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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37609/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da efia Moustapha, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Goe rz^ avverso la sentenza del 22/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di trattamento sanzionatorio, che, eliminato l'aumento per la continuazione tra reati, è stato determinato in misura prossima al minimo edittale (mesi nove di reclusione) valorizzando la non particolare tenuità della condotta di cessione di sostanza stupefacente e il quantitativo di droga detenuta.

Alcuna contraddittorietà inficia la sentenza poiché la decisione di escludere la continuazione dei reati di detenzione e cessione (oggetto di autonome contestazioni) su un piano diverso da quello della gravità in concreto della condotta;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da efia Moustapha, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Senegal) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Goe rz^ avverso la sentenza del 22/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente assertivi della esistenza di vizi in punto di trattamento sanzionatorio, che, eliminato l'aumento per la continuazione tra reati, è stato determinato in misura prossima al minimo edittale (mesi nove di reclusione) valorizzando la non particolare tenuità della condotta di cessione di sostanza stupefacente e il quantitativo di droga detenuta. Alcuna contraddittorietà inficia la sentenza poiché la decisione di escludere la continuazione dei reati di detenzione e cessione (oggetto di autonome contestazioni) su un piano diverso da quello della gravità in concreto della condotta;Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 37609/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris