CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che i giudici di merito non abbiano adeguatamente spiegato le ragioni che li hanno indotti ad applicargli una pena superiore al minimo edittale; che, tuttavia, già il giudice di primo grado aveva irrogato all'imputato la pena di sei mesi di arresto, pari al minimo di legge, per poi ridurla alla metà in conseguenza della manifestata opzione per il rito abbreviato; che, dunque, la doglianza — peraltro preclusa perché non sollevata con i motivi di appello — è manifestamente infondata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor