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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07600/2024

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a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica e all'entità della pena inflitta, è inammissibile in quanto le doglianze sono meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito, per un verso, evidenziato che il fatto è stato commesso dall'imputato in epoca di lockdown assoluto e, soprattutto, mentre egli era sottoposto alla misure di sorveglianza speciale, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile, l'accresciuta pericolosità del ricorrente, che si è mostrato indifferente rispetto alle regole imposte, per ragioni diverse, dall'Autorità; per altro verso, ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, alla luce della personalità del ricorrente, che risulta gravato da numerosissimi precedenti penali, di cui cinque specifici, oltre a condanne per furto, rapina, lesioni personali ed evasione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata specifica e all'entità della pena inflitta, è inammissibile in quanto le doglianze sono meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - avendo la Corte di merito, per un verso, evidenziato che il fatto è stato commesso dall'imputato in epoca di lockdown assoluto e, soprattutto, mentre egli era sottoposto alla misure di sorveglianza speciale, da ciò desumendo, in maniera certamente non implausibile, l'accresciuta pericolosità del ricorrente, che si è mostrato indifferente rispetto alle regole imposte, per ragioni diverse, dall'Autorità; per altro verso, ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, alla luce della personalità del ricorrente, che risulta gravato da numerosissimi precedenti penali, di cui cinque specifici, oltre a condanne per furto, rapina, lesioni personali ed evasione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07600/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris