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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 24139/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/06/2021 del G.u.p. del TRIBUNALE di VENEZIA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia ha applicato la pena a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per plurime fattispecie in materia di stupefacenti.

2. Avverso la prefata sentenza Degachi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente critica la sentenza impugnata deducendo, sostanzialmente, l'inadeguatezza motivazionale circa la qualificazione del fatto, in quanto, a suo dire, il giudice di merito avrebbe dovuto e potuto meglio considerare i capi 2) e 3) d'imputazione sotto il profilo dell'esatta qualificazione giuridica e quindi considerarli di «lieve entità» ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/0412021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez.

F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).

Con specifico riferimento poi alla possibilità di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di applicazione della pena deducendo to—D-g\- erronea qualificazione giuridica del fatto quest'ultima rileva solo nei casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, in considerazione dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01).

3. Orbene, il ricorrente con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto prospettata dalle parti non ne deduce l'erroneità, come invece vorrebbe la norma innanzi citata, ma un mero vizio motivazionale avendo prospettato che, sul punto, il Tribunale avrebbe dovuto e potuto meglio considerare i capi 2) e 3) d'imputazione sotto il profilo dell'esatta qualificazione giuridica e quindi considerarli di «lieve entità», ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, peraltro prospettando una sua diversa valutazione di merito delle condotte ascritte all'imputato.

4. Ai profili d'inammissibilità di cui innanzi si somma la manifesta infondatezza della censura.

L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti ma in tal caso esso deve essere rapportato alla particolare natura giuridica di essa e all'esistenza della congiunta richiesta delle parti sulla pena, sicché, anche una valutazione sintetica del fatto e dell'adeguatezza della pena, operate in sentenza, devono considerarsi sufficienti a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti (sul punto si veda Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione, oltre che ai riferimenti giurisprudenziali di legittimità in essa contenuti; in merito all'obbligo motivazionale delle sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen. si veda altresì Sez. 5, n. 3779 del 24/11/2020, dep. 2021, Giulliano, Rv. 280417-01).

Nella specie, il giudice di merito, secondo i descritti canoni contenutistici essenziali e necessari richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, anche muovendo dagli elementi probatori, compresi gli esiti delle indagini tecniche, ha descritto brevemente i fatti che, anche con riferimenti ai capi2) e 3), si sostanziano in innumerevoli decine di vendite di eroina, e ha esplicitamente condiviso e ritenuto corretta la loro qualificazione giuridica, come prospettata delle parti nell'accordo.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/06/2021 del G.u.p. del TRIBUNALE di VENEZIA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia ha applicato la pena a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per plurime fattispecie in materia di stupefacenti. 2. Avverso la prefata sentenza Degachi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente critica la sentenza impugnata deducendo, sostanzialmente, l'inadeguatezza motivazionale circa la qualificazione del fatto, in quanto, a suo dire, il giudice di merito avrebbe dovuto e potuto meglio considerare i capi 2) e 3) d'imputazione sotto il profilo dell'esatta qualificazione giuridica e quindi considerarli di «lieve entità» ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/0412021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Con specifico riferimento poi alla possibilità di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di applicazione della pena deducendo to—D-g\- erronea qualificazione giuridica del fatto quest'ultima rileva solo nei casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, in considerazione dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01). 3. Orbene, il ricorrente con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto prospettata dalle parti non ne deduce l'erroneità, come invece vorrebbe la norma innanzi citata, ma un mero vizio motivazionale avendo prospettato che, sul punto, il Tribunale avrebbe dovuto e potuto meglio considerare i capi 2) e 3) d'imputazione sotto il profilo dell'esatta qualificazione giuridica e quindi considerarli di «lieve entità», ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, peraltro prospettando una sua diversa valutazione di merito delle condotte ascritte all'imputato. 4. Ai profili d'inammissibilità di cui innanzi si somma la manifesta infondatezza della censura. L'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti ma in tal caso esso deve essere rapportato alla particolare natura giuridica di essa e all'esistenza della congiunta richiesta delle parti sulla pena, sicché, anche una valutazione sintetica del fatto e dell'adeguatezza della pena, operate in sentenza, devono considerarsi sufficienti a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti (sul punto si veda Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione, oltre che ai riferimenti giurisprudenziali di legittimità in essa contenuti; in merito all'obbligo motivazionale delle sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen. si veda altresì Sez. 5, n. 3779 del 24/11/2020, dep. 2021, Giulliano, Rv. 280417-01). Nella specie, il giudice di merito, secondo i descritti canoni contenutistici essenziali e necessari richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, anche muovendo dagli elementi probatori, compresi gli esiti delle indagini tecniche, ha descritto brevemente i fatti che, anche con riferimenti ai capi2) e 3), si sostanziano in innumerevoli decine di vendite di eroina, e ha esplicitamente condiviso e ritenuto corretta la loro qualificazione giuridica, come prospettata delle parti nell'accordo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle
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