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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 19169/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica e manifestamente infondata.

La ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, essendosi il difensore della stessa limitato a denunciare la violazione della condanna al di là del ragionevole dubbio e la mancanza di offensività della condotta.

Al contrario la sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado ha fondato l'affermazione di responsabilità per la contestuale detenzione di cocaina (oltre grammi 100) e di marijuana (oltre un chilogrammo) con motivazione immune da rilievi di illogicità manifesta sindacabili in questa sede (cfr. pag. 2).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] el „«,v1r - Em nu a G i 3 tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica e manifestamente infondata. La ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, essendosi il difensore della stessa limitato a denunciare la violazione della condanna al di là del ragionevole dubbio e la mancanza di offensività della condotta. Al contrario la sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado ha fondato l'affermazione di responsabilità per la contestuale detenzione di cocaina (oltre grammi 100) e di marijuana (oltre un chilogrammo) con motivazione immune da rilievi di illogicità manifesta sindacabili in questa sede (cfr. pag. 2). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] el „«,v1r - Em nu a G i 3 tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris