CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12823/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna per il reato di furto con l'aggravante di aver commesso il fatto usando la violenza sulle cose e del fatto commesso su componenti metalliche sottratte ad infrastrutture destinate alla erogazione di servizi di trasporto. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura in principalità la mancata riqualificazione del fatto sotto il titolo del furto tentato è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha precisato come, contrariamente a quanto genericamente eccepito, l'azione furtiva non è stata osservata fin dal suo inizio dagli operanti che hanno intercettato l'imputato solo all'uscita di una strada poderale mentre stava allontanandosi dal luogo in cui aveva sottratto i beni oggetto di contestazione. Mere censure in fatto, peraltro assolutamente generiche, sono poi quelle svolte sempre con il primo motivo in merito alla commisurazione della pena, mentre del tutto generiche sono quelle formulate con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che il ricorrente non si confronta in proposito con la motivazione della sentenza. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione della sentenza è parimenti generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Co