CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 37820/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]C, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, nel computo del termine,pan_laa-eenstd-erdt9non ha considerato i periodi di sospensione, pari a complessivi 222 giorni (dal 25.10.2019 al 31.03.2020, per astensione del difensore dalle udienze, oltre a 64 giorni per effetto delle disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-03), sicchè il reato si è prescritto il 2 febbraio 2024, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266). stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 20