CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2012
Cassazione n. 19411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:PERSONA] – c.f. ZZN S MN65L13F205Q – (in proprio e quale erede del padre, [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (in proprio e quale erede del marito, [OSCURATO:PERSONA]) – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] –(quale erede del padre, [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce a l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Rom a, al la v ia Tibullo, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. 0 0 3 48170101 – in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA] procura speciale autenticata a ministero n otar [OSCURATO:PERSONA] del 2.5.2012, elettivamente domiciliatain Roma, alla via C. Mirabello , n. 18 , presso lo studio dell’avvocatoAlfonso Quintarelli che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alcontroricorso. CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 803/2017 del la Corte d’Appello di Genova , udita la relazione nella camera di consiglio del1° marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato nel 2003 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Savona “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA], tra l’altro, in relazione al conto corrente n. 1740848/86, accertarsi la nullità della clausola relativa agli interessi e la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per l’effetto, condannare parte convenuta alla restituzione a [OSCURATO:PERSONA] delle somme risultanti dovute, oltre interessi e rivalutazione; in subordine, accertarsi il quantumdelle somme di cui [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al medesimo conto corrente, era creditore o debitore(cfr. ricorso, pag. 4). [OSCURATO:SOCIETA], tra l’altro, in relazione al conto corrente n. 1960806/48, accertarsi la nullità della clausola relativa agli interessi e la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e, per l’effetto, condannare parte convenuta alla restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] delle somme risultanti dovute, oltre interessi e rivalutazione; in subordine, accertarsi il quantum delle somme di cui An ton i etta Perale, con riferimento al medesimo conto corrente, era creditrice o debitrice(cfr. ricorso, pag. 4).[OSCURATO:SOCIETA], in dipendenza dell’acclaranda nullità delleclausole relativ e agli interessi ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi con riferimento ad ambedue i suindicati conti correnti, accertarsi la nullità della fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, dichiararsi non dovute da [OSCURATO:PERSONA] le somme di cui ai medesimi conti correnti(cfr. ricorso, pagg. 4 - 5 ) . 2.Si costituiva l’istituto di credito convenuto. Instava, tra l’altro, per il rigetto delle avverse domande. In via riconvenzionale subordinata chiedeva condannarsi gli attori al pagamento del saldo passivo del conto corrente n. 1960806 nonché del saldo passivo del contratto di finanziamento n. 29011439, per il complessivo importo di euro 38.226,52 ovvero per il diverso importo acclarando in corso di causa (cfr. ricorso, pag. 5). 3. Espletata la c.t.u ., con sentenza n. 6 38 /201 2 il tribunale rigettava le domande attoree ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava in solido gli attoria pagare ad “ [OSCURATO:PERSONA]” l a somma d i euro 34.245,70, quale saldo passivo al 30.11.2003 del conto corrente n. 1960806/48 (rinominato n. 4669565), nonché la somma di eur o 8. 653 , 53, quale importo dovuto al 4.12.2003 in virtù del contratto di fideiussionen. 4307212 (rinominato n. 2901439), il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo; compensava integralmente le spese di lite e di c.t.u.(cfr. ricorso, pag. 7). 4.Proponevano appello Giorgio, recte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. 5. Espletata nuova c.t.u., con sentenza n. 8 0 3 /201 7 la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, condannava in solido gli appellanti al pagamento in favore di “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.) d ell’importo di euro 11.727,43, oltreinteressi dal dovuto al saldo; compensava nel la misura di ½ le spesedi entrambi i gradi di giudizio e condannava parte appellata a rimborsare a parte appellante la residua metà. In ordine al conto corrente n. 1740848/86, intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed operativo nel periodo compreso tra il 27.10.1992 ed il 23.8.1999, la corte opinava per il ricomputo -in difetto di pattuizione scritta in ordine agli interessi ultralegali applicati -degli interessi nella misura legale (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) e per l’inapplicabilità di ogni forma di anatocismo (cfr. sentenza d’appello, pag. 8); dava atto poi in ordine allo stesso conto che non era stata rilevata l’applicazione di interessi usurari (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). In ordine al conto corrente n. 1960806/48, intestato adAntonietta Perale ed operativo nel periodo compreso tra il 19.9.1996ed il 4.12.2003, la corte opinava parimenti per il ricomputo degli interessi nella misura legale (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) e per l’inapplicabilità di ogni forma di anatocismo sia per il periodo antecedente sia per il periodo successivo all’entrata in vigore della disciplina di cui al d.lgs. (recante modifiche al d.lgs. n. 385/1993) n. 342 del 4.8.1999 (cfr. sentenza d’appello, pag. 8); dava atto poi in ordine allo stesso conto cheil consulente tecnico officiato in grado d’appello aveva riscontrato il superamento del “tasso soglia” unicamente con riferimento a quattro trimestri (cfr. sentenza d’appello,pag. 10). 