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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13424/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena; che sul punto il provvedimento impugnato, per quanto sintetico, mostra di avere effettuato un congruo vaglio critico della sentenza di primo grado, valorizzando la personalità del ricorrente, così come l'assenza di elementi concreti cui ancorare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; a fronte della genericità del ricorso, pertanto, il provvedimento impugnato risulta immune da censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena; che sul punto il provvedimento impugnato, per quanto sintetico, mostra di avere effettuato un congruo vaglio critico della sentenza di primo grado, valorizzando la personalità del ricorrente, così come l'assenza di elementi concreti cui ancorare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; a fronte della genericità del ricorso, pertanto, il provvedimento impugnato risulta immune da censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 13424/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris