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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2021

Cassazione n. 34892/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32187-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] EUFRATE; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16/B, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] LIMATOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] PAOLUCCI; - controrícorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] EL10 VINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] EUFRATE; - con troricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 972/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA], Valentina e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 972/21, del 12 maggio 2021, della Corte di Appello di Firenze, che — accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 2245/17, del 13 dicembre 2017, del Tribunale di Lucca — ha condannato la società Vodafone Italia S.p.a. a pagare, ai medesimi, la somma equitativamente determinata di C 3.000,00; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che la loro dante causa — esercente la professione di avvocato — ebbe ad adire l'autorità giudiziaria, convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] N.V. (poi divenuta Vodafone Italia S.p.a.), per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato inserimento del recapito telefonico e del numero di fax, del suo studio legale, nelle edizioni cartacce, per gli anni Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -2- 2010-2011 e 2011-2012, delle "[OSCURATO:PERSONA]" e delle "[OSCURATO:PERSONA]"; - che il giudice di prime cure rigettava la domanda, sul presupposto che nessun addebito potesse elevarsi a carico di Vodafone Italia, in ragione della mancata allegazione — da parte della Pellegrini — del proprio documento di identità, così come prescritto dall'art. 9 delle condizioni generali di contratto, secondo cui il cliente, che intenda inserire i propri dati personali negli elenchi telefonici, deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando ad esso un documento di identità; - che il giudice di appello accoglieva parzialmente il gravame esperito degli eredi della Pellegrini, ritenendo che il comportamento della società di telefonia, consistito nel non attribuire rilievo all'avvenuta sottoscrizione e invio del modulo, pur in assenza di invio di copia del documento d'identità, fosse contrario a buona fede; - che essa, infatti, avrebbe mancato nel non avvisare la propria cliente della incompletezza della documentazione, e ciò nonostante la Pellegrini avesse reiterato l'invio del modulo per tre volte; - che su tali basi, pertanto, il secondo giudice riconosceva il danno da perdita di chance, valorizzando la circostanza che le dichiarazioni dei redditi della Pellegrini — dal 2009 al 2011 — attestavano perdite costanti di fatturato nell'ordine di C 30.000,00, sebbene non tutte addebitabili al mancato inserimento del nominativo del legale negli elenchi telefonici; - che il giudice di appello, pertanto, riteneva equo liquidare — ex art. 1226 cod. civ. — C 1.000,00 per ogni annualità, quantificando, così, il danno suddetto in C 3.000,00, escludendo, invece, essere stato concretamente provato pure un danno "reputazionale", asseritamente patito dalla professionista; Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -3- - che in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, il giudice di seconde cure riteneva di dover compensare tra le parti, nella misura di due terzi, le spese di ambo i gradi di giudizio di merito; - che avverso la sentenza della Corte toscana ricorrono per cassazione i Paganelli, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., oltre a "motivazione apparente ovvero manifesta ed irriducibile contraddittorietà della stessa", censurando la sentenza per non avere dato conto dei criteri seguiti per la determinazione equitativa del danno; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2059, 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2 e 3 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza del danno reputazionale, lamentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenendo a tale esito sul presupposto (ritenuto erroneo dai ricorrenti) che tale pregiudizio presupponga la "lesività diffamatoria" del fatto illecito; - che, per contro, il diritto all'immagine e alla reputazione personale sono diritti soggettivi perfetti, riconosciuti e tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.; - che, inoltre, questa Corte ha riconosciuto — secondo i ricorrenti — la risarcibilità del diritto all'immagine professionale derivante dal mancato inserimento negli elenchi telefonici del nominativo e del recapito di un professionista (in tal senso Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2018, n. 14916), dando rilievo al danno all'immagine "sotto il profilo Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -4- dell'avviamento professionale, risolvendosi in un effetto di opinione negativa presso la clientela e dunque nel suo sviamento" (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2011, n. 1418); - che, infine, il terzo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sul rilievo che, "in diretta conseguenza dell'accoglimento del primo e/o del secondo motivo di impugnazione", questa Corte dovrà "rideterminare integralmente le spese legali del giudizio sia per quanto riguarda le ragioni di reciproca soccombenza", sia "per quanto riguarda lo scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014", ed in particolare "sulla base del danno patrimoniale e non patrimoniale che verrà riconosciuto"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, \rodatone Italia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, nonché svolgendo pure ricorso incidentale, sulla base di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 190 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., per essere stata accolta, dalla sentenza impugnata, l'eccezione sollevata dagli allora appellanti circa l'assenza, nella memoria di replica di essa \rodatone Italia, del contenuto tipico di tale atto, con conseguente esclusione della stessa dagli atti di causa; - che tale decisione sarebbe illegittima, innanzitutto, per non essere consentita una "replica della replica" (resa possibile, nella specie, dalla circostanza che essa \rodatone Italia avesse provveduto al deposito del proprio atto prima dell'ultimo giorno utile); - che, inoltre, la decisione di escludere la memoria di replica, per avere l'allora appellata esposto in tale atto, per la prima volta, i temi di Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -5- causa (essendosi, invece, con la comparsa conclusionale, puramente e semplicemente riportata alle conclusioni già rassegnate), risulterebbe in ogni caso illegittima, visto che nessuna norma processuale condiziona le modalità di esercizio del diritto di replica al modo in cui sono state rassegnate le difese in comparsa conclusionale; - che il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. — violazione dell'art.1175 cod. civ., oltre che motivazione apparente e contraddittoria, in relazione alla ritenuta (dalla Corte fiorentina) violazione dell'obbligo di buona fede; - che i Paganelli, a propria volta, hanno resistito — con controricorso — al ricorso incidentale di Vodafone Italia; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022; - che i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato in diritto - che entrambi i ricorsi vanno rigettati; - che ritiene, infatti, questo e'.ollegio di dover disattendere sia le diverse conclusioni rassegnate — nel senso della fondatezza del primo motivo del ricorso principale — nella proposta del Consigliere relatore, sia i rilievi svolti dai ricorrenti principali nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che "in limine", peraltro, va rilevato che l'assenza di indicazioni circa il ricorso incidentale — nella proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. — è priva di Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -6- conseguenze, visto che tale proposta "ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale" (Cass. Sez. 6-3, ord. 7 ottobre 2021, n. 27305, Rv. 662443-01); - che preliminare, peraltro, appare proprio la disamina del ricorso incidentale di Vodafone Italia, giacché esso non solo pone — con il primo motivo — una questione di carattere pregiudiziale, stante la denunciata esistenza di un vizio processuale della sentenza impugnata, ma anche perché contesta (con il secondo) la stessa responsabilità per inadempimento della società di telefonia, e, dunque, il presupposto della condanna risarcitoria comminata a suo carico; - che il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato, dovendo darsi ulteriormente seguito al principio secondo cui con "le memorie di cui all'art. 190 cod. proc. civ. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 gennaio 2016, n. 98, Rv. 637908-01, ma in senso analogo già Cass. Sez. 1, sent. 7 dicembre 2004, n. 22970, Rv. 578176- 01); - che anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato; - che nello scrutinarlo occorre muovere dal rilievo che "il principio di correttezza e buona fede — il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, «richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -7- all'interesse del creditore» — deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (così Cass. Sez.

Un., sent. 25 novembre 2011, n. 28056, Rv. 605685-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2010, n. 22819, Rv. 614831-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 aprile 2021, n. 9200, Rv. 661071-02); - che tale constatazione, dunque, consente di superare la censura — di violazione dell'art. 1175 cod. civ. — formulata dalla ricorrente incidentale sul rilievo che tale norma "pone il limite dell'accessorietà della prestazione (non prevista dal contratto) rispetto all'obbligazione che vincola il debitore al creditore", sicché l'obbligo di comportarsi con correttezza, risultando del tutto diverso da "un generico dovere di altruismo o di beneficienza", si pone come "completamento di obbligazioni già esistenti"; - che, nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che \rodatone Italia "non ha in nessun modo — e con nessun mezzo — pensato di avvertire la propria cliente del fatto che la documentazione allegata fosse incompleta" (sebbene la Pellegrini, tra l'altro, avesse reiterato l'invio del modulo per ben tre volte), "causandole, conseguentemente, un pregiudizio derivante dal suo erroneo convincimento di aver correttamente espletato tale procedura"; - che la sentenza impugnata — lungi dall'aver "snaturato" la causa del contratto, come pure sostiene la ricorrente incidentale — ha dato Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -8- rilievo ad un obbligo, quello di informazione, già più volte apprezzato da questa Corte ai fini e agli effetti di cui all'art. 1175 (e 1375) cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24904, Rv. 662402-01, relativa anch'essa, oltretutto, ad un contratto di somministrazione); - che, d'altra parte, la sentenza impugnata pure si sottrae alla censura di "motivazione apparente o contraddittoria"; - che sul punto, infatti, va rammentato come, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte sia destinato ad investire la parte moriva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis" , Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); - che il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte moriva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -9- Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre 'resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01); - che anche il ricorso principale va rigettato; - che il suo primo motivo — con cui è censurata la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, operata dalla sentenza impugnata — non è fondato; - che, al riguardo, occorre muovere dalla premessa secondo cui "l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità", allorché "la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito" (da ultimo, Cass. Sez. 3, senti. 13 ottobre 2017, n. 24070, Rv. 645831-01; in senso analogo Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, n. 5090, Rv. 639029-01), essendosi anche precisato che "al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo", occorre "che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al «quantum" (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01); - che, d'altra parte, nella medesima prospettiva, si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati "siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -10- l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13153, Rv. 644406-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23304, Rv. 600376-01, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2004, n. 13066, Rv. 574567-01); - che la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. mira, in definitiva, a scongiurare la c.d.

"equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa" a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2021, n. 18795, Rv. 661913-01); - che la sentenza impugnata non ha disatteso tali principi, giacché la Corte fiorentina ha indicato sommariamente, come ritenuto sufficiente da questa Corte — specie ove si consideri che il pregiudizio patrimoniale da mancato inserimento in elenchi telefonici è un danno da "perdita di chance" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2018, n. 14916, Rv. 649303-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19497, non massimata), e quindi, come tale, destinato a sostanziarsi nel "sacrificio della possibilità di un risultato migliore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28993, Rv. 655791-01) — gli elementi su quali ha fondato la quantificazione; - che essa, infatti, partendo da un dato obiettivo — vale a dire, la circostanza che le dichiarazioni dei redditi della Pellegrini (dal 2009 al 2011) attestavano perdite costanti di fatturato nell'ordine di C 30.000,00 — ha ritenuto, del tutto plausibilmente, che esse non fossero interamente addebitabili al mancato inserimento del nominativo del Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -11- legale negli elenchi telefonici, giungendo così ad una quantificazione di 1.000,00 per ciascuno dei tre anni; - che tale quantificazione, oltre che sommariamente motivata, non può ritenersi neppure manifestamente sproporzionata per difetto, e ciò anche in ragione di quella "ineludibile incertezza" che si pone come connotato, per così dire, consustanziale alla "chance", rilevando, cioè, sul piano propriamente "eventistico", e non eziologico, della fattispecie (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28993 del 2019, cit.); - che anche il secondo motivo di ricorso non è fondato; - che esso pretende di far discendere — in virtù quasi di un automatismo — dalla mancata pubblicazione, negli elenchi telefonici, dei recapiti di un professionista, l'esistenza di un pregiudizio alla sua reputazione; - che siffatta pretesa, tuttavia, si pone in contrasto con il principio secondo cui il danno alla reputazione "non è «in re identificandosi "il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni" (Cass. Sez. 3, ord.26 ottobre 2017, n. 25420, Rv. 646634-04; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, ord. 18 febbraio 2020, n. 4005, Rv. 657006-01); - che il motivo, inoltre, stabilisce una sorta di equazione — non dimostrata — per cui all'assenza, negli elenchi telefonici, del recapito professionale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] seguiva la convinzione, nei possibili clienti, che il legale avesse chiuso lo studio, evenienza che, peraltro, rileverebbe sul piano delle conseguenze patrimoniali dell'inadempimento; - che, infine, il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile; Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -12- - che esso, infatti, si presenta alla stregua di un "non motivo" (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01); - che esso, lungi dal dedurre vizi nell'applicazione della normativa relativa alla liquidazione delle spese di lite, postula alla stregua di una res ,Teratd' la caducazione della relativa statuizione, indicando, dichiaratamente, tale esito come conseguenza inevitabile dell'accoglimento degli altri motivi di impugnazione, o comunque della riconosciuta illegittimità della sentenza impugnata; - che, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le stesse; - che stante il rigetto di entrambi i ricorsi va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta entrambi i ricorsi, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il Ric. 2021 n. 32187 sez.

M3 - ud. 13-09-2022 -13- versamento da parte dei ricorrenti principali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32187-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] EUFRATE; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16/B, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] LIMATOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] PAOLUCCI; - controrícorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] EL10 VINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] EUFRATE; - con troricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 972/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA], Valentina e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 972/21, del 12 maggio 2021, della Corte di Appello di Firenze, che — accogliendone solo parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 2245/17, del 13 dicembre 2017, del Tribunale di Lucca — ha condannato la società Vodafone Italia S.p.a. a pagare, ai medesimi, la somma equitativamente determinata di C 3.000,00; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti riferiscono che la loro dante causa — esercente la professione di avvocato — ebbe ad adire l'autorità giudiziaria, convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] N.V. (poi divenuta Vodafone Italia S.p.a.), per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato inserimento del recapito telefonico e del numero di fax, del suo studio legale, nelle edizioni cartacce, per gli anni Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- 2010-2011 e 2011-2012, delle "[OSCURATO:PERSONA]" e delle "[OSCURATO:PERSONA]"; - che il giudice di prime cure rigettava la domanda, sul presupposto che nessun addebito potesse elevarsi a carico di Vodafone Italia, in ragione della mancata allegazione — da parte della Pellegrini — del proprio documento di identità, così come prescritto dall'art. 9 delle condizioni generali di contratto, secondo cui il cliente, che intenda inserire i propri dati personali negli elenchi telefonici, deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando ad esso un documento di identità; - che il giudice di appello accoglieva parzialmente il gravame esperito degli eredi della Pellegrini, ritenendo che il comportamento della società di telefonia, consistito nel non attribuire rilievo all'avvenuta sottoscrizione e invio del modulo, pur in assenza di invio di copia del documento d'identità, fosse contrario a buona fede; - che essa, infatti, avrebbe mancato nel non avvisare la propria cliente della incompletezza della documentazione, e ciò nonostante la Pellegrini avesse reiterato l'invio del modulo per tre volte; - che su tali basi, pertanto, il secondo giudice riconosceva il danno da perdita di chance, valorizzando la circostanza che le dichiarazioni dei redditi della Pellegrini — dal 2009 al 2011 — attestavano perdite costanti di fatturato nell'ordine di C 30.000,00, sebbene non tutte addebitabili al mancato inserimento del nominativo del legale negli elenchi telefonici; - che il giudice di appello, pertanto, riteneva equo liquidare — ex art. 1226 cod. civ. — C 1.000,00 per ogni annualità, quantificando, così, il danno suddetto in C 3.000,00, escludendo, invece, essere stato concretamente provato pure un danno "reputazionale", asseritamente patito dalla professionista; Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- - che in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria, il giudice di seconde cure riteneva di dover compensare tra le parti, nella misura di due terzi, le spese di ambo i gradi di giudizio di merito; - che avverso la sentenza della Corte toscana ricorrono per cassazione i Paganelli, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione degli artt.1218, 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., oltre a "motivazione apparente ovvero manifesta ed irriducibile contraddittorietà della stessa", censurando la sentenza per non avere dato conto dei criteri seguiti per la determinazione equitativa del danno; - che il secondo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2043, 2059, 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2 e 3 Cost., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la ricorrenza del danno reputazionale, lamentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenendo a tale esito sul presupposto (ritenuto erroneo dai ricorrenti) che tale pregiudizio presupponga la "lesività diffamatoria" del fatto illecito; - che, per contro, il diritto all'immagine e alla reputazione personale sono diritti soggettivi perfetti, riconosciuti e tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost.; - che, inoltre, questa Corte ha riconosciuto — secondo i ricorrenti — la risarcibilità del diritto all'immagine professionale derivante dal mancato inserimento negli elenchi telefonici del nominativo e del recapito di un professionista (in tal senso Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2018, n. 14916), dando rilievo al danno all'immagine "sotto il profilo Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- dell'avviamento professionale, risolvendosi in un effetto di opinione negativa presso la clientela e dunque nel suo sviamento" (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2011, n. 1418); - che, infine, il terzo motivo denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sul rilievo che, "in diretta conseguenza dell'accoglimento del primo e/o del secondo motivo di impugnazione", questa Corte dovrà "rideterminare integralmente le spese legali del giudizio sia per quanto riguarda le ragioni di reciproca soccombenza", sia "per quanto riguarda lo scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014", ed in particolare "sulla base del danno patrimoniale e non patrimoniale che verrà riconosciuto"; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, \rodatone Italia, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, nonché svolgendo pure ricorso incidentale, sulla base di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 190 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., per essere stata accolta, dalla sentenza impugnata, l'eccezione sollevata dagli allora appellanti circa l'assenza, nella memoria di replica di essa \rodatone Italia, del contenuto tipico di tale atto, con conseguente esclusione della stessa dagli atti di causa; - che tale decisione sarebbe illegittima, innanzitutto, per non essere consentita una "replica della replica" (resa possibile, nella specie, dalla circostanza che essa \rodatone Italia avesse provveduto al deposito del proprio atto prima dell'ultimo giorno utile); - che, inoltre, la decisione di escludere la memoria di replica, per avere l'allora appellata esposto in tale atto, per la prima volta, i temi di Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -5- causa (essendosi, invece, con la comparsa conclusionale, puramente e semplicemente riportata alle conclusioni già rassegnate), risulterebbe in ogni caso illegittima, visto che nessuna norma processuale condiziona le modalità di esercizio del diritto di replica al modo in cui sono state rassegnate le difese in comparsa conclusionale; - che il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. — violazione dell'art.1175 cod. civ., oltre che motivazione apparente e contraddittoria, in relazione alla ritenuta (dalla Corte fiorentina) violazione dell'obbligo di buona fede; - che i Paganelli, a propria volta, hanno resistito — con controricorso — al ricorso incidentale di Vodafone Italia; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 settembre 2022; - che i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato in diritto - che entrambi i ricorsi vanno rigettati; - che ritiene, infatti, questo e'.ollegio di dover disattendere sia le diverse conclusioni rassegnate — nel senso della fondatezza del primo motivo del ricorso principale — nella proposta del Consigliere relatore, sia i rilievi svolti dai ricorrenti principali nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che "in limine", peraltro, va rilevato che l'assenza di indicazioni circa il ricorso incidentale — nella proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell'art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. — è priva di Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -6- conseguenze, visto che tale proposta "ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che può sempre assumerne una di segno contrario nonché decidere il merito del ricorso, anche nel caso in cui la proposta sia stata erroneamente riferita dal relatore al solo ricorso principale e non anche a quello incidentale" (Cass. Sez. 6-3, ord. 7 ottobre 2021, n. 27305, Rv. 662443-01); - che preliminare, peraltro, appare proprio la disamina del ricorso incidentale di Vodafone Italia, giacché esso non solo pone — con il primo motivo — una questione di carattere pregiudiziale, stante la denunciata esistenza di un vizio processuale della sentenza impugnata, ma anche perché contesta (con il secondo) la stessa responsabilità per inadempimento della società di telefonia, e, dunque, il presupposto della condanna risarcitoria comminata a suo carico; - che il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato, dovendo darsi ulteriormente seguito al principio secondo cui con "le memorie di cui all'art. 190 cod. proc. civ. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 gennaio 2016, n. 98, Rv. 637908-01, ma in senso analogo già Cass. Sez. 1, sent. 7 dicembre 2004, n. 22970, Rv. 578176- 01); - che anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato; - che nello scrutinarlo occorre muovere dal rilievo che "il principio di correttezza e buona fede — il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, «richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -7- all'interesse del creditore» — deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (così Cass. Sez. Un., sent. 25 novembre 2011, n. 28056, Rv. 605685-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2010, n. 22819, Rv. 614831-01; Cass. Sez. 3, ord. 2 aprile 2021, n. 9200, Rv. 661071-02); - che tale constatazione, dunque, consente di superare la censura — di violazione dell'art. 1175 cod. civ. — formulata dalla ricorrente incidentale sul rilievo che tale norma "pone il limite dell'accessorietà della prestazione (non prevista dal contratto) rispetto all'obbligazione che vincola il debitore al creditore", sicché l'obbligo di comportarsi con correttezza, risultando del tutto diverso da "un generico dovere di altruismo o di beneficienza", si pone come "completamento di obbligazioni già esistenti"; - che, nella specie, la Corte territoriale ha evidenziato che \rodatone Italia "non ha in nessun modo — e con nessun mezzo — pensato di avvertire la propria cliente del fatto che la documentazione allegata fosse incompleta" (sebbene la Pellegrini, tra l'altro, avesse reiterato l'invio del modulo per ben tre volte), "causandole, conseguentemente, un pregiudizio derivante dal suo erroneo convincimento di aver correttamente espletato tale procedura"; - che la sentenza impugnata — lungi dall'aver "snaturato" la causa del contratto, come pure sostiene la ricorrente incidentale — ha dato Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -8- rilievo ad un obbligo, quello di informazione, già più volte apprezzato da questa Corte ai fini e agli effetti di cui all'art. 1175 (e 1375) cod. civ. (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24904, Rv. 662402-01, relativa anch'essa, oltretutto, ad un contratto di somministrazione); - che, d'altra parte, la sentenza impugnata pure si sottrae alla censura di "motivazione apparente o contraddittoria"; - che sul punto, infatti, va rammentato come, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte sia destinato ad investire la parte moriva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis" , Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01); - che il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte moriva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -9- Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628- 01), mentre 'resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018- 01); - che anche il ricorso principale va rigettato; - che il suo primo motivo — con cui è censurata la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, operata dalla sentenza impugnata — non è fondato; - che, al riguardo, occorre muovere dalla premessa secondo cui "l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità", allorché "la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito" (da ultimo, Cass. Sez. 3, senti. 13 ottobre 2017, n. 24070, Rv. 645831-01; in senso analogo Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, n. 5090, Rv. 639029-01), essendosi anche precisato che "al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo", occorre "che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al «quantum" (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 2018, n. 2327, Rv. 647590-01); - che, d'altra parte, nella medesima prospettiva, si è sottolineato che la liquidazione equitativa del danno risulta insindacabile in sede di legittimità, salvo che i criteri adottati "siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -10- l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13153, Rv. 644406-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23304, Rv. 600376-01, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2004, n. 13066, Rv. 574567-01); - che la corretta applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. mira, in definitiva, a scongiurare la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un "modello di valutazione equitativa" a mente del quale "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio", avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2021, n. 18795, Rv. 661913-01); - che la sentenza impugnata non ha disatteso tali principi, giacché la Corte fiorentina ha indicato sommariamente, come ritenuto sufficiente da questa Corte — specie ove si consideri che il pregiudizio patrimoniale da mancato inserimento in elenchi telefonici è un danno da "perdita di chance" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2018, n. 14916, Rv. 649303-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19497, non massimata), e quindi, come tale, destinato a sostanziarsi nel "sacrificio della possibilità di un risultato migliore" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28993, Rv. 655791-01) — gli elementi su quali ha fondato la quantificazione; - che essa, infatti, partendo da un dato obiettivo — vale a dire, la circostanza che le dichiarazioni dei redditi della Pellegrini (dal 2009 al 2011) attestavano perdite costanti di fatturato nell'ordine di C 30.000,00 — ha ritenuto, del tutto plausibilmente, che esse non fossero interamente addebitabili al mancato inserimento del nominativo del Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -11- legale negli elenchi telefonici, giungendo così ad una quantificazione di 1.000,00 per ciascuno dei tre anni; - che tale quantificazione, oltre che sommariamente motivata, non può ritenersi neppure manifestamente sproporzionata per difetto, e ciò anche in ragione di quella "ineludibile incertezza" che si pone come connotato, per così dire, consustanziale alla "chance", rilevando, cioè, sul piano propriamente "eventistico", e non eziologico, della fattispecie (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28993 del 2019, cit.); - che anche il secondo motivo di ricorso non è fondato; - che esso pretende di far discendere — in virtù quasi di un automatismo — dalla mancata pubblicazione, negli elenchi telefonici, dei recapiti di un professionista, l'esistenza di un pregiudizio alla sua reputazione; - che siffatta pretesa, tuttavia, si pone in contrasto con il principio secondo cui il danno alla reputazione "non è «in re identificandosi "il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni" (Cass. Sez. 3, ord.26 ottobre 2017, n. 25420, Rv. 646634-04; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, ord. 18 febbraio 2020, n. 4005, Rv. 657006-01); - che il motivo, inoltre, stabilisce una sorta di equazione — non dimostrata — per cui all'assenza, negli elenchi telefonici, del recapito professionale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] seguiva la convinzione, nei possibili clienti, che il legale avesse chiuso lo studio, evenienza che, peraltro, rileverebbe sul piano delle conseguenze patrimoniali dell'inadempimento; - che, infine, il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile; Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -12- - che esso, infatti, si presenta alla stregua di un "non motivo" (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01); - che esso, lungi dal dedurre vizi nell'applicazione della normativa relativa alla liquidazione delle spese di lite, postula alla stregua di una res ,Teratd' la caducazione della relativa statuizione, indicando, dichiaratamente, tale esito come conseguenza inevitabile dell'accoglimento degli altri motivi di impugnazione, o comunque della riconosciuta illegittimità della sentenza impugnata; - che, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le stesse; - che stante il rigetto di entrambi i ricorsi va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta entrambi i ricorsi, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il Ric. 2021 n. 32187 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -13- versamento da parte dei ricorrenti principali e
Sentenza Cassazione n. 34892/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris