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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 08771/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA])

1. Con ordinanza del 11 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, quale giudice del riesame, confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto opposto dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale alla richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere già disposta con ordinanza del 9 dicembre 2020 per i reati di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 1 e 2, 112, comma primo, n. 1, 610 cod. pen. nonché artt. 4, 5 e 7

I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7,

I. 12 luglio 1991, n. 203), allo stesso contestati perché, agendo con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, portava a bordo di più moto in concorso con altri soggetti armi anche da guerra con le quali venivano esplosi più colpi in aria in orario notturno per le strade del quartiere Japigia di Bari al fine di incutere pubblico timore e costringere [OSCURATO:PERSONA] ad abbandonare il territorio conteso per lo spaccio di sostanze stupefacenti, così agevolando l'attività dell'associazione di tipo mafioso dei gruppi riuniti Palermiti-Parisi di cui era partecipe, nonché per il reato di cui agli artt. 2 e 7

I. n. 895 del 1967, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod: pen. (già art. 7,

I. 12 luglio 1991, n. 203), per aver ricevuto da altro soggetto una pistola Tanfoglio, fatto commesso al fine di agevolare l'attività del gruppo mafioso sopra indicato.

La Corte distrettuale, nel motivare la propria decisione, dava atto della custodia cautelare applicata, quale aggravamento ai sensi dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., al ricorrente a seguito della segnalazione di ripetute violazioni del divieto di comunicare con l'esterno compiute dal medesimo mentre era stato ristretto agli arresti domiciliari (comunicazioni audio e video con un correo), dopo un periodo di custodia cautelare in carcere.

Nel riportare le censure esposte nei confronti dell'ordinanza di rigetto del Giudice dell'udienza preliminare, il quale a sua volta aveva ritenuto l'assenza di elementi di novità rispetto all'ordinanza genetica, si affermava che "al netto del mero decorso del tempo", non si ravvisavano elementi "tali da far ritenere cessate le esigenze cautelari".

Nella motivazione del provvedimento qui impugnato si dava, inoltre, conto della contestata illogicità del rigetto, considerato che i coimputati ì aventi posizioni asseritamente più "gravi")avevano ottenuto la misura custodiale gradata invocata.

Su questo punto, citando precedenti decisioni di questa Corte in materia, si escludeva la rilevanza dell'avvenuta sostituzione della misura nei confronti dei coimputati ritenuta ininfluente rispetto all'esigenza del contenimento della pericolosità del ricorrente, già peraltro gravato da più violazioni della sorveglianza speciale.

2. Avverso la indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., come violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la violazione degli artt. 273 e st3. e 292, lett. c-bis), cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente si duole della ritenuta insussistenza della mai invocata cessazione delle esigenze cautelari laddove i dieci mesi trascorsi in carcere evidenzierebbero, invece, l'attenuazione delle stesse come già affermato in sede di appello.

Si evidenzia altresì l'"evidente contraddizione motivazionale" sulla ritenuta irrilevanza della reiterata concessione degli arresti domiciliari a coimputati la cui posizione processuale viene valutata come più grave.

Si assume anche la confusione, nella quale sarebbe caduto il giudice redattore dell'ordinanza, ritenendo le contestate violazioni della disciplina degli arresti domiciliari ostative al pari dell'evasione.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. All'udienza del 15 aprile 2022 si è proceduto con trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è manifestamente infondato e il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

2. L'ordinanza impugnata è immune dai vizi rappresentati dal ricorrente.

2.1. Questa Corte, infatti, ha recentemente puntualizzato (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590), che, «in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari».

2.2. L'imputato, già condannato in primo grado a 5 anni e 9,mesi di reclusione per i fatti sopra descritti, ha agito con altri al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, dalla quale non ha preso le distanze, né ha mostrato alcuna resipiscenza.

Detta associazione, come sottolineato dalla motivazione oggetto di gravame, ha ancora in corso uno scontro con analogo gruppo criminale; quindi, sono ancora sussistenti le esigenze cautelari ritenute motivatamente persistenti dal provvedimento impugnato sulla base delle non contestate violazioni del divieto di non comunicare con alcuno che non fosse convivente dalle quali emergevano i contatti con i correi proprio su fatti rilevanti rispetto all'attività dell'associazione di stampo mafioso in agevolazione della quale erano stati commessi i reati alla base della misura cautelare applicata.

Sulle esigenze cautelari va ricordato anche che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)».

2.3. Sulla denunciata irragionevolezza motivazionale rispetto a posizioni processuali di coimputati giudicati "cautelarmente" in maniera più favorevole va qui ribadito l'orientamento di questa Corte, già citato nel provvedimento oggetto di gravame, secondo cui «il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati)» (Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763) e «non può consistere nella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato» (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634 - 01).

3. Dalle considerazioni ora esposte derivano l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con ordinanza del 11 ottobre 2021, il Tribunale di Bari, quale giudice del riesame, confermava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il rigetto opposto dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale alla richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere già disposta con ordinanza del 9 dicembre 2020 per i reati di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 1 e 2, 112, comma primo, n. 1, 610 cod. pen. nonché artt. 4, 5 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7, I. 12 luglio 1991, n. 203), allo stesso contestati perché, agendo con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, portava a bordo di più moto in concorso con altri soggetti armi anche da guerra con le quali venivano esplosi più colpi in aria in orario notturno per le strade del quartiere Japigia di Bari al fine di incutere pubblico timore e costringere [OSCURATO:PERSONA] ad abbandonare il territorio conteso per lo spaccio di sostanze stupefacenti, così agevolando l'attività dell'associazione di tipo mafioso dei gruppi riuniti Palermiti-Parisi di cui era partecipe, nonché per il reato di cui agli artt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod: pen. (già art. 7, I. 12 luglio 1991, n. 203), per aver ricevuto da altro soggetto una pistola Tanfoglio, fatto commesso al fine di agevolare l'attività del gruppo mafioso sopra indicato. La Corte distrettuale, nel motivare la propria decisione, dava atto della custodia cautelare applicata, quale aggravamento ai sensi dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., al ricorrente a seguito della segnalazione di ripetute violazioni del divieto di comunicare con l'esterno compiute dal medesimo mentre era stato ristretto agli arresti domiciliari (comunicazioni audio e video con un correo), dopo un periodo di custodia cautelare in carcere. Nel riportare le censure esposte nei confronti dell'ordinanza di rigetto del Giudice dell'udienza preliminare, il quale a sua volta aveva ritenuto l'assenza di elementi di novità rispetto all'ordinanza genetica, si affermava che "al netto del mero decorso del tempo", non si ravvisavano elementi "tali da far ritenere cessate le esigenze cautelari". Nella motivazione del provvedimento qui impugnato si dava, inoltre, conto della contestata illogicità del rigetto, considerato che i coimputati ì aventi posizioni asseritamente più "gravi")avevano ottenuto la misura custodiale gradata invocata. Su questo punto, citando precedenti decisioni di questa Corte in materia, si escludeva la rilevanza dell'avvenuta sostituzione della misura nei confronti dei coimputati ritenuta ininfluente rispetto all'esigenza del contenimento della pericolosità del ricorrente, già peraltro gravato da più violazioni della sorveglianza speciale. 2. Avverso la indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento con rinvio sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., come violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la violazione degli artt. 273 e st3. e 292, lett. c-bis), cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente si duole della ritenuta insussistenza della mai invocata cessazione delle esigenze cautelari laddove i dieci mesi trascorsi in carcere evidenzierebbero, invece, l'attenuazione delle stesse come già affermato in sede di appello. Si evidenzia altresì l'"evidente contraddizione motivazionale" sulla ritenuta irrilevanza della reiterata concessione degli arresti domiciliari a coimputati la cui posizione processuale viene valutata come più grave. Si assume anche la confusione, nella quale sarebbe caduto il giudice redattore dell'ordinanza, ritenendo le contestate violazioni della disciplina degli arresti domiciliari ostative al pari dell'evasione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. All'udienza del 15 aprile 2022 si è proceduto con trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato e il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata è immune dai vizi rappresentati dal ricorrente. 2.1. Questa Corte, infatti, ha recentemente puntualizzato (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590), che, «in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari». 2.2. L'imputato, già condannato in primo grado a 5 anni e 9,mesi di reclusione per i fatti sopra descritti, ha agito con altri al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, dalla quale non ha preso le distanze, né ha mostrato alcuna resipiscenza. Detta associazione, come sottolineato dalla motivazione oggetto di gravame, ha ancora in corso uno scontro con analogo gruppo criminale; quindi, sono ancora sussistenti le esigenze cautelari ritenute motivatamente persistenti dal provvedimento impugnato sulla base delle non contestate violazioni del divieto di non comunicare con alcuno che non fosse convivente dalle quali emergevano i contatti con i correi proprio su fatti rilevanti rispetto all'attività dell'associazione di stampo mafioso in agevolazione della quale erano stati commessi i reati alla base della misura cautelare applicata. Sulle esigenze cautelari va ricordato anche che «la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)». 2.3. Sulla denunciata irragionevolezza motivazionale rispetto a posizioni processuali di coimputati giudicati "cautelarmente" in maniera più favorevole va qui ribadito l'orientamento di questa Corte, già citato nel provvedimento oggetto di gravame, secondo cui «il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti sia il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, che il "bilanciamento" con la valutazione ("in melius") delle esigenze cautelari operata in relazione a coindagati (o coimputati)» (Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007, Poropat, Rv. 238763) e «non può consistere nella mera decisione cautelare favorevole assunta nei confronti di un coindagato» (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Baldassarri, Rv. 268634 - 01). 3. Dalle considerazioni ora esposte derivano l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gl
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