6.Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso S imone Azzoni, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA];ne hanno chiesto sulla scorta di seimotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria si spese. 7.I ricorrent i ha nno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ. e dell’art.2909 cod. civ. Premettono che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi su lla domanda riconvenzionale de ll’istituto di credito relativa mente al contratto di finanziamento n. 4307212 (rinominato n. 29011439)(cfr. ricorso, pag. 14). Premettonodunque che l’istituto bancario avrebbe dovuto impugnare il primo dictumper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 14) . Premettono inoltreche la mancata proposizione dell’impugnazione da parte della banca ha comportato il passaggio in giudicato del disconoscimento della pretesa dalla stessa banca azionatacon riferimento al contratto di finanziamento (cfr. ricorso, pag. 15). Deducono quindi che ha errato la C orte di Genova (cfr. ricorso, pag. 15) , allorché ha affermato che, oltre al credito di euro 11.727,43 acclarato a favore di “[OSCURATO:PERSONA]”, permaneva impregiudicato a favore dello stesso istituto altresì il credito di euro 8.653,53(cfr. ricorso, pag. 15; cfr. sentenza d’appello, pag. 13).Deducono invero che la corte non ha atteso al riscontro, in parte qua, della preclusione in loro favore dagiudicato “interno” (cfr. ricorso, pag. 16). 9.Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ. e dell’art.2909 cod. civ. Premettonoi medesimi rilievi addotti con il primo motivo (cfr. ricorso, pagg. 16- 18 ) . Deducono quindi che ha errato la Corte di Genova, allorché ha affermato che, oltre al credito di euro 11.727,43 acclarato a favore di “[OSCURATO:PERSONA]”, permaneva impregiudicato a favore dello stesso istitutoaltresì il credito di euro 8.653,53 (cfr.ricorso, pag. 18; cfr. sentenza d’appello, pag. 13). Deducono invero che la corte non ha atteso al riscontro, in parte qua, della preclusione in loro favore da giudicato “interno” (cfr. ricorso, pag. 16) in correlazione con la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 10.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa motivazione (cfr. ricorso, pag. 18). Deducono che ha errato la Corte di Genova a confermare il primo dictumnella parte in cui il tribunale aveva opinato per la validità della fideiussione prestata a garanzia delle esposizioni debitorie di [OSCURATO:PERSONA]. Deducono che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, allorché con l’atto di gravame hanno addotto che la fideiussione era nulla per indeterminatezza o per indeterminabilità dell’oggetto, attesa l’impossibilità di conoscere preventivamente il contenuto delle obbligazioni garantite , hanno ampiamente impugnato il capo della prima statuizione(cfr. ricorso, pag. 20). Deducono quindi che la corte ha omesso di pronunciarsi e di motivare. 11.Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1284 e 1815 cod.civ. e della legge n. 108/1996. Deducono che dalla documentazione prodotta e dalla relazione di c.t.u. risulta che il tasso applicato dall’istituto di credito è superiore al “tasso soglia” (cfr. ricorso, pagg. 21e 25), il che ha comportato la nullità, rilevabile d’ufficio, della clausola relativa agli interessi in quanto ab origineusuraria ed ulteriormente che non sono dovuti interessi di alcun tipo (cfr. ricorso, pag. 22). Deducono altresì che i tassi d’interesse applicat i dall’istituto bancario non risultanosufficientemente determinati con conseguente nullità ed applicazione del tasso legale (cfr. ricorso, pag. 23). 12.Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n.5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1853 e 2697 cod. civ., dell’art. 119 t.u.b. e dell’art. 210 cod. proc. civ. Deducono che la commissione di massimo scopertova computata ai fini della determinazione del t.e.g. (tasso effettivo globale)e costituisce un costo che le banche non possono pretendere(cfr. ricorso, pagg. 28 - 29 ) . Deducono che l’accertamento dell’indebito correlato alla nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessipostula la ricostruzione dei movimenti del conto sin dall’origine(cfr. ricorso, pag. 34). Deducono infine che l’anatocismo sia triennale sia annuale è illegittimo (cfr. ricorso, pag. 39).13.Con il sesto motivo i ricorrenti deducono che in dipendenza del buon fondamento degli esperiti motivi la sentenza impugnata va riformata anche con riferimento alle spese, “con la conseguente condanna della controparte all’integrale pagamento” (così ricorso, pag. 42). 14.Il primo motivo ed il secondomotivo sono da disaminare congiuntamente, siccome veicolano la stessa censura seppur con uno specifico profilo di diversificazione(mancato accertamento della preclusione a favore dei ricorrenti da giudicato “interno”; mancato accertamento della preclusione a favore dei ricorrenti da giudicato “interno” correlato alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato); i medesimi motivi,comunque, vann o respinti. 