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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11192/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOderto-antstrUlTéTa-ffq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 35207/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico dei predetti rispettivamente in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1.100,00 di multa ed in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia entrambi gli imputati

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione non avendo in alcun modo i giudici di merito argomentato in ordine alla correttezza del calcolo della pena.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa pronunzia da parte della corte di merito sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, comunque, rilevabile d' ufficio.

3. Il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dei predetti imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti il complessivo trattamento sanzionatorio.

Deve, invero, rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201).

Va, ancora, osservato che, in tema di "patteggiannento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata.(Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 - dep. 03/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950401).

Trattasi, pertanto, di censura riguardante, come detto, il complessivo trattamento sanzionatorio che non può essere dedotta in questa sede.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto viene sollevata testualmente "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 comma 2 c.p. in relazione al divieto di bilanciamento con la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione" non avendo il ricorrente specificato quale rilevanza avrebbe la questione nell' odierno giudizio posto che, pervero, la recidiva è stata espressamente esclusa in forza della impugnata sentenza.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativaniente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOderto-antstrUlTéTa-ffq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 35207/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico dei predetti rispettivamente in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 1.100,00 di multa ed in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia entrambi gli imputati 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione non avendo in alcun modo i giudici di merito argomentato in ordine alla correttezza del calcolo della pena. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa pronunzia da parte della corte di merito sulla questione di legittimità costituzionale sollevata, comunque, rilevabile d' ufficio. 3. Il ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dei predetti imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili inerenti il complessivo trattamento sanzionatorio. Deve, invero, rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201). Va, ancora, osservato che, in tema di "patteggiannento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata.(Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 - dep. 03/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950401). Trattasi, pertanto, di censura riguardante, come detto, il complessivo trattamento sanzionatorio che non può essere dedotta in questa sede. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto viene sollevata testualmente "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 comma 2 c.p. in relazione al divieto di bilanciamento con la recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione" non avendo il ricorrente specificato quale rilevanza avrebbe la questione nell' odierno giudizio posto che, pervero, la recidiva è stata espressamente esclusa in forza della impugnata sentenza. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativaniente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Genn
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