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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 1969

Cassazione n. 11412/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/02/1991 31 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/03/1967 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.

Iki- n. %0/RG 27690 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ex art. 80 cit. d.P.R.

2. Il ricorso - affidato a quattro motivi, con cui si contesta l'an della responsabilità e la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello e il Gup ( doppia conforme) hanno fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni del sicuro coinvolgimento dei tre imputati nell'attività di coltivazione delle piantagioni di marjivana , che avveniva secondo modalità altamente professionali , così come ha congruamente motivato circa la sussistenza della aggravante della ingente quantità ( cfr pagg. 4 e ss.) Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.

3. All'inammissibilità del ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11412- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1947/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27690/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/02/1991 31 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/03/1967 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.

Iki- n. %0/RG 27690 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ex art. 80 cit. d.P.R.

2. Il ricorso - affidato a quattro motivi, con cui si contesta l'an della responsabilità e la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello e il Gup ( doppia conforme) hanno fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni del sicuro coinvolgimento dei tre imputati nell'attività di coltivazione delle piantagioni di marjivana , che avveniva secondo modalità altamente professionali , così come ha congruamente motivato circa la sussistenza della aggravante della ingente quantità ( cfr pagg. 4 e ss.) Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio.

3. All'inammissibilità del ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.MR O26 26 ,/ Futize. [OSCURATO:PERSONA] MarzP.Q.MR O26 26 ,/ Futize. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/02/1991 31 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/03/1967 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.      Iki- n.  %0/RG 27690 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.  [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ex art. 80 cit. d.P.R. 2.  Il ricorso - affidato a quattro motivi, con cui si contesta l'an della responsabilità e la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello e il Gup ( doppia conforme) hanno fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni del sicuro coinvolgimento dei tre imputati nell'attività di coltivazione delle piantagioni di marjivana , che avveniva secondo modalità altamente professionali , così come ha congruamente motivato circa la sussistenza della aggravante della ingente quantità ( cfr pagg. 4 e ss.) Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio. 3. All'inammissibilità del ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:           11412- 26 [OSCURATO:PERSONA]         - Presidente -        Ord. n. sez. 1947/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    R.G.N. 27690/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/02/1991 31 [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/03/1967 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];.      Iki- n.  %0/RG 27690 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.  [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati ex art. 80 cit. d.P.R. 2.  Il ricorso - affidato a quattro motivi, con cui si contesta l'an della responsabilità e la configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità- è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello e il Gup ( doppia conforme) hanno fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alle ragioni del sicuro coinvolgimento dei tre imputati nell'attività di coltivazione delle piantagioni di marjivana , che avveniva secondo modalità altamente professionali , così come ha congruamente motivato circa la sussistenza della aggravante della ingente quantità ( cfr pagg. 4 e ss.) Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede a fronte di una mera sollecitazione ad una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio. 3. All'inammissibilità del ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).   P.Q.MR O26 26      ,/ Futize.      [OSCURATO:PERSONA] MarzP.Q.MR O26 26      ,/ Futize.      [OSCURATO:PERSONA]
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