15.Invero, i motivi in disamina censurano il rilievo finale d e ll a motivazione del secondo dictum- o ssia l’affermazione della Corte genovese “fermo restando che, oltre a tale credito, vi è anche, sempre a favore della banca, quello di € 8.653,53, scaturente dal contratto di finanziamento n. 4307212 (rinumerato n. 29011439), già accertato dalla sentenza di primo grado, con statuizione non oggetto di impugnazione e quindi passata in giudicato” (così sentenza d’appello, pag. 13) – rilievo che fa seguito alla quantificazione – “per effetto della compensazione dei contrapposti crediti” (così sentenza d’appello, pag. 13)- in euro 11.727,43 del credito dell’istituto bancario derivante dal ricomputo dei saldi dei conti correntiintrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] . Ebbene, il surriferito rilievo è estraneo alla “ratio decidendi” del dictum di seconde cure(cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, i n tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata la “ratio decidendi” a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905).Del resto, l’affermazione surriferita non rinviene alcun riflesso nel dispositivo del secondo dictum;né vi sarebbe stata ragione perché rinvenisse espressione nel dispositivo, trattandosi di questione non fatta oggetto del giudizio di appello. Si tratta, in fondo, di questione attinente alla interpretazione del contenuto della sentenza di primo grado, che, all’occorrenza, sarà oggetto di delibazione in sede di esecuzione. 16.Il terzo motivo del pari va respinto . 17.La Corte di Genova ha innegabilmente pronunciato e motivato. Per un verso, la corte d’appello ha puntualizzato, così condividendo e confermando in parte qua il primo dictum , che, “in contrasto con la tesi originariamente sostenuta dagli attori secondo la quale essi non avevano mai potuto prendere visione del contratto” (così sentenza d’appello, pag. 11), la banca aveva prodotto la lettera di fideiussionedatata 17.12.2001, ove Giorgio, recte Graziano , Azzoni e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente marito e figlio d i [OSCURATO:PERSONA], avevano dichiarato di prestare garanzia fino a concorrenza della somma di euro 98.000,00 in favore dell’azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). La fideiussione, dunque, munitaevidentemente della debita sottoscrizione dei garanti, recava esplicita indicazione del l’importo massimo garantito, sì da assicurare ai medesimi garanti piena e preventiva consapevolezza circa la proiezione dell’impegno obbligatorioassunto. Per altroverso, la corte d’appello ha puntualizzato che gli appellanti si erano limitati a riproporre in maniera apodittica le difese svolte in primo grado, “senza neppure tentare di inficiare la motivazione della sentenza appellata sul punto” (così sentenza d’appello, pag. 11).18.Il quarto motivo parimenti è da r igettare . 19.Il mezzo in disamina veicola in maniera disarticolata e generica, senza alcun ancoraggio specifico ed “autosufficiente” alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, censure di natura diversa del tutto avulse dalla congrua ed ineccepibile “ratio in parte qua decidendi”, “ratio” dei cui passaggi essenziali si è in precedenza dato conto. 20.Si rileva comunqueche i ricorrenti hanno addotto che, “se sono convenuti interessi usurari (..) la banca è tenuta a scomputare ed a restituire al correntista gli interessi addebitatigli nei trimestri in cui è stato riscontrato lo sfondamento della soglia dei tassi usurari”(così ricorso, pag. 27). Nondimeno, pur al riguardo la corte di merito ha statuito in maniera ineccepibile e congrua. Invero, la corte distrettuale ha p recisato previamente che “la CTU (…) ha accertato il superamento del tasso di soglia solo per quattro trimestri e solo per il conto n. 1960806, includendo peraltro la CMS ai fini del calcolo del TEG, con la conseguenza che,eliminando gli interessi applicati relativamente a tale periodo, si avrebbe una riduzione di circa € 3.800,00 degli interessi complessivamente applicati”(così sentenza d’appello, pag. 10). Indi – la corte - ha dato riscontro de l debito residuo secondo “l’ipotesi ricostruttiva più favorevole al correntista, tra quelle formulate dal CTU nella sua relazione depositata il 6/8/2014 (…), [ipotesi che] comporta, a seguito del ricalcolo effettuato dal CTU, con applicazione dell’interesse legale e della capitalizzazione semplice (…) e l’esclusione degli interessi usurari (…) , il riconoscimento di una differenza a favore del correntista di € 8.147,67, rispetto agli oneri applicati dalla banca”(così sentenza d’appello, pag. 10).21.Il quinto motivo similmente è da r igetta re. 22. Analogamente il mezzo in esame veicola censure generiche del tutto astratte ed avulse dalla “ratio in parte qua decidendi”. Segnatamente, del tutto generica, rispetto ai riscontri cui la corte territoriale ha atteso, è la prospettazione secondo cui, ai fini della verifica dell’usura, rilevano gli interessi moratori (cfr. ricorso, pag. 28). D’altra parte, si è anticipato,alla stregua dei passaggi motivazionali dapprima testualmente riferiti, che il consulente officiato in seconde cureha computato la commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso effettivo globale. Segnatamente del tutto generica è pur la deduzione secondo cui la controparte non ha dato prova del preteso credito (cfr. ricorso, pag. 34). 23.Il rigetto degli esperiti motivi di ricorso non può che lasciar impregiudicata la regolamentazione delle spese dei pregressi gradi di merito operata dalla Corte genovese.Tanto con specifico riferimento al sesto motivo di ricorso. 24. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno condannati a rimborsare all’istituto di creditocontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alcontroricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai