CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura relativi all'elemento psicologico del reato, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza in cui la Corte ha correttamente ribadito la sufficienza del dolo generico ai fini della configurabilità del reato di evasione e l'irrilevanza delle motivazioni alla base dell'allontanamento dal domicilio); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico, aspecifico e manifestamente infondato atteso che la motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata è fondata non sulla mera constatazione dei precedenti penali a carico dell'imputato, ma sulla loro correlazione con la condotta per cui si procede, ritenuta dalla Corte quale espressione della persistente pericolosità e capacità criminale dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv.247838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente