CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ttua-ha-Gegaelesereéréecferrd o [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 20-9-2021, con cui l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624,625 n 7 cod. pen., commesso in Milano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'appello fosse generico, in quanto nell'atto di appello è stato contestato in maniera puntuale e precisa quanto statuito nella sentenza di primo grado, tant'è che la Corte d'appello si è soffermata sul merito delle doglianze formulate. D'altronde, il modesto valore della merce rubata e la natura dei beni sottratti in un discount (alcuni pezzi di formaggio e una bevanda ad uso aperitivo, non di marca) costituiscono già di per sé prova della modesta entità del danno economico cagionato, valorizzabile ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Nell'atto d'appello è stato, sotto altro profilo, evidenziato come la presenza di precedenti penali in capo all'imputato non costituisca motivo ostativo alla concessione di tale causa di non punibilità. D'altronde, è difficile credere che soggetti che vivono per la strada, senza fissa dimora, e che sottraggono cibo all'interno di un supermercato a basso costo abbiano un fine diverso da quello di procurarsi i più basilari mezzi di sostentamento. Dunque nell'atto di gravame sono state correttamente indicate le ragioni di fatto e di diritto a fondamento delle censure formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente è fondata. Non può, infatti, sostenersi che i motivi d'appello fossero generici. Al riguardo, occorre tener presente che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Cass., 18-10-1995, Arra,- Rv. 203513). E' dunque necessaria una indicazione precisa delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass., 9-5- 1990, Rizzi; Cass., 14-5-1992, Genovese; Cass., 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). E' poi inammissibile l'impugnazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che non contenga alcuna confutazione delle argomentazioni formulate dal primo giudice, concretandosi ed esaurendosi nella testuale riproposizione di argomenti difensivi già utilizzati nella precedente fase del giudizio, in una prospettiva del tutto avulsa dall'impianto giustificativo della pronuncia impugnata (Sez. 6, n. 27068 del 23-6-2011; Sez. 6 n. 18081 del 2011; Sez. 3, n. 16851 del 2010), sì da elidere la correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 6076 del 24-1-2012; Sez. 1, n. 19338 del 24-4-2008; Sez. 1, n., 16711 del 18-3-2008). In questa prospettiva, Sez. U, 27-10-2016, Galtelli, ha condivisibilmente stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi allorchè non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Tuttavia, il grado di specificità dell'apparato argomentativo dell'atto d'impugnazione nonchè delle indicazioni e delle confutazioni di cui esso deve essere intessuto va modulato sulla complessità dei lineamenti fattuali e giuridici della regiudicanda, della problematica attinta dai motivi di gravame e dell'impianto giustificativo della pronuncia impugnata. Ove la vicenda sub iudice sia assai semplice, l'appello investa punti assai circoscritti della regiudicanda e l'apparato motivazionale della pronuncia impugnata non sia particolarmente ampio e articolato, i motivi di gravame ben possono essere formulati in termini sintetici e senza una illustrazione delle argomentazioni addotte particolarmente analitica, sempre che l'ambito del devolutum sia perimetrato con esattezza e la sostanza delle doglianze prospettate risulti individuata con sufficiente precisione. 2. Nel caso di specie, l'imputato, nell'atto di appello, aveva chiesto l'applicazione della scrinninante dello stato di necessità e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, in subordine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche in via di prevalenza e nella massima estensione e una più benevola quantificazione della pena. L'appellante aveva altresì controdedotto a quanto argomentato, nella motivazione della sentenza di primo grado, dal Tribunale, il quale aveva evidenziato che lo stato di indigenza economica, peraltro, nel caso in disamina, non dimostrato, non integra gli estremi della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., stante il difetto di attualità ed inevitabilità del pericolo di danno grave alla persona, poiché l'interessato può rivolgersi ai servizi di assistenza sociale; che all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., preclusa a chi abbia commesso più reati della stessa indole, ostavano i molteplici precedenti penali specifici, per reati contro il patrimonio, da cui gli imputati erano gravati; e che le circostanze attenuanti generiche andavano concesse in via di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e alla recidiva. Nei motivi di gravame, la difesa aveva evidenziato che si trattava di due soggetti senza fissa dimora, del tutto privi di sostentamento economico e che il furto era stato determinato da cogenti ragioni di sopravvivenza, atteso che gli imputati non risultavano titolari di alcun sussidio economico. In considerazione dell'effettivo disvalore sociale dell'azione, l'appellante aveva poi posto in rilievo l'eccessività della pena e chiesto la prevalenza delle attenuanti generiche, sottolineando che lo stesso rappresentante della pubblica accusa si era associato a tale richiesta. Trattasi di formulazioni sufficientemente specifiche per valicare, pur nella loro sinteticità, la soglia dell'ammissibilità, in considerazione anche della semplicità del fatto oggetto della regiudicanda, che non richiedeva né consentiva una maggiore elaborazione concettuale dei motivi di gravame né una più complessa articolazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Tant'è che la Corte d'appello, nella motivazione della pronuncia impugnata, è entrata nel merito dei rilievi formulati dall'imputato, dimostrandone l'inconsistenza e l'inidoneità ad infirmare la validità dell'apparato argomentativo a supporto delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado: ciò che conferma come lo stesso giudice a quo abbia argomentato nell'ottica non tanto della genericità quanto della infondatezza delle censure proposte, che, come è noto, non costituisce un motivo di inammissibilità ma di rigetto del gravame di merito. 4. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano, per l'ulteriore corso PQM L Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti 5