CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 24256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1964 s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], nonché di LuciaNocera in proprio, in persona del curatore fallimentare, rappresentati edifesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 53/2025 depositatail 24/6/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/7/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/20261. — Con sentenza del 4.11.2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, su istanza del curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione (avv. [OSCURATO:PERSONA]Aiello), aperto il 18.11.2020, hadichiarato, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l.fall., il fallimento della cd.supersocietà di fatto tra la predetta società nonché la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., giàEllenne Wellness di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), anch’essa dichiarata fallita indata 1.4.2022 (curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA]) e LuciaNocera, nonché il Fallimento di quest’ultima in ripercussione ex art. 147,comma 1, l.fall., rigettando invece l’analoga domanda di fallimento diDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente fratello emadre di [OSCURATO:PERSONA]). Al giudizio di primo grado non sono statechiamate a partecipare [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante ilcreditore istante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e CarolinaComes (creditori istanti), ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha poi notificato il reclamoex art. 18 l.fall., senza che esse si siano costituite in giudizio.1.1. — In particolare, il tribunale ha accertato che: a) fino al3.1.2020, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata «partecipata edamministrata da membri della famiglia Nocera», tra i quali v’era ancheLucia Nocera, titolare, a partire dal 2010, di una quota pari a 2/9 delcapitale sociale; b) [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte fino all’8.4.2019 anchedella compagine sociale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., poitrasformatasi in [OSCURATO:PERSONA] 1964 s.r.l.; c) le due società suddetteavevano svolto la propria attività d’impresa «nello stesso locale» edutilizzando «le stesse insegne», quanto meno a partire dal 21.3.2016,data in cui la prima aveva ceduto alla seconda il «ramo d’aziendacostituito dall’esercizio commerciale corrente nel Comune di Caserta, ViaTurati numeri 47/51, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di articolidi profumeria, articoli per l’igiene della persona e della casa, articoli dipelletteria e bijoutteria»; d) il prezzo di tale cessione non risultavaintegralmente pagato dalla società cessionaria alla società cedente; e)Numero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/2026Lucia Nocera non aveva fornito «una giustificazione causale dei numerosigiroconti tra le due società, effettuati dopo la cessione di azienda e nelperiodo in cui era in carica [quale amministratrice della Ellenne WellnessS.A.S.; ndr], provati dal libro giornale» della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; f)[OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nel periodo in cui era stata amministrata da LuciaNocera, aveva pagato anche i debiti nei confronti di fornitori di [OSCURATO:SOCIETA]. che non s’era accollata con il contratto di cessione delsuddetto ramo d’azienda; g) v’era la prova documentale che [OSCURATO:PERSONA] effettuato dei versamenti di denaro contante di importo mensileparticolarmente elevato sul conto corrente bancario di [OSCURATO:PERSONA], inconcomitanza con i pagamenti da parte di quest’ultima delle rate delcorrispettivo della cessione del ramo d’azienda o dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di suoi fornitori; h) in data 8.4.2019 LuciaNocera aveva inspiegabilmente donato alla madre la propria quota dipartecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sebbene, all’epoca, secondoquanto da lei stessa dichiarato, la società non fosse in stato di decozione,ma avesse ricavi tanto cospicui da consentirle di effettuare i suddettiversamenti di denaro contante; i) la stessa [OSCURATO:PERSONA] inoltre: 1) avevamesso gratuitamente a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., anche dopoessere formalmente uscita da tale società, i locali in cui questa eProfumerie [OSCURATO:SOCIETA]. esercitavano l’attività d’impresa; 2) avevaacquistato un’autovettura da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza pagarne ilprezzo; 3) aveva garantito i debiti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. derivanti daun mutuo a questa concesso da Unicredit per l’importo di € 500.000,00consentendo altresì l’iscrizione di un’ipoteca su un proprio immobile, erilasciato una fideiussione per l’importo di € 135.000,00 a garanzia deidebiti della medesima società verso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; 4)il 16.2.2022 aveva inserito un post su Facebook nel quale si riferiva alnegozio di via Turati in Caserta indicandolo come «il mio [OSCURATO:PERSONA]»;j) nella pagina dello stesso social network intitolata «Rocco NoceraProfumerie» si poteva leggere che «la sede storica della ProfumeriaNocera (dal 1969) è a Caserta, in via Turati».Numero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/20262. — La Corte d’appello di Napoli, risolta in senso negativo (inconformità a Cass. n. 17546/2024) la questione del litisconsorzionecessario e della ipotizzata nullità del procedimento per mancataevocazione in giudizio dei creditori istanti, ha rigettato i quattro motivi direclamo proposti da [OSCURATO:PERSONA].2.1. — In particolare (e tra l’altro):– ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 10 l.fall. (posto che al4.11.2024 era decorso più di un anno dal 18.11.2020, data di fallimento diProfumerie [OSCURATO:SOCIETA]., con asserita estinzione della suddetta società,cessazione dell’attività di impresa e cessazione della sua qualità di socia),sul rilievo che «né il fallimento né l’eventualmente conseguentecessazione dell’attività imprenditoriale del socio (in senso verticale) di unasocietà di persone, come quella ritenuta esistente e dichiarata fallita con lasentenza nella specie impugnata, comportano l’estinzione (e, di per sé,nemmeno lo scioglimento) della società, bensì, ai sensi dell’art. 2288 c.c.,soltanto l’esclusione di diritto da quest’ultima del socio dichiarato fallito»;– ha ritenuto infondata la diversa lettura dei fatti data dalla reclamante,per cui «il Tribunale ha valorizzato elementi che – lungi dal dimostrarel’assunto della asserita società di fatto – dimostrano a ben vedere proprioil contrario», «ossia che nel caso in esame v’è stato un passaggiogenerazionale in un’azienda storica e nota sul territorio, fondata da RoccoNocera, avvenuto a seguito della dipartita di quest’ultimo attraversooperazioni che hanno reso possibile la divisione tra gli eredi del compendioereditario del de cuius, tra cui v’erano anche le profumerie», alla luce diuna serie di elementi (illustrati da pag. 12 a pag. 15 della sentenza) idoneia dimostrare «che tra [OSCURATO:PERSONA], la madre e la sorellaLucia e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. venne, al più tardi nel periodoimmediatamente successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA], costituita di fattouna società il cui oggetto era quello di continuare ad esercitare in comunel’attività commerciale che aveva reso il medesimo [OSCURATO:PERSONA] famoso, sfruttandone l’avviamento», ed una serie di elementi(illustrati da pag. 15 a pag. 17 della sentenza) volti a smentire la contrariaNumero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/2026tesi sostenuta dalla reclamante, secondo la quale «dopo la morte di RoccoNocera, i suoi eredi decisero di dividersene il patrimonio e dunque diproseguire separatamente l’attività commerciale che a lui facevaoriginariamente capo, anche se poi tale decisione venne di fatto attuatasolo circa sei anni dopo»;– ha ritenuto che «le risultanze istruttorie forniscono dati presuntivisufficienti per ritenere provato che l’impresa “intestata” alla [OSCURATO:SOCIETA]. e poi, dal 22.3.2016, quanto meno in parte (…) alla societàdichiarata fallita allorché era denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era, inrealtà, al più tardi a partire dal 2011, “riferibile” ad un gruppo di soggettigiuridici che ne avevano la disponibilità e la esercitavano nel loro comuneinteresse, anche grazie ai loro apporti in beni o servizi, allo scopo didividerne, non necessariamente in misura tra loro eguale, gli utili ed eracostituito dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da Domenico AntonioNocera, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiunse, al più tardi apartire dal marzo del 2016, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed infine [OSCURATO:PERSONA].r.l.), e dunque alla società che deve perciò ritenersi di fatto esistente tratali soggetti e dalla quale poi certamente uscirono: il 19.11.2020, laProfumerie [OSCURATO:SOCIETA]., poiché dichiarata fallita; il 12.4.2021, MarziaEllenne Wellness di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e prim’ancora EllenneWellness di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., pur’essa dichiarata fallita»;– ha ritenuto dubbio se dalla compagine dei soci (in senso verticale) ditale società di fatto sia uscita anche [OSCURATO:PERSONA], come potrebbe indurrea ritenere l’atto con il quale costei, l’8.4.2019, donò alla madre la propriaresidua quota di partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ma al tempostesso irrilevante, alla luce di quanto disposto dall’art. 147, comma 2,l.fall., posto che il socio (in senso verticale) di una società non iscritta nelregistro delle imprese può essere dichiarato fallito, ai sensi del comma 1,senza limiti di tempo;Numero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/2026– quanto all’insolvenza, ha precisato che sulla società di fatto «gravano,siccome ad essa giuridicamente imputabili, tutti i debiti assuntinell’esercizio dell’impresa ad essa “riferibile”, siano stati formalmentecontratti dalla prima o dalla seconda delle suddette società, entrambe lequali dichiarata fallite poiché insolventi» (Cass. 36378/2023).3. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione con ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento della supersocietà di fattoha resistito con controricorso. I restanti intimati non hanno svolto difese.Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo si denunzia violazione ed errataapplicazione degli artt. 10 e 147, comma 2, l.fall., per avere la corted’appello erroneamente ritenuto tempestiva l’iniziativa della curatelafallimentare, esercitata a settembre 2022, nonostante il termine annualepreclusivo della dichiarazione di fallimento - la cui ratio è evitare unaestensione sine die delle conseguenze giuridiche di un’attivitàimprenditoriale non più attuale - decorresse dalla dichiarazione difallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intervenuta il 18.11.2020, cheavrebbe «reso nota ai terzi la cessazione dell’attività d’impresa dellasocietà di fatto» e comportato la sua immediata estinzione, per effettodell’impossibilità giuridica dell’oggetto sociale, ex art. 2272 c.c., nonché loscioglimento del rapporto sociale con la socia [OSCURATO:PERSONA].1.1. — La censura è infondata.Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui il termine diun anno dalla cessazione dell’attività, previsto dall’art. 10 l.fall. ai fini delladichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individualiquanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, equindi non può trovare applicazione per quegli imprenditori che, come lasocietà di fatto, non siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto,Numero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/2026da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbianoassolto l’adempimento formale dell’iscrizione, e, dall’altro, i creditori ed ilpubblico ministero, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l.fall., possono dare laprova della data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa soltanto neiconfronti di soggetti cancellati dal registro, d’ufficio o su richiesta, e,quindi lì prima necessariamente iscritti (Cass. n. 24247/2025; conf. Cass.nn. 5520/2017, 6029/2021, 7350/2023, 7531/2023, 36378/2023).Alla medesima conclusione si è pervenuti, sempre in forza del principio dicertezza delle situazioni giuridiche, anche con riguardo al termine annualeprevisto dall'art. 147, comma 2, l.fall., oltre il quale il socio non può piùessere dichiarato fallito in estensione rispetto al fallimento della società;termine che perciò decorre solo dalla diretta iscrizione nel registro delleimprese dei singoli fatti che, come il decesso, l’esclusione e il recesso,determinano la perdita, a norma degli artt. 2284 ss. c.c., della qualità disocio illimitatamente responsabile, e non anche da diversi atti altrimentiiscritti (Cass. n. 35955 del 2023, n. 36378 del 2023, n. 11342 del 2024).Nel caso in esame, trattandosi di società irregolare, il termine didecadenza ex art. 10 l. fall. non si applica, e la corte d’appello hacorrettamente respinto l’eccezione di tardività dell’iniziativa del curatorefallimentare per la dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto.Inoltre, la dichiarazione di fallimento della s.r.l. socia della supersocietà difatto ha comportato la perdita della sua qualità di socia, ma non anche lasua estinzione o l’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale.2. — Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza permotivazione apparente e viziata dal contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, con violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., nonché l’erronea applicazione dell’art. 147, comma 5, l.fall. inassenza di una concreta riferibilità dell’impresa della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. alla presunta s.d.f.; la corte di appello adita avrebbe basatoil proprio costrutto su elementi di valutazione labili ed equivoci, che nullaproverebbero circa la presunta commistione di attività e la comunanza dielementi patrimoniali, tali da consentire di ricondurre tutti i soggetti ad unNumero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/2026unico centro d’imputazione; al contrario, non vi sarebbe stata alcunacomunanza di attività (essendo ben chiaro anche verso l’esterno che sitrattasse di imprese diverse), né comunanza gestoria, in difetto di unaprova rigorosa non solo dell’esistenza di un fondo comune, ma anche esoprattutto del comune intento sociale perseguito, non potendosiravvisare l’affectio societatis nella mera confusione gestoria e in eventualicompagini sociali (quanto a [OSCURATO:PERSONA] in data 15.4.2016 equanto a [OSCURATO:PERSONA] in data 8.4.2019), sarebbe rimasta del tuttoestranea all’attività, all’amministrazione e ai risultati della gestione diambedue le società. La corte d’appello avrebbe invece valorizzato l’utilizzodel patronimico ‘[OSCURATO:PERSONA]’ in modo contraddittorio (trattandosi dielemento valevole o per tutti, o per nessuno), senza accertare l’identità diimpresa tra società di fatto e socio fallito, e attribuendo rilievo allacessione simulata di uno dei rami di azienda. Secondo la ricorrente, sitratterebbe al più di un gruppo orizzontale di società, o di un fenomenosuccessorio nella gestione di una stessa azienda, mentre non vi sarebbe laprova rigorosa della affectio societatis, ricorrendo anzi, semmai, ilfenomeno della società “abusata” (Cass. 10507/2016, 12120/2016,7903/2020).2.1. — La censura è inammissibile.In primo luogo, la motivazione non è né apparente né affetta dai gravi viziindividuati da questa Corte a partire da Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014.Per il resto, le doglianze investono il merito, a fronte di una dettagliataindividuazione delle circostanze di fatto (sopra sintetizzate) sulla cui base igiudici di primo e secondo grado hanno accertato l’esistenza deipresupposti soggettivi e oggettivi dell’esistenza di una supersocietà difatto (esercizio dell’attività in comune, condivisione dei risultati,affectio societatis, fondo comune, confusione patrimoniale), finendo cosìper interferire con la valutazione del materiale probatorio, ad essiriservata.Numero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/20263. — Il terzo mezzo lamenta l’omesso esame di fatti e circostanzerilevanti per la decisione, segnatamente: i) i documenti comprovantil’integrale pagamento del prezzo per la cessione del ramo d’azienda, daritenersi perciò effettiva e non simulata; ii) i contratti di locazioneregistrati, che smentirebbero la presunta “promiscuità” e “gratuità”dell’uso dei locali; iii) la documentazione contabile e bancaria che avrebbedimostrato la tracciabilità e la causale dei movimenti finanziari(pagamento rateale del prezzo di cessione e altri rapporti specifici).Si lamenta anche l’assenza di esteriorizzazione del vincolo societario,poiché le garanzie personali prestate da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero atti tipicidei rapporti familiari e infragruppo, piuttosto che la prova della spenditadel nome di una società occulta. Si lamenta, ancora, l’erroneaindividuazione di una supersocietà di fatto in assenza dei relativipresupposti, con violazione degli artt. 2082 c.c., 2247 c.c. e 2967 c.c.,essendo la corte territoriale asseritamente giunta a conclusioni “aberranti”sulla scorta di elementi e valutazioni che sarebbero stati smentitidall’istruttoria, per essere le condotte della Nocera riconducibili nell’alveodell’affectio familiaris e di un’operazione di divisione ereditaria per gestireil passaggio generazionale dopo il decesso del fondatore, [OSCURATO:PERSONA].Infine, ed ancora, si lamenta l’erroneità della sentenza per aver ritenutoinsolvente la presunta supersocietà di fatto sulla scorta delle posizionipatrimoniali dei singoli soci, in violazione dell’art. 5 l. fall., in quantol’insolvenza sarebbe stata derivata automaticamente dall’ingente passivodella fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non sulla scorta di un accertamentoautonomo e specifico dello stato di insolvenza della supersocietà di fatto,che non può essere presunto da quello del socio (Cass. n. 144/2024).3.1. — Il motivo risente di profili di inammissibilità analoghi a quellidel motivo precedente, involgendo la congerie degli accertamenti svolti daigiudici di merito a riscontro dei presupposti oggettivi e soggettivi dellasussistenza di una supersocietà di fatto, rispetto ai quali viene propostauna diversa lettura che, però, non può trovare ingresso in sede diNumero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/2026legittimità, anche perché i fatti dei quali si allega l’omesso esame risultanodiversamente valutati o ritenuti non decisivi.Peraltro, in applicazione della regola originariamente contenuta nell’art.348-ter, ultimo comma, c.p.c. (la quale ha trovato continuità normativanel nuovo art. 360, comma 4, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022),va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integraleconferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); sicché ilricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità di un simile motivo,ha l’onere – qui non compiutamente assolto – di indicare le ragioni di fattoposte a base della decisione di primo grado e quelle poste a base dellasentenza di rigetto dell’appello, per dimostrarne la diversità (Cass.6702/2026; conf. Cass. 12636/2025, che individua la ratio dellapreclusione «nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi percassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora ladoppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme»).4. — In conclusione i motivi del ricorso, sotto l'apparente deduzionedi vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi, mirano, inrealtà, a una valutazione degli elementi probatori nuova e diversa rispettoa quella espressa dai giudici di entrambi i gradi di merito, secondo il loroprudente apprezzamento, con congrua motivazione, come taleinsindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., 34476/2019), cheverrebbe altrimenti trasformato in un ulteriore grado di merito, essendonoto che la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in sensosostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità delladecisione che non permette di riesaminare e valutare autonomamente ilmerito della causa (Cass. Sez. U, n. 28220 del 2018, n. 14995 del 2024).5. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, come dadispositivo.6. — Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 15852/2025Numero sezionale 3053/2026Numero di raccolta generale 24256/2026Data pubblicazione 30/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8/7/2026.Il Presidente