CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.); -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - relativamente alla pronuncia della CORTE DI CASSAZIONE n. 11442/2025,pubblicata il 30.04.2025; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, lettoil ricorso depositato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 11442/2025 , pubblicata il 30.04.2025, che avevadichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli, ai sensi della legge nr. 89/01, in data 7/06/2022, e aveva liquidato le spese di lite in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; [OSCURATO:PERSONA]: −il ricorso è stato ritualmente comunicato all’Avvocatura Generale dello Statoe la Cancelleria ha proceduto alla regolare comunicazione del decreto di fissazione dell’adunanza camerale; −l’intimato Ministero d ella Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede; [OSCURATO:PERSONA]: -il ricorso è fondato, dovendosi rilevare che a p. 20, righi 9 - 10 del controricorso uno dei due difensori della controricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva chie sto la distrazione delle spese in suo favore; -l’ordinanza di questa Corte n. 11442/2025 ha, invece, disposto la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - trattasi di mero errore (più esattamente omissione) materiale (cfr., per tutte,Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/07/2010 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017), correggibile nel senso invocato dalla parte ricorrente; - conseguentemente va disposta la correzione, come da dispositivo; - nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024). P.Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 11442/2025, pubblicata il 30.04.2025 , sia corretta nel senso che alla pagina 8, primo capoverso del dispositivo, dopo la frase: «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%» deve intendersi e ritenersi aggiunta la seguente frase: «da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nel