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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33085/2025

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A sul ricorso iscritto al n. 21967/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 1030/2020 , depositata il 18 febbraio 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; - Rilevato che:

1. A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Modica e di pedissequo processo verbale di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF-IVA-IRAP 2005-2006- 2007-2008-2009.

R.G.

N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] constatazione, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Ragusa notificavaa [OSCURATO:PERSONA] una serie di avvisi di accertamento e di atti di contestazione, con i quali, ritenendo che il suddetto contribuente svolgesse attività commerciale riguardante l’allevamento e la commercializzazione di uccelli ed animali esotici, rideterminava il reddito dello stesso per gli anni dal 2005 al 2009, liquidando quindi le relative maggiori imposte ed irrogando le relative sanzioni.

Venivano, in particolare, emessi i seguenti atti: a)avviso di accertamento n.

TYZ 0103001188, notificato il 2 5 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito per l’anno 2005; b)avviso di accertamento n.

TYZ 010301192, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito per l’anno2007; c) avviso di accertamento n.

TYZ010 30 1198, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito per l’anno 2006; d)atto di contestazione n.

TYZ CO0301161, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni, per l’anno di competenza2007; e)atto di contestazione n.

TYZ CO0301147, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni per l’anno di competenza2006; f) atto di contestazione n.

TYZCO 0301149, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate R.G.

N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni per l’anno di competenza 2005; g)avviso di accertamento n.

TYZ010300169, notificato il 7 marzo 2012, con il quale l’agenzia delle Entrate rideterminava il reddito di impresa relativo all’anno 2009; h)atto di contestazione n.

TYZ CO0300084, notificato il 7 marzo 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni per l’anno 2009; i) atto di contestazione n.

TYZCO0300084, notificato il 7 marzo 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni per l’anno 2008; j) avviso di accertamento n.

TYZ010300163, notificato il 7 marzo 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2008.

2. Avverso gli atti in questione [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 234/04/2013, depositata il 19 marzo 2013, li accoglieva parzialmente, dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento n.

TYZ010300188 e dell’atto di contestazione n.

TYZCO0301149, relativi all’anno d’imposta 2005, per intervenuta decadenza dell’Ufficio ex art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rigettandoli nel resto, con compensazione delle spese di lite.

3. Interposto gravame sia dal contribuente che dall’Ufficio , la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1030/2020, pronunciata R.G.

N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] il 2 aprile 2019 e depositata in segreteria il 18 febbraio 2020, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, determinando l’incidenza, nella determinazione del reddito, dei costi in misura del 20% dei ricavi, e quindi ordinando all’Agenzia delle Entrate di rideterminare il reddito imponibile degli anni oggetto di contestazione, tenendo conto di tali costi, nonché le relative sanzioni; accoglieva altresì l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento n.

TYZ010300188 e dell’atto di contestazione n.

TYZCO0301149 relativi all’anno 2005, da rideterminare, tuttavia, tenendo conto dei costi suindicati.

Spese compensate.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il13 agosto 2020).

Non si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , rimast o intimato.

5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c.

La ricorrente ha depositato memoria. -Rilevato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 109, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

R.G.

N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, l’Ente impositore che la C.T.R. aveva erroneamente qualificato l’accertamento in esame come induttivo puro, anziché come accertamento analitico- induttivo, e che pertanto non avrebbe potuto riconoscere costi forfettari del 20%, previsti soltanto nei casi di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.

2. Il motivo è infondato.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva» (Cass. 16 giugno 2025, n. 16168; Cass. 3 luglio 2023,n. 18653).

La Corte cost., in particolare, con la sentenza n. 10 del 2023 ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o puro), l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio - cui ha fatto riferimento la stessa Corte nella sentenza n. 225 del 2005 - secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

L'accertamento R.G.

N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] analitico-contabile (che aveva originato l'incidente di legittimità costituzionale) si caratterizza - invece - per la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall'esame della documentazione posta a fondamento della contabilità, come le risultanze delle movimentazioni bancarie.

Presupposto dell'utilizzo del metodo analitico o misto è l'attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell'ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza.

Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole "poste" della stessa, implica che ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente.

Da tale sistema, secondo il giudice delle leggi, deriverebbero tuttavia esiti irragionevoli , perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico- induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, R.G.

N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] destinatario di un accertamento induttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, la Consulta, pur rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevatacon riferimento all’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973, ha proposto un’interpretazione adeguatrice nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

In conclusione, sul punto, alla stregua dell'interpretazione adeguatrice fornita dal giudice delle leggi, si rivela dunque correttala decisione impugnata nella parte in cui afferma che deve essere riconosciuta, in mancanza di idonea documentazione, una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi accertati, anche se con metodo analitico-induttivo.

3. Consegue il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale R.G.

N.21967/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 21967/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 1030/2020 , depositata il 18 febbraio 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24settembre 2025 dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] ; - Rilevato che: 1. A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Modica e di pedissequo processo verbale di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]– IRPEF-IVA-IRAP 2005-2006- 2007-2008-2009. R.G. N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] constatazione, l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Ragusa notificavaa [OSCURATO:PERSONA] una serie di avvisi di accertamento e di atti di contestazione, con i quali, ritenendo che il suddetto contribuente svolgesse attività commerciale riguardante l’allevamento e la commercializzazione di uccelli ed animali esotici, rideterminava il reddito dello stesso per gli anni dal 2005 al 2009, liquidando quindi le relative maggiori imposte ed irrogando le relative sanzioni. Venivano, in particolare, emessi i seguenti atti: a)avviso di accertamento n. TYZ 0103001188, notificato il 2 5 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito per l’anno 2005; b)avviso di accertamento n. TYZ 010301192, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito per l’anno2007; c) avviso di accertamento n. TYZ010 30 1198, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito per l’anno 2006; d)atto di contestazione n. TYZ CO0301161, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni, per l’anno di competenza2007; e)atto di contestazione n. TYZ CO0301147, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni per l’anno di competenza2006; f) atto di contestazione n. TYZCO 0301149, notificato il 25 ottobre 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate R.G. N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni per l’anno di competenza 2005; g)avviso di accertamento n. TYZ010300169, notificato il 7 marzo 2012, con il quale l’agenzia delle Entrate rideterminava il reddito di impresa relativo all’anno 2009; h)atto di contestazione n. TYZ CO0300084, notificato il 7 marzo 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni per l’anno 2009; i) atto di contestazione n. TYZCO0300084, notificato il 7 marzo 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate procedeva alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni per l’anno 2008; j) avviso di accertamento n. TYZ010300163, notificato il 7 marzo 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2008. 2. Avverso gli atti in questione [OSCURATO:PERSONA] proponeva separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 234/04/2013, depositata il 19 marzo 2013, li accoglieva parzialmente, dichiarando l’illegittimità dell’avviso di accertamento n. TYZ010300188 e dell’atto di contestazione n. TYZCO0301149, relativi all’anno d’imposta 2005, per intervenuta decadenza dell’Ufficio ex art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rigettandoli nel resto, con compensazione delle spese di lite. 3. Interposto gravame sia dal contribuente che dall’Ufficio , la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1030/2020, pronunciata R.G. N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] il 2 aprile 2019 e depositata in segreteria il 18 febbraio 2020, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, determinando l’incidenza, nella determinazione del reddito, dei costi in misura del 20% dei ricavi, e quindi ordinando all’Agenzia delle Entrate di rideterminare il reddito imponibile degli anni oggetto di contestazione, tenendo conto di tali costi, nonché le relative sanzioni; accoglieva altresì l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento n. TYZ010300188 e dell’atto di contestazione n. TYZCO0301149 relativi all’anno 2005, da rideterminare, tuttavia, tenendo conto dei costi suindicati. Spese compensate. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il13 agosto 2020). Non si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] , rimast o intimato. 5. Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380- bis.1 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria. -Rilevato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 109, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c. R.G. N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, l’Ente impositore che la C.T.R. aveva erroneamente qualificato l’accertamento in esame come induttivo puro, anziché come accertamento analitico- induttivo, e che pertanto non avrebbe potuto riconoscere costi forfettari del 20%, previsti soltanto nei casi di accertamento induttivo “puro” ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973. 2. Il motivo è infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, «in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva» (Cass. 16 giugno 2025, n. 16168; Cass. 3 luglio 2023,n. 18653). La Corte cost., in particolare, con la sentenza n. 10 del 2023 ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o puro), l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio - cui ha fatto riferimento la stessa Corte nella sentenza n. 225 del 2005 - secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi. L'accertamento R.G. N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] analitico-contabile (che aveva originato l'incidente di legittimità costituzionale) si caratterizza - invece - per la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall'esame della documentazione posta a fondamento della contabilità, come le risultanze delle movimentazioni bancarie. Presupposto dell'utilizzo del metodo analitico o misto è l'attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell'ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza. Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole "poste" della stessa, implica che ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l'onere della prova è a carico del contribuente. Da tale sistema, secondo il giudice delle leggi, deriverebbero tuttavia esiti irragionevoli , perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico- induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvale chi, R.G. N.21967/2020 Pres. est. [OSCURATO:PERSONA] destinatario di un accertamento induttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, la Consulta, pur rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevatacon riferimento all’art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973, ha proposto un’interpretazione adeguatrice nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. In conclusione, sul punto, alla stregua dell'interpretazione adeguatrice fornita dal giudice delle leggi, si rivela dunque correttala decisione impugnata nella parte in cui afferma che deve essere riconosciuta, in mancanza di idonea documentazione, una incidenza percentuale di costi presunti a fronte di maggiori ricavi accertati, anche se con metodo analitico-induttivo. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale R.G. N.21967/202
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