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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 30242/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ETO R.G. 19850/2022 Roma, sul ricorso proposto da: Gz_cuL 5e2(.(2., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 80-90-94, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza del Tribunale di Roma nr. 7770/2022 depositata in data 18.05.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA].

Enric itti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO R.G. 19850/2022 Roma, sul ricorso proposto da: Gz_cuL 5e2(.(2., [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 80-90-94, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza del Tribunale di Roma nr. 7770/2022 depositata in data 18.05.2022 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA]. Enric itti [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30242/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris