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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24147/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza della compartecipazione morale dell'imputata e dell'elemento soggettivo del reato, sono ripetitivi e comunque manifestamente infondati, alla luce della motivazione fornita dalla Corte di merito che evidenzia (a confutazione della tesi difensiva, che peraltro cita, a sostegno, un passaggio della decisione -"la chiave dell'autoveicolo era stata consegnata da terza persona" - che non esiste) la presenza, nella vettura, di effetti personali della imputata, a conferma della disponibilità della vettura, risultante provento di furto; osservato, peraltro, come la sentenza evidenzi tanto il mancato riscontro alla tesi difensiva della disponibilità occasionale, o comunque, inconsapevole, da parte della imputata, quanto la irrilevanza della condizione di marginalità della donna, argomenti addotti dalla difesa a sostegno delle proprie tesi difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza della compartecipazione morale dell'imputata e dell'elemento soggettivo del reato, sono ripetitivi e comunque manifestamente infondati, alla luce della motivazione fornita dalla Corte di merito che evidenzia (a confutazione della tesi difensiva, che peraltro cita, a sostegno, un passaggio della decisione -"la chiave dell'autoveicolo era stata consegnata da terza persona" - che non esiste) la presenza, nella vettura, di effetti personali della imputata, a conferma della disponibilità della vettura, risultante provento di furto; osservato, peraltro, come la sentenza evidenzi tanto il mancato riscontro alla tesi difensiva della disponibilità occasionale, o comunque, inconsapevole, da parte della imputata, quanto la irrilevanza della condizione di marginalità della donna, argomenti addotti dalla difesa a sostegno delle proprie tesi difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 24147/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris