Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2023

Cassazione n. 03874/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13040/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO dell’INTERNO, QUESTURA di MILANO -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE MILANO n. 19612/2023 depositata il24/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con decreto del 24 maggio 2023, comunicato nella stessa data, il Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento di trattenimento ex art. 6, comma 3, del D.lgs n.142/2015 presso il CPR di Milano di [OSCURATO:PERSONA], cittadino dal Perù, emesso dal Questore di Milano il 20 maggio 2023, notificato all’Ortiz in pari data alle ore 12,00 e trasmesso al Tribunale per la convalida il 22 maggio 2023.

Segnatamente, Ortiz, già destinatario di un decreto di espulsione in data 16 maggio 2023 e di contestuale trattenimento convalidato dal Giudice di pace, in data 18 maggio 2023, nel corso del trattenimento presso il CPR mentre si trovava dinanzi al Giudice di pace per la convalida, aveva presentato domanda di protezione internazionale ed il Questore di Milano aveva adottato il nuovo provvedimento di trattenimento in data 20 maggio 2023 ex art.6, comma 3, del d.lgs. n.142/2015 ritenendo strumentale la domanda, oggetto del presente giudizio di convalida.

Il Tribunale con il provvedimento in esame ha respinto l’eccezione di tardività della richiesta di convalida sollevata dal cittadino straniero ed ha convalidato il trattenimento ex art. 6, comma 3 e comma 5, del D.lgs n.142/2015, ritenendo che la domanda di protezione internazionale presentata da Ortiz il 18 maggio 2023, mentre era trattenuto presso il CPR, fosse strumentale allo scopo di ritardare il rimpatrio nel Paese di origine.

Avverso il suddetto provvedimento, Ortiz ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell'Interno, che sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Il ricorrente fonda le sue doglianze sulla circostanza che egli ebbe a manifestare la sua intenzione di richiedere asilo politico nel corso dell’udienza di convalida avanti il Giudice di pace alle ore 11.00 del 18 maggio 2023.

Da ciò deduce che, a suo parere, la Questura di Milano avrebbe dovuto trasmettere entro 48 ore il provvedimento di trattenimento all’autorità giudiziaria secondo la seguente scansione temporale: -manifestazione volontà di richiesta asilo politico ore 10.45 alle ore 11.00 di giovedì 18 maggio 2023 - comunicazione entro 48 ore all’autorità giudiziaria: quindi entro 10.45-11.00 del sabato 20 maggio 2023 - convalida autorità giudiziaria 48 ore successive, quindi convalida entro 10.45-11-00 del lunedì 22 maggio 2023.

Sostiene che la richiesta di convalida del trattenimento trasmessa dal Questore il 22 maggio 2023 ad ore 11.42 al Tribunale di Milano era, dunque, tardiva ai sensi dell’art. 14 D.lvo 286/98 (richiamato dall’art. 6 del d.lvo 286/98) e così l’udienza di convalida del trattenimento che venne fissata (e poi celebrata) il mercoledì 24 maggio 2023. 2.2.-In merito a tali circostanze il ricorrente, con il primo motivo, in via preliminare avanza la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 6 comma 5 e ss d.lgs 52/15 per violazione degli artt. 2 comma 1 lettera A e art. 2 comma 2, d.lgs 142/15 di attuazione della direttiva 2013/33/UE, dell’art. 14 del d.lgs 186/98 richiamato dall’art. 6 del d.lgs 142/15, art. 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le 48 ore per la trasmissione del provvedimento di convalida all’autorità giudiziaria decorrono dal momento in cui il richiedente asilo ha manifestato la propria volontà. 2.3.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, sempre con riferimento alle medesime circostanze, la violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 2 comma 1 lettera A, d.lgs 142/15. 3.-Il ricorso è infondato e va rigettato.

3.1. -Innanzi tutto va osservato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2023 ha, da poco, esaminato la questione di costituzionalità sollevata in relazione all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all’art. 13 Cost., nella parte in cui tale norma – richiamando la disciplina dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per la convalida del provvedimento che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone il trattenimento del soggetto richiedente già trattenuto – non ha previsto che il termine di quarantotto ore per investire l’autorità giudiziaria del controllo sul provvedimento di trattenimento decorra dall’acquisizione della qualità di “richiedente” in capo al trattenuto, ma dal successivo decreto di trattenimento del Questore, con conseguente decisione d’inammissibilità.

3.2. –Il secondo motivo è infondato e va respinto, alla luce delle puntuali considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n.212/2023.

3.1. Occorre ricordare che, per l'ordinamento interno, il trattenimento amministrativo dello straniero, sia esso disposto dal d.lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, che ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015, art. 6, costituisce misura che, come ricordato ripetutamente dalla Corte costituzionale, determina l'assoggettamento fisico all'altrui potere, indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale protetta dall'art. 13 Cost., poiché l'autorità competente, avvalendosi della forza pubblica adotta misure che impediscono di abbandonare il luogo (cfr.

Corte Cost. n. 105/2001, n. 127/2022, n.212/2023).

A ciò si aggiunga che il quadro normativo nazionale di riferimento - che involge l'applicazione coordinata delle disposizioni riguardanti la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero già destinatario della misura del trattenimento d.lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14 e del possibile trattenimento disposto d.lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6 - deve essere interpretato all a luce del generale principio giurisprudenziale dell'interpretazione conforme (cfr.

Corte di giustizia, sent. 24 giugno 2010, causa C-98/09, Sorge, punto 53 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali; nonché. da ultimo, sent. 24 gennaio 2012 causa C-282/10, [OSCURATO:PERSONA]) e del principio di leale collaborazione (4.3.

TU.E.).

La delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge, infatti, chiaramente anche dalla giurisprudenza unionale (cfr. Cass. n. 504/2023), la quale ha non solo ribadito che il trattenimento e la proroga del trattenimento dello straniero sono assimilabili a detenzione, ma ha anche di recente chiarito che l'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiornoirregolare, dell'art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell'Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, finanche sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, cause C-704/20 e C-39/21).

3.3. –Ciò posto, sul piano normativo è opportuno rammentare, ai sensi del d.lgs. 18/08/2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”,che «1.

Ai fini del presente decreto s'intende per: a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;» (art. 2, comma 1, lett.a)e che le misure di accoglienza di cui al detto decreto si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale (art. 2 c. 2).

L’art. 6 del d.lgs. n.142/2015, significativamente titolettato “trattenimento”, stabilisce al comma 1 che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e disciplina al comma 2, le ipotesi in cui il trattenimento del richiedente è consentito, ipotesi che non rilevano nel caso in esame.

In sintesi, il richiedente è tale anche ove abbia manifestato solo la volontà di richiedere la protezione internazionale e non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda. 3.4.-Fatta questa doverosa premessa, va verificato se il caso in esame ricada o meno nell’ambito di applicazione dell’art.6, commi 1 e 2, in quanto il richiedente Ortiz, al momento in cui manifestò la volontà di richiedere la protezione, era già trattenuto presso il CPR in base ad un titolo valido ed efficace, a seguito dell’adozione del provvedimento espulsivo nei suoi confronti e del successivo provvedimento di trattenimento ritualmente convalidato dal Giudice di pace. 3.5.-Ebbene, questa fattispecie trova la sua autonoma disciplina al comma 3 dell’art.6 del d.lgs n.142/2015, che recita «3.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.».

É evidente, in ragione del tenore letterale della formula utilizzata “rimane nel centro”, che il legislatore in questa particolare fattispecie ha voluto evidenziare la peculiarità della stessa, nella quale il soggetto legittimamente trattenuto assume anche la posizione di richiedente ed esprimerein maniera plastica e concreta la previsione della continuità tra il trattenimento già in corso (funzionale all’esecuzione del decreto espulsivo) e ed il trattenimento possibile in ragione del differente titolo costituito dalla presentazione di una domanda di protezione che risulti pretestuosa perché «presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione». 3.6.- Pertanto, il comma 3 dell’art.6 mette in luce la concatenazione senza soluzione di continuità della condizione di sottoposto al trattenimento del cittadino straniero; chiarisce che questa ricorre pur a fronte della successione di differenti titoli di trattenimento e che ciò non esclude affatto la necessità di un provvedimento questorile di trattenimento ad hoc – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente -, anzi lo richiede atteso il carattere restrittivo del trattenimento e la specifica motivazione che deve assistere la misura ed il provvedimento va, invero, adottato secondo le disposizioni generali dettate al comma 5, applicabili in maniera coordinata a tutte le ipotesi disciplinate dall’art.6 del d.lgs. n.142/2015.

Il successivo comma 5 dell’art.6, come anticipato, detta le modalità di adozione dei provvedimenti di trattenimento o di proroga da parte del questore per tutte le ipotesi disciplinate dal comma 6, fissando l’utilizzo della forma scritta, l’obbligo della motivazione e delle informazioni atte a garantire l’esercizio del diritto di difesa; stabilisce, quindi, che è competente alla convalida il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; prevede, infine, per quanto compatibile, l’applicabilità dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo

14. In relazione alla fattispecie in esame, rileva specificamente l’ultima parte del comma 5, ove è stabilito «Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda»: in tal modo viene formulato un espresso richiamo al procedimento di convalida del trattenimento specifico per questa fattispecie e viene fissato un proprio termine massimo di trattenimento di ulteriori sessanta giorni. 3.7.- Sul punto si è soffermata la Corte costituzionale con la sentenza n.212/2023, ove, nello svolgere la esegesi normativa, ha puntualizzato che il provvedimento di trattenimento o di proroga del Questore va adottato anche nel caso in esame, atteso che questa disciplina, laddove prevede che il richiedente già sottoposto a trattenimento “rimane nel centro”, incide sulla libertà personale, ed ha svolto le seguenti efficaci considerazioni «Si tratta di una norma (art.5, comma 5, ultima parte, del d.lgs. n.142/2015) che contempla specificamente la fattispecie del giudizioa quo, in cui si discute di un richiedente asilo che, al momento della domanda, si trovava già trattenuto presso un centro di permanenza per i rimpatri….

Il rimettente ha perciò omesso di considerare proprio la porzione normativa della disposizione censurata che è rivolta a disciplinare la scansione procedimentale e temporale del giudizio di convalida, in accordo alla struttura che ad esso conferisce direttamente l’art. 13, terzo comma, Cost., quando si tratta di convalidare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale emessi dall’autorità di pubblica sicurezza.

In base a tale previsione costituzionale, infatti, la convalida deve intervenire entro un termine che non può che decorrere dalla data di adozione del provvedimento, posto che quest’ultimo ne costituisce l’oggetto.

Al di fuori di tale ipotesi, restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell’habeascorpus e originano, innanzi al giudice competente, un’azione volta all’accertamento di simile lesione e all’immediato ripristino dello stato di libertà.» La Corte costituzionale ha quindi chiarito che l’ultimo periodo dell’art.6, comma 5, si premura, di stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (e, dunque, effetto di un primo provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza già convalidato) sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla ulteriore convalida, che ne può permettere la protrazione per un massimo di altri sessanta giorni.

Ha, infine, affermato «Il giudice al quale spetti la competenza a verificare la sussistenza o la persistenza di un legittimo titolo restrittivo della libertà personale dello straniero già trattenuto non può, pertanto, che confrontarsi con tale previsione normativa, con la quale il legislatore ha inteso disciplinare lostatus libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso.

Se, infatti, da un lato la norma non permette all’autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo (che nella prassi può durare a lungo, sebbene ciò non sia accaduto nel caso oggetto del giudizio principale), dall’altro lato resta integro il potere del giudice non certo di disapplicarla (come accadrebbe se, nonostante tale previsione, si ritenesse cessata l’efficacia del primo provvedimento restrittivo, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale), ma, invece, di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte.». 3.8.- Ne consegue che, nel caso in cui il cittadino straniero legittimamente sottoposto a trattenimento ex art. 14 del d.lgs. 286/1998 manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, il questore, ove ravvisi che la domanda è stata «presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione», deve adottare uno specifico provvedimento di trattenimento ex art.6, commi 3 e 5, del d.lgs n.142/2015, che si pone in diretta continuità con il precedente provvedimento restrittivo convalidato dal Giudice di pace ex art. 14 del d.lgs. 286/1998, la cui legittimità ed efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall’art.6 del d.lgs. n.142/2015, provvedimento che va trasmesso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, competente per la convalida, in applicazione, per quanto compatibile,dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14, così come previsto dall’art.6, comma 5, del d.lgs. n.148/2015. 3.9.-La censura è, quindi, infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6, comma3, citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato.

Quanto al periodo di trattenimento intercorso dal 18 maggio 2023 (data della manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale) al 20 maggio 2023 (data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato) lo stesso, alla luce delle puntualizzazioni della Corte costituzionale, trovava titolo nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura convalidato dal Giudice di Pace in data 18 maggio 2023 e la scansione temp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13040/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO dell’INTERNO, QUESTURA di MILANO -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE MILANO n. 19612/2023 depositata il24/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con decreto del 24 maggio 2023, comunicato nella stessa data, il Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento di trattenimento ex art. 6, comma 3, del D.lgs n.142/2015 presso il CPR di Milano di [OSCURATO:PERSONA], cittadino dal Perù, emesso dal Questore di Milano il 20 maggio 2023, notificato all’Ortiz in pari data alle ore 12,00 e trasmesso al Tribunale per la convalida il 22 maggio 2023. Segnatamente, Ortiz, già destinatario di un decreto di espulsione in data 16 maggio 2023 e di contestuale trattenimento convalidato dal Giudice di pace, in data 18 maggio 2023, nel corso del trattenimento presso il CPR mentre si trovava dinanzi al Giudice di pace per la convalida, aveva presentato domanda di protezione internazionale ed il Questore di Milano aveva adottato il nuovo provvedimento di trattenimento in data 20 maggio 2023 ex art.6, comma 3, del d.lgs. n.142/2015 ritenendo strumentale la domanda, oggetto del presente giudizio di convalida. Il Tribunale con il provvedimento in esame ha respinto l’eccezione di tardività della richiesta di convalida sollevata dal cittadino straniero ed ha convalidato il trattenimento ex art. 6, comma 3 e comma 5, del D.lgs n.142/2015, ritenendo che la domanda di protezione internazionale presentata da Ortiz il 18 maggio 2023, mentre era trattenuto presso il CPR, fosse strumentale allo scopo di ritardare il rimpatrio nel Paese di origine. Avverso il suddetto provvedimento, Ortiz ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell'Interno, che sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.- Il ricorrente fonda le sue doglianze sulla circostanza che egli ebbe a manifestare la sua intenzione di richiedere asilo politico nel corso dell’udienza di convalida avanti il Giudice di pace alle ore 11.00 del 18 maggio 2023. Da ciò deduce che, a suo parere, la Questura di Milano avrebbe dovuto trasmettere entro 48 ore il provvedimento di trattenimento all’autorità giudiziaria secondo la seguente scansione temporale: -manifestazione volontà di richiesta asilo politico ore 10.45 alle ore 11.00 di giovedì 18 maggio 2023 - comunicazione entro 48 ore all’autorità giudiziaria: quindi entro 10.45-11.00 del sabato 20 maggio 2023 - convalida autorità giudiziaria 48 ore successive, quindi convalida entro 10.45-11-00 del lunedì 22 maggio 2023. Sostiene che la richiesta di convalida del trattenimento trasmessa dal Questore il 22 maggio 2023 ad ore 11.42 al Tribunale di Milano era, dunque, tardiva ai sensi dell’art. 14 D.lvo 286/98 (richiamato dall’art. 6 del d.lvo 286/98) e così l’udienza di convalida del trattenimento che venne fissata (e poi celebrata) il mercoledì 24 maggio 2023. 2.2.-In merito a tali circostanze il ricorrente, con il primo motivo, in via preliminare avanza la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 6 comma 5 e ss d.lgs 52/15 per violazione degli artt. 2 comma 1 lettera A e art. 2 comma 2, d.lgs 142/15 di attuazione della direttiva 2013/33/UE, dell’art. 14 del d.lgs 186/98 richiamato dall’art. 6 del d.lgs 142/15, art. 13 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le 48 ore per la trasmissione del provvedimento di convalida all’autorità giudiziaria decorrono dal momento in cui il richiedente asilo ha manifestato la propria volontà. 2.3.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, sempre con riferimento alle medesime circostanze, la violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 2 comma 1 lettera A, d.lgs 142/15. 3.-Il ricorso è infondato e va rigettato. 3.1. -Innanzi tutto va osservato che la Corte costituzionale con la sentenza n. 212/2023 ha, da poco, esaminato la questione di costituzionalità sollevata in relazione all’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, in riferimento all’art. 13 Cost., nella parte in cui tale norma – richiamando la disciplina dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, per la convalida del provvedimento che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone il trattenimento del soggetto richiedente già trattenuto – non ha previsto che il termine di quarantotto ore per investire l’autorità giudiziaria del controllo sul provvedimento di trattenimento decorra dall’acquisizione della qualità di “richiedente” in capo al trattenuto, ma dal successivo decreto di trattenimento del Questore, con conseguente decisione d’inammissibilità. 3.2. –Il secondo motivo è infondato e va respinto, alla luce delle puntuali considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n.212/2023. 3.1. Occorre ricordare che, per l'ordinamento interno, il trattenimento amministrativo dello straniero, sia esso disposto dal d.lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, che ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015, art. 6, costituisce misura che, come ricordato ripetutamente dalla Corte costituzionale, determina l'assoggettamento fisico all'altrui potere, indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale protetta dall'art. 13 Cost., poiché l'autorità competente, avvalendosi della forza pubblica adotta misure che impediscono di abbandonare il luogo (cfr. Corte Cost. n. 105/2001, n. 127/2022, n.212/2023). A ciò si aggiunga che il quadro normativo nazionale di riferimento - che involge l'applicazione coordinata delle disposizioni riguardanti la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero già destinatario della misura del trattenimento d.lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14 e del possibile trattenimento disposto d.lgs. n. 142 del 2015, ex art. 6 - deve essere interpretato all a luce del generale principio giurisprudenziale dell'interpretazione conforme (cfr. Corte di giustizia, sent. 24 giugno 2010, causa C-98/09, Sorge, punto 53 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali; nonché. da ultimo, sent. 24 gennaio 2012 causa C-282/10, [OSCURATO:PERSONA]) e del principio di leale collaborazione (4.3. TU.E.). La delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge, infatti, chiaramente anche dalla giurisprudenza unionale (cfr. Cass. n. 504/2023), la quale ha non solo ribadito che il trattenimento e la proroga del trattenimento dello straniero sono assimilabili a detenzione, ma ha anche di recente chiarito che l'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiornoirregolare, dell'art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell'Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, finanche sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, cause C-704/20 e C-39/21). 3.3. –Ciò posto, sul piano normativo è opportuno rammentare, ai sensi del d.lgs. 18/08/2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”,che «1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione;» (art. 2, comma 1, lett.a)e che le misure di accoglienza di cui al detto decreto si applicano dal momento della manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale (art. 2 c. 2). L’art. 6 del d.lgs. n.142/2015, significativamente titolettato “trattenimento”, stabilisce al comma 1 che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e disciplina al comma 2, le ipotesi in cui il trattenimento del richiedente è consentito, ipotesi che non rilevano nel caso in esame. In sintesi, il richiedente è tale anche ove abbia manifestato solo la volontà di richiedere la protezione internazionale e non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda. 3.4.-Fatta questa doverosa premessa, va verificato se il caso in esame ricada o meno nell’ambito di applicazione dell’art.6, commi 1 e 2, in quanto il richiedente Ortiz, al momento in cui manifestò la volontà di richiedere la protezione, era già trattenuto presso il CPR in base ad un titolo valido ed efficace, a seguito dell’adozione del provvedimento espulsivo nei suoi confronti e del successivo provvedimento di trattenimento ritualmente convalidato dal Giudice di pace. 3.5.-Ebbene, questa fattispecie trova la sua autonoma disciplina al comma 3 dell’art.6 del d.lgs n.142/2015, che recita «3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.». É evidente, in ragione del tenore letterale della formula utilizzata “rimane nel centro”, che il legislatore in questa particolare fattispecie ha voluto evidenziare la peculiarità della stessa, nella quale il soggetto legittimamente trattenuto assume anche la posizione di richiedente ed esprimerein maniera plastica e concreta la previsione della continuità tra il trattenimento già in corso (funzionale all’esecuzione del decreto espulsivo) e ed il trattenimento possibile in ragione del differente titolo costituito dalla presentazione di una domanda di protezione che risulti pretestuosa perché «presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione». 3.6.- Pertanto, il comma 3 dell’art.6 mette in luce la concatenazione senza soluzione di continuità della condizione di sottoposto al trattenimento del cittadino straniero; chiarisce che questa ricorre pur a fronte della successione di differenti titoli di trattenimento e che ciò non esclude affatto la necessità di un provvedimento questorile di trattenimento ad hoc – a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente -, anzi lo richiede atteso il carattere restrittivo del trattenimento e la specifica motivazione che deve assistere la misura ed il provvedimento va, invero, adottato secondo le disposizioni generali dettate al comma 5, applicabili in maniera coordinata a tutte le ipotesi disciplinate dall’art.6 del d.lgs. n.142/2015. Il successivo comma 5 dell’art.6, come anticipato, detta le modalità di adozione dei provvedimenti di trattenimento o di proroga da parte del questore per tutte le ipotesi disciplinate dal comma 6, fissando l’utilizzo della forma scritta, l’obbligo della motivazione e delle informazioni atte a garantire l’esercizio del diritto di difesa; stabilisce, quindi, che è competente alla convalida il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; prevede, infine, per quanto compatibile, l’applicabilità dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. In relazione alla fattispecie in esame, rileva specificamente l’ultima parte del comma 5, ove è stabilito «Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda»: in tal modo viene formulato un espresso richiamo al procedimento di convalida del trattenimento specifico per questa fattispecie e viene fissato un proprio termine massimo di trattenimento di ulteriori sessanta giorni. 3.7.- Sul punto si è soffermata la Corte costituzionale con la sentenza n.212/2023, ove, nello svolgere la esegesi normativa, ha puntualizzato che il provvedimento di trattenimento o di proroga del Questore va adottato anche nel caso in esame, atteso che questa disciplina, laddove prevede che il richiedente già sottoposto a trattenimento “rimane nel centro”, incide sulla libertà personale, ed ha svolto le seguenti efficaci considerazioni «Si tratta di una norma (art.5, comma 5, ultima parte, del d.lgs. n.142/2015) che contempla specificamente la fattispecie del giudizioa quo, in cui si discute di un richiedente asilo che, al momento della domanda, si trovava già trattenuto presso un centro di permanenza per i rimpatri…. Il rimettente ha perciò omesso di considerare proprio la porzione normativa della disposizione censurata che è rivolta a disciplinare la scansione procedimentale e temporale del giudizio di convalida, in accordo alla struttura che ad esso conferisce direttamente l’art. 13, terzo comma, Cost., quando si tratta di convalidare provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale emessi dall’autorità di pubblica sicurezza. In base a tale previsione costituzionale, infatti, la convalida deve intervenire entro un termine che non può che decorrere dalla data di adozione del provvedimento, posto che quest’ultimo ne costituisce l’oggetto. Al di fuori di tale ipotesi, restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell’habeascorpus e originano, innanzi al giudice competente, un’azione volta all’accertamento di simile lesione e all’immediato ripristino dello stato di libertà.» La Corte costituzionale ha quindi chiarito che l’ultimo periodo dell’art.6, comma 5, si premura, di stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (e, dunque, effetto di un primo provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza già convalidato) sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla ulteriore convalida, che ne può permettere la protrazione per un massimo di altri sessanta giorni. Ha, infine, affermato «Il giudice al quale spetti la competenza a verificare la sussistenza o la persistenza di un legittimo titolo restrittivo della libertà personale dello straniero già trattenuto non può, pertanto, che confrontarsi con tale previsione normativa, con la quale il legislatore ha inteso disciplinare lostatus libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso. Se, infatti, da un lato la norma non permette all’autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo (che nella prassi può durare a lungo, sebbene ciò non sia accaduto nel caso oggetto del giudizio principale), dall’altro lato resta integro il potere del giudice non certo di disapplicarla (come accadrebbe se, nonostante tale previsione, si ritenesse cessata l’efficacia del primo provvedimento restrittivo, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale), ma, invece, di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte.». 3.8.- Ne consegue che, nel caso in cui il cittadino straniero legittimamente sottoposto a trattenimento ex art. 14 del d.lgs. 286/1998 manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, il questore, ove ravvisi che la domanda è stata «presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione», deve adottare uno specifico provvedimento di trattenimento ex art.6, commi 3 e 5, del d.lgs n.142/2015, che si pone in diretta continuità con il precedente provvedimento restrittivo convalidato dal Giudice di pace ex art. 14 del d.lgs. 286/1998, la cui legittimità ed efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall’art.6 del d.lgs. n.142/2015, provvedimento che va trasmesso al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, competente per la convalida, in applicazione, per quanto compatibile,dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14, così come previsto dall’art.6, comma 5, del d.lgs. n.148/2015. 3.9.-La censura è, quindi, infondata, poiché il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6, comma3, citato non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto provvedimento restrittivo, e nella specie non è in contestazione il fatto, accertato dal Tribunale, che detto ultimo termine sia stato rispettato. Quanto al periodo di trattenimento intercorso dal 18 maggio 2023 (data della manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale) al 20 maggio 2023 (data di adozione del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6 citato) lo stesso, alla luce delle puntualizzazioni della Corte costituzionale, trovava titolo nel precedente provvedimento di trattenimento della Questura convalidato dal Giudice di Pace in data 18 maggio 2023 e la scansione temp
Decreto Cassazione n. 03874/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris