CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 12506/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 461/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 5903/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12506/2025 Roma, lì, 01/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 dicembre 2024 il Tribunale di Roma – per quel che qui rileva – ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria da operazioni dolose a lui contestati. 2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione in ordine all’apprezzamento degli elementi a carico del Cardamone. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti. Difatti, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa – peraltro, in maniera del tutto assertiva – ha invece devoluto il vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità dell’imputato. L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.). 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli