CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 054Q5XN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato aviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 73,comma D.P.r.309/90, per detenzione illecita di 11 gr di hashish suddivisa in piùinvolucri Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la procedura de plano, per indeducibilità della descritta censura riferita al mancato proscioglimento ex art. 129 cod,.proc.pen. che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Peraltro il giudice ha specificatamente motivato ed escluso l'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. in relazione al verbale di perquisizione di sequestro e di arresto in flagranza di reato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso