CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5857-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA; - intimata - avverso l'ordinanza n. cronol. 46/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 5857/2019 Numero sezionale 2306/2022 Numero di raccolta generale 15395/2022Data pubblicazione 13/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, contro il decreto del 10 gennaio 2019 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo spiegata dall’Eleuteri, lo ha ammesso in chirografo per il credito di € 4.183.135,00, con compensazione di spese. 2. ― Non spiega difese [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c., dolendosi della compensazione delle spese di lite effettuata in difetto delle condizioni normativamente previste. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accolto. In tema di spese giudiziali, le «gravi ed eccezionali ragioni», indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2019, n. 9977; Cass. 26 settembre 2018, n. 23059; Cass. 9 marzo 2017, n. 6059; Cass. 31 maggio 2016, n. 11222). Il Tribunale, nella specie, ha compensato le spese di lite «tenuto conto che l’ammissione del credito in sede sommaria non era tecnicamente possibile, essendosi resa necessaria una istruttoria a cognizione piena». F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 5857/2019 Numero sezionale 2306/2022 Orbene, è di tutta evidenza che una simile considerazione, lungi Numero di raccolta generale 15395/2022Data pubblicazione 13/05/2022 dall’attingere un qualche peculiare aspetto della singola controversia, tale da integrare il presupposto di gravità ed eccezionalità contemplato dalla norma, così da consentire la disapplicazione della basilare regola della soccombenza sancito dall’articolo 91 c.p.c., si risolve in un automatismo in forza del quale la parte che abbia ragione finisce incolpevolmente per subire il carico delle spese di lite in dipendenza della esclusiva circostanza che la procedura di liquidazione coatta amministrativa, nella fase di formazione dello stato passivo, non sia stata in grado di verificare la sussistenza del credito insinuato. Nel che è palese la violazione della menzionata norma. Il decreto impugnato è cassato e rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.