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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31606/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG A Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena presso la Casa di reclusione di Milano - Opera e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano proponeva reclamo avverso il diniego opposto dall'[OSCURATO:PERSONA] alla sua richiesta di farsi asportare dal barbiere dei peli in eccesso mediante una macchinetta elettrica di proprietà di Amato.

2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo con atto in data 24 maggio 2021, affermando che non si verteva in materia di violazione di un diritto soggettivo.

3. Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato atto di impugnazione rivolto al Tribunale di sorveglianza di Milano, deducendo: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e violazione del diritto di difesa determinata dalla qualificazione del primo reclamo ai sensi dell'art. 35 citato; erronea applicazione dell'art. 27, terzo comma, 24 Cost. e dell'art. 8

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis; cod. proc. pen., l'atto difensivo ultimamente proposto - qui pervenuto perché da qualificare correttamente come ricorso per cassazione, dato che tale mezzo è quello previsto astrattamente per censurare i provvedimenti che secondo la prospettazione difensiva riguardino la violazione di diritti soggettivi - deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato.

L'atto di impugnazione, infatti, è stato sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e che, pertanto, non è legittimato a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG A Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena presso la Casa di reclusione di Milano - Opera e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano proponeva reclamo avverso il diniego opposto dall'[OSCURATO:PERSONA] alla sua richiesta di farsi asportare dal barbiere dei peli in eccesso mediante una macchinetta elettrica di proprietà di Amato. 2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo con atto in data 24 maggio 2021, affermando che non si verteva in materia di violazione di un diritto soggettivo. 3. Avverso quest'ultimo provvedimento, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato atto di impugnazione rivolto al Tribunale di sorveglianza di Milano, deducendo: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e violazione del diritto di difesa determinata dalla qualificazione del primo reclamo ai sensi dell'art. 35 citato; erronea applicazione dell'art. 27, terzo comma, 24 Cost. e dell'art. 8 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis; cod. proc. pen., l'atto difensivo ultimamente proposto - qui pervenuto perché da qualificare correttamente come ricorso per cassazione, dato che tale mezzo è quello previsto astrattamente per censurare i provvedimenti che secondo la prospettazione difensiva riguardino la violazione di diritti soggettivi - deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, è stato sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, e che, pertanto, non è legittimato a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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