CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 1962
Cassazione n. 46192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2019 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, non essendo il ricorso manifestamente infondato, il reato è estinto per intervenuta prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25/01/2019, la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza del 21/09/2016 del Tribunale di Messina - che, in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di insolvenza fraudolenta, per mancanza di una rituale querela -, accogliendo gli appelli del pubblico ministero e della parte civile [OSCURATO:PERSONA], condannava gli stessi imputati per il predetto reato, nonché al risarcimento del danno in favore della predetta parte civile. Il reato di insolvenza fraudolenta era stato contestato al Levorato, alla Pastina e al Rosino perché, «in concorso tra loro, associandosi in partecipazione nella ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraevano più obbligazioni con il proposito di non adempierle in danno della ditta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1.». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Messina, hanno proposto, con un unico atto, ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., e in riferimento all'art. 641 cod. pen., sotto più profili. Sotto un primo profilo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata «quantomeno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]», per non essere stati notificati, a questi due imputati, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e il successivo decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Messina in composizione monocratica. I ricorrenti rappresentano al riguardo che tali atti erano stati notificati presso i difensori di fiducia dei due imputati, nonostante questi non avessero eletto domicilio presso tali difensori ma presso la propria dimora. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti deducono che, poiché il giudizio di primo grado si era svolto, su loro richiesta, nelle forme del giudizio abbreviato, il pubblico ministero, a norma dell'art. 443 cod. proc. pen., non era legittimato a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento. Sotto un terzo profilo, i ricorrenti deducono che la querela era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] oltre il termine di legge. Sotto un quarto profilo, i ricorrenti deducono che la Corte d'appello di Messina, investita degli appelli del pubblico ministero e della parte civile, avrebbe dovuto, ai sensi degli artt. 603 e 604 cod. proc. pen., disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Sotto un quinto, e ultimo, profilo, i ricorrenti deducono il carattere apparente e illogico della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta loro responsabilità, rappresentando che la stessa motivazione non indicherebbe gli elementi probatori sulla quale si fonda e che «la circostanza che i due ricorrenti, come riconosciuto in sentenza, avevano istaurato con il [OSCURATO:SOCIETA] un rapporto commerciale caratterizzato da assoluta lealtà, saldando quanto dovuto per precedenti acquisti» evidenzierebbe «un contrasto logico giuridico con la decisione adottata dai Giudici di merito».[OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico, articolato, motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile. 2. Il primo profilo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha reputato che sia l'omessa notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari sia l'invalidità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste, determinano una nullità di ordine generale a regime intermedio, la quale non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta di tale rito speciale opera un effetto sanante di dette nullità, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (quanto all'omessa notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari: Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813-01, Sez. 6, n. 25153 del 04/05/2010, Leotta, Rv. 247777-01; quanto alla notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato: Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377- 01). Con riguardo, in particolare, alla seconda di dette nullità - e con specifico riferimento alla fattispecie in esame - la Corte di cassazione ha chiarito che la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 268431; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505-01; Sez. 2, n. 45990 del 07/11/2007, Spitaleri, Rv. 238509-01). Da tali principi discende che, poiché, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 2), i difensori degli imputati, in forza della procura speciale loro rilasciata dagli stessi imputati, hanno fatto richiesta di giudizio abbreviato, le invocate nullità, in quanto a regime intermedio, a seguito di tale scelta del rito abbreviato, non possono più essere fatte valere. 3. Il secondo profilo è manifestamente infondato. Con la sent. n. 320 del 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.Da tale pronuncia consegue, contrariamente a quanto reputato dai ricorrenti, la sussistenza della legittimazione del pubblico ministero a impugnare la sentenza di proscioglimento emessa dal Tribunale di Messina in sede di giudizio abbreviato. 4. Il terzo profilo è inammissibile perché assolutamente generico, atteso che i ricorrenti hanno del tutto omesso di indicare gli elementi posti a fondamento della dedotta tardività della querela, con riguardo sia all'«individuato L.] "momento consumativo" del contestato reato» sia alla data di esercizio, da parte della persona offesa, del suo diritto di querela. 5. Il quarto profilo è manifestamente infondato. Il presente processo, in primo grado, è stato celebrato, per scelta degli imputati, con il rito abbreviato cosiddetto "secco". Ciò posto, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di giudizio abbreviato, l'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato a una specifica integrazione probatoria può richiedere in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice d'appello all'esercizio del potere d'ufficio di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 15573 del 20/12/2005, dep. 2006, Coniglio, Rv. 233956-01; Sez. 3, n. 15296 del 02/03/2004, Simek, Rv. 228535-01), che presuppone che lo stesso giudice ritenga sussistente un'assoluta esigenza probatoria. La stessa Corte di cassazione ha altresì statuito che, in tema di giudizio abbreviato, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officiosi di rinnovazione dell'istruttoria, sollecitato a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., dall'imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato "senza integrazione probatoria", non costituisce un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale «allo stato degli atti» a richiedere alcuna integrazione probatoria (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197-01; Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663-01; Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, dep. 2009, Monetti, Rv. 242905-01). Pertanto, la riapertura dell'istruttoria in sede di appello, che ha già carattere eccezionale, in caso di giudizio abbreviato, specie se incondizionato, può essere disposta solo in casi di assoluta necessità, valutata d'ufficio dal giudice, per lo più a fronte di nuove prove emerse nel corso del processo. Nella specie, è di tutta evidenza come non sia questo il caso che ci occupa, atteso che i ricorrenti non hanno né addotto di avere sollecitato la Corte d'appello di Messina a esercitare i propri poteri officiosi né indicato quali prove ritenevano dovessero essere acquisite. Né tale necessità di rinnovazione dell'istruzione emerge, all'evidenza, dalla lettura della sentenza impugnata. 6. Il quinto e ultimo profilo è manifestamente infondato. Preliminarmente, si deve ricordare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Rammentato tale principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si deve osservare che la Corte d'appello di Messina ha ritenuto la responsabilità degli imputati rilevando anzitutto che dagli atti risultava che: [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito della merce (capi di abbigliamento) all'impresa "[OSCURATO:PERSONA]" e aveva ricevuto in pagamento, dai due soci di tale impresa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], degli assegni, dei quali i primi erano stati regolarmente incassati, mentre di altri cinque assegni consegnati (dell'importo complessivo di C 17.127,26) uno non veniva pagato per mancanza di fondi e gli altri venivano restituiti insoluti e protestati; i tentativi di recuperare la predetta somma avevano avuto esito negativo in quanto, in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario per eseguire il pignoramento mobiliare, il Levorato era risultato irreperibile e il negozio di abbigliamento dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA]" risultava definitivamente chiuso. Sulla base di tali risultanze, la Corte d'appello di Messina ha ritenuto che gli imputati, quali soci di un'impresa che già versava in difficoltà economiche - giacché si era già resa in precedenza inadempiente ad altri obblighi di pagamento - dopo avere dissimulato il proprio stato di insolvenza conquistando la fiducia della persona offesa pagando regolarmente le prime forniture di merce, avevano acquistato ulteriore merce consegnando in pagamento degli assegni che sapevano essere privi di copertura, così contraendo delle obbligazioni con il proposito di non adempierle. La stessa Corte d'appello di Messina riteneva la responsabilità anche del Rosini, in quanto titolare dell'impresa che aveva contratto tali obbligazioni e non avendo egli fornito elementi idonei a supportare la sua affermazione, resa in sede di interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, di essere soltanto una "testa di legno". Tale motivazione della responsabilità degli imputati per il delitto loro attribuito di insolvenza fraudolenta appare del tutto coerente e logica e, a fronte di essa, non sono ammissibili le doglianze dei ricorrenti atteso che esse si risolvono nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio dei ricordati elementi, lettura alternativa che è preclusa in questa sede di legittimità. 7. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricor