sentenza qui impugnata senza confrontarsi con le richieste, formulate sia dal Procuratore generale di udienza che dalla difesa, di acquisizione presso altre Autorità della documentazione relativa al suo inserimento in un programma di protezione di testimoni da parte dell'Austria, e senza ascoltare le predette parti, né il Perica, riguardo all'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna. 2.1. Con un secondo motivo si deducono analoghe violazioni di legge con riferimento all'ordinanza emessa dalla Corte d'appello sull'eccezione di nullità della sentenza in pari data pronunciata, atteso che le richieste formulate dalle parti prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio si inserivano nella sub- procedura di cui all'art. 16, comma 3, legge cit., con la conseguenza che essa avrebbe dovuto prima pronunziarsi in merito alla richiesta di acquisizione della documentazione relativa al programma di protezione e successivamente, nella medesima udienza o in altra di rinvio, sentire le parti ed il Perica, comparso in udienza, sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna. 2.2. Con un terzo motivo si censurano violazioni di legge in relazione agli artt. 51, 55, 59, quarto comma, cod. pen., 383 cod. proc. pen., 7, comma 1, legge cit., per avere la Corte d'appello ritenuto la sussistenza della doppia punibilità per i fatti oggetto del m.a.e., senza verificare se gli stessi fossero punibili anche in Italia con riferimento ai su indicati parametri normativi. Si pone altresì in evidenza, sotto tale profilo, che è stata depositata, in occasione dell'udienza celebrata dinanzi alla Corte d'appello, documentazione relativa ad un fatto analogo a quello oggetto della richiesta di consegna da parte dell'Autorità tedesca: fatto, questo, avvenuto sul territorio italiano, per il quale il Perica non è stato tuttavia sottoposto ad alcun procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.2. I primi due motivi di ricorso vanno congiuntamente esaminati, poiché incentrati su profili di doglianza comuni e fra loro strettamente connessi. 2.1. La richiesta di informazioni ed accertamenti integrativi di cui all'art. 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, così come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, consente alla Corte d'appello di svolgere, ex officio o su sollecitazione di parte, un'opportuna verifica preliminare in relazione alla completezza ed esaustività del materiale informativo trasmesso dalle Autorità di emissione, al fine di pervenire cognita causa all'adozione della decisione sulla richiesta di esecuzione del nn.a.e., senza introdurre alcuna sub-procedura incidentale contrassegnata da termini, forme e modelli decisori autonomi rispetto ai tempi e alla definizione della procedura di consegna nella cui dinamica funzionale s'inserisce l'eventuale attivazione di siffatto, discrezionale, strumento operativo affidato al prudente apprezzamento dell'organo procedente in sede passiva. Un eventuale ritardo nell'evasione della richiesta, infatti, non costituisce causa ostativa al vaglio delibativo e alla successiva decisione della Corte d'appello. Invero, la procedura passiva di consegna non prevede, al riguardo, alcuna fase incidentale autonoma e pregiudiziale, sicché la decisione relativa alla consegna ben può statuire congiuntamente — come avvenuto nel caso in esame - sui profili inerenti alla eventuale richiesta integrativa e alla richiesta di esecuzione del m.a.e. 2.2. La Corte distrettuale, inoltre, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, si è confrontata con le richieste - formulate da entrambe le parti - di acquisizione della documentazione relativa al prospettato suo inserimento in un programma di protezione di testimoni da parte dell'Austria e ha correttamente ritenuto che l'oggetto delle richieste non risultava assistito da adeguati riscontri, né da congrui elementi sintomatici a sostegno della ricorrenza di un effettivo pericolo di vita nello Stato richiedente, soggiungendo che lo Stato di emissione, peraltro, è diverso da quello nel quale il ricorrente avrebbe beneficiato della protezione. V'è da osservare, poi, che la richiesta di informazioni o accertamenti integrativi non può avere un carattere meramente esplorativo, né risultare genericamente delimitata nel suo oggetto, ma deve essere specificamente formulata e assistita da congrue allegazioni volte a dimostrarne la necessità (cfr. gli artt. 16, comma 2 e 17, comma 2-bis legge cit.) e la funzionalità nella prospettiva della decisione da adottare all'esito della procedura di consegna. Nel caso in esame, peraltro, l'eventuale sussistenza di un programma di protezione attivato da un Paese estero in favore della persona richiesta in consegna non costituisce, di per sé, una condizione ostativa alla consegna, né di tale programma di protezione è stata specificamente prospettata l'eventuale incidenza ai fini e nella prospettiva, in questa Sede solo genericamente enunciati, dell'esistenza di una immunità o di un privilegio che siano in effetti "riconosciuti dall'ordinamento italiano", così come previsto dall'art. 17, comma 3, legge cit., in relazione all'intero quadro delle pertinenti condizioni a tal fine espressamente contemplate dall'art. 20, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002. Ne discende, conseguentemente, fatto salvo quanto più avanti si dirà (v., infra, il par. 3), l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 3. Fondato, di contro, deve ritenersi l'ulteriore profilo di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso, per quel che attiene all'incompleta attuazione del contraddittorio fra le parti in ordine all'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna. Risulta dal verbale di udienza che le parti hanno illustrato le rispettive argomentazioni in merito alla richiamata richiesta di informazioni e che la difesa ha depositato documentazione relativa sia all'ipotizzato radicamento quinquennale del ricorrente in Italia (profilo, questo, non devoluto alla cognizione di questa Suprema Corte), sia ad un procedimento penale instaurato dinanzi alle Autorità del nostro Paese riguardo a un fatto di reato precedentemente verificatosi nel territorio italiano, dal quale emergerebbe la circostanza che l'odierno ricorrente avrebbe sventato una rapina. Risulta altresì dal suddetto verbale che la difesa ha introdotto il tema della condizione ostativa relativa alla doppia punibilità: argomento, questo, successivamente enucleato nel terzo motivo dell'atto di ricorso. Non risulta, tuttavia, che le parti, al di là del contraddittorio sviluppatosi con specifico riguardo alle questioni oggetto della richiesta di informazioni ed accertamenti integrativi, siano state invitate ad esporre le rispettive argomentazioni sugli ulteriori temi in udienza prospettati e a concludere, di conseguenza, sull'intero quadro delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, né risulta che l'interessato, pur comparso in udienza, sia stato invitato a rendere eventuali dichiarazioni. L'art. 17, comma 1, legge cit. stabilisce che la Corte d'appello decide sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna con sentenza emessa all'esito di una procedura in forma camerale, dopo aver sentito il Procuratore generale, il difensore e, se compare, come avvenuto nel caso in esame, la persona richiesta in consegna.La Corte d'appello, pertanto, può decidere sulla esecuzione del m.a.e. solo all'esito di un'udienza camerale in cui il contraddittorio tecnico tra le parti sia stato pienamente ed effettivamente assicurato. Ne discende che, limitatamente al su esposto profilo di doglianza, il ricorso deve essere accolto con le connesse statuizioni decisorie di seguito meglio precisate, rigettandosi nel resto i primi due motivi di ricorso. Logicamente assorbita deve di contro ritenersi, allo stato, la doglianza oggetto del terzo motivo di ricorso. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché elimini il vizio su rilevato uniformandosi ai principi in questa Sede stabiliti. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della