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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14278/2026

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’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difesoDALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso il decreto della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1584/2023depositato il 12/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19513/2024Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 14278/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso ildecreto della Corte d’Appello di Napoli che aveva rigettato la suarichiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio intema di responsabilità professionale da colpa medica dallo stessopromosso dinanzi al Tribunale di Napoli con citazione notificata il 4-7-2007, definito in primo grado con sentenza del giudice adito n.390/2021, pubblicata il 15-1-2021, di rigetto della domanda e, insecondo grado, con sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1510/2022, pubblicata il 8-4-2021, passata in cosa giudicata dal 8-5-2023, di improcedibilità dell’appello proposto dal ricorrente concitazione notificata dal 25-2-2021, per mancata comparizionedell’appellante, attesa la contumacia degli appellati, alle udienzedel 8-2-2022 e del 22-3-2022.2.

La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’opposizione econfermava il decreto opposto.

Da quel che si legge nel ricorso(mancando in atti il provvedimento impugnato) la Corte d’Appelloconfermava la decisione monocratica in ordine al mancatosuperamento della presunzione iuris tantum di insussistenza delpregiudizio di irragionevole durata del processo in caso diestinzione per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli306 e 307 cod. proc. civ – presunzione introdotta dall’art. l’art. 2sexies della legge 89/2001 come sostituto da ultimo dall’art. 1,comma 777, della legge 208/2015, applicabile ratione temporis airicorsi depositati successivamente al 1-1-2016, indipendentementedall’epoca in cui sono maturati i presupposti cui è subordinata ladomanda di indennizzo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.4.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.Numero registro generale 19513/2024Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 14278/2026Data pubblicazione 14/05/20265.

La Corte rileva l’improcedibilità del ricorso per non aver ilricorrente depositato unitamente al ricorso il provvedimentoimpugnato.Deve farsi applicazione dell'articolo 369, comma 2, n. 2 delCodice di Procedura Civile, secondo cui il ricorso per cassazione èimprocedibile se non viene depositata, insieme al ricorso, la copiaautentica della sentenza o del provvedimento impugnato con larelativa relazione di notificazione.Può richiamarsi in proposito un precedente specifico: Neigiudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ilricorso per cassazione è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2,c.p.c. per omesso deposito da parte del ricorrente della copiaautentica del decreto pronunciato dalla corte territoriale, adita insede di opposizione, salvo che il provvedimento risulti depositatodal controricorrente (Cass. Sez. 2, 24/04/2024, n. 11043, Rv.670889 - 01).6.

Il ricorso è improcedibile.7.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 2500, oltre spese prenotate adebito;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difesoDALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso il decreto della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1584/2023depositato il 12/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19513/2024Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 14278/2026Data pubblicazione 14/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso ildecreto della Corte d’Appello di Napoli che aveva rigettato la suarichiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio intema di responsabilità professionale da colpa medica dallo stessopromosso dinanzi al Tribunale di Napoli con citazione notificata il 4-7-2007, definito in primo grado con sentenza del giudice adito n.390/2021, pubblicata il 15-1-2021, di rigetto della domanda e, insecondo grado, con sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1510/2022, pubblicata il 8-4-2021, passata in cosa giudicata dal 8-5-2023, di improcedibilità dell’appello proposto dal ricorrente concitazione notificata dal 25-2-2021, per mancata comparizionedell’appellante, attesa la contumacia degli appellati, alle udienzedel 8-2-2022 e del 22-3-2022.2. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’opposizione econfermava il decreto opposto. Da quel che si legge nel ricorso(mancando in atti il provvedimento impugnato) la Corte d’Appelloconfermava la decisione monocratica in ordine al mancatosuperamento della presunzione iuris tantum di insussistenza delpregiudizio di irragionevole durata del processo in caso diestinzione per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli306 e 307 cod. proc. civ – presunzione introdotta dall’art. l’art. 2sexies della legge 89/2001 come sostituto da ultimo dall’art. 1,comma 777, della legge 208/2015, applicabile ratione temporis airicorsi depositati successivamente al 1-1-2016, indipendentementedall’epoca in cui sono maturati i presupposti cui è subordinata ladomanda di indennizzo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.4. Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.Numero registro generale 19513/2024Numero sezionale 427/2026Numero di raccolta generale 14278/2026Data pubblicazione 14/05/20265. La Corte rileva l’improcedibilità del ricorso per non aver ilricorrente depositato unitamente al ricorso il provvedimentoimpugnato.Deve farsi applicazione dell'articolo 369, comma 2, n. 2 delCodice di Procedura Civile, secondo cui il ricorso per cassazione èimprocedibile se non viene depositata, insieme al ricorso, la copiaautentica della sentenza o del provvedimento impugnato con larelativa relazione di notificazione.Può richiamarsi in proposito un precedente specifico: Neigiudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ilricorso per cassazione è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2,c.p.c. per omesso deposito da parte del ricorrente della copiaautentica del decreto pronunciato dalla corte territoriale, adita insede di opposizione, salvo che il provvedimento risulti depositatodal controricorrente (Cass. Sez. 2, 24/04/2024, n. 11043, Rv.670889 - 01).6. Il ricorso è improcedibile.7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della partecontroricorrente che liquida in euro 2500, oltre spese prenotate adebito;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 24 febbraio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco