Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28243/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 23 novembre 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che l'imputato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, non sarebbe gravato da numerosi precedenti specifici commessi sia anteriormente che posteriormente al tentato furto per cui si procede in questa sede, è inammissibile, in quanto con l'impugnazione si contesta la ritenuta abitualità della condotta senza nulla allegare circa un eventuale travisamento delle risultanze del casellario giudiziale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 23 novembre 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che l'imputato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, non sarebbe gravato da numerosi precedenti specifici commessi sia anteriormente che posteriormente al tentato furto per cui si procede in questa sede, è inammissibile, in quanto con l'impugnazione si contesta la ritenuta abitualità della condotta senza nulla allegare circa un eventuale travisamento delle risultanze del casellario giudiziale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 28243/